Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12794 del 2024, proposto da
RO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Liceo Scientifico Zaleuco Locri, Ufficio Scolastico Regione Calabria - ambito territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del decreto n° 2558 del 18.10.2024 del Ministero Istruzione e del Merito comunicato allo scrivente difensore in data 21/10/2024, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del Tar Lazio Sezione Quarta Bis, n. 4705/2022 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento;
2) del decreto n°20510 del 08/11/2024 dell’ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Reggio Calabria di esclusione del docente dalle c.d. GRADUATORIE PROVINCIALI finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado, e contestuale revoca della individuazione quale destinatario della proposta di assunzione a tempo determinato;
3) del decreto del Dirigente scolastico n°4143 del 09/11/2024 l’I.I.S. POLO LICEALE “Zaleuco-Oliveti/Panetta-Zanotti di Locri di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle c.d. GPS per effetto della riserva di accertamento del titolo estero;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. UC De GE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania, rilasciato dall’Università Dimitrie Cantemir di Tirgu Mures in data 29 giugno 2018.
In data 11 novembre 2024 l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1163 del 21 febbraio 2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati.
In data 11 novembre 2025 l’Amministrazione ha depositato la rinuncia alla domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è passata in decisione, previo rilievo d’ufficio ex art. 73 c.p.a. della questione di improcedibilità del ricorso.
Il ricorso è improcedibile.
Il Collegio rileva che, come il Ministero ha rappresentato e documentato (v. all. 1 depositato l’11 novembre 2025), il ricorrente, con atto acquisito dall’amministrazione in data 21 luglio 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento respinta dal Dicastero con il provvedimento impugnato, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Tale circostanza sopravvenuta – quale manifestazione di inequivoca volontà abdicativa - priva di interesse concreto ed attuale il ricorso, che dunque va dichiarato improcedibile.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA OF, Presidente
UC De GE, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De GE | NA OF |
IL SEGRETARIO