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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2023 promossa da:
(C.F.: ) , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUIDO CAMPOPIANO
ATTORE contro
C.F. n. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
FERRATI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 24.01.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale il al fine di Controparte_1 sentirlo dichiarare responsabile ai sensi dell' art 2051 cc dei danni subiti da essa attrice a seguito della caduta avvenuta sul territorio comunale alla via Pertini in data 6 maggio 2021 alle h 18, e conseguentemente condannarlo a risarcirle i danni in parola, quantificati in euro 37000.
Si precisava nell' atto di citazione che nel frangente sopra descritto l' attrice cadeva a terra a causa della presenza di un dissesto nella pavimentazione stradale e che per l 'effetto subiva lesioni comportanti postumi valutabili in termini di inabilità temporanea e di danno biologico.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui contestava la dinamica del sinistro così come descritta nella domanda ed in particolare addebitava ad una condotta negligente dell' attrice la causa della caduta, e tanto anche in considerazione della visibilità dello stato dei luoghi ed in particolare della presunta insidia.
Sulla base di tali premesse la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda e – solo in via subordinata – la riduzione dell' importo risarcitorio posto a suo carico per effetto della responsabilità concorrente della ella produzione Pt_1 dell'evento dannoso. Il procedimento veniva istruito attraverso l' escussione di diversi testi e l' espletamento di una ctu medico legale sulla persona dell' attrice e veniva trattenuto per la decisione – come si è premesso – all' udienza del 24 gennaio 2025.
Il fatto oggetto del presente giudizio deve essere inquadrato nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc, avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa della caduta e del conseguente danno lamentato dall' attrice – al dissesto del manto stradale, prospettando in tal modo una responsabilità dell' ente convenuto , tenuto – in quanto proprietario della strada – alla custodia della stessa ai sensi della norma sopra richiamata.
Come è noto, il regime di responsabilità di cui alla norma appena richiamata grava il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno , e tale prova è stata fornita dall' odierno attore a mezzo delle testi e , da ritenersi attendibili per Tes_1 Tes_2 avere assistito al sinistro e per non essere portatrici di alcun interesse alla definizione della controversia in un senso oppure in un altro.
Entrambe le testi hanno dichiarato di avere assistito alla caduta dell' attrice.
La teste ha affermato che vi era una sconnessione di 1cm – 1,50 cm tra le Tes_1 diverse lastre di cemento che costituivano la sede stradale su cui era transitata la , che la detta sconnessione non era segnalata ed era coperte da Pt_1 fogliame ed infine che nell' area è assente la pubblica illuminazione.
La teste ha affermato anch' essa di ricordare la sconnessione della sede Tes_2 stradale e la presenza di fogliame sulla stessa, ed ha aggiunto che non vi era nella zona alcuna segnalazione di pericolo e che non vi era illuminazione pubblica.
A fronte di tale prova il custode , per escludere la propria responsabilità in ordine alla causazione del danno , era tenuto a dimostrare la derivazione dello stesso dal caso fortuito.
Per giurisprudenza unanime il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima ( c d “ fortuito incidentale “ ) .
Tuttavia la parte resistente non ha fornito tale prova, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna negligenza nella condotta tenuta dall' attrice, atteso che l' insidia
– come hanno evidenziato i testi – era coperta da fogliame, era comunque determinata da un distacco minimo – quindi difficilmente percepibile – tra le lastre di cemento costituenti la sede stradale e non era in alcun modo segnalata. Ed appare irrilevante – al fine di ipotizzare una disattenzione dell' attrice per non avere individuato l' insidia – il fatto che la caduta sia avvenuta durante le ore diurne e dunque in condizioni di visibilità: si rileva infatti al riguardo che dal compendio testimoniale emerge che la sconnessione della sede stradale era coperta da fogliame e quindi non era individuabile visivamente da parte della e tanto a prescindere dalle condizioni di visibilità presenti al momento Pt_1 della caduta.
In definitiva l' amministrazione convenuta deve essere ritenuta responsabile dell' incidente per cui è causa ai sensi dell' art 2051 cc, per non avere adottato – nella qualità di ente proprietario e quindi di custode dell' area in cui è avvenuto il sinistro – le cautele necessarie a salvaguardare l' incolumità delle persone che vi transitavano.
Detto dell' an , l' indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante agli attori .
Soccorre sul punto la ctu espletata dal dott , di cui si condividono Persona_1 metodo di indagine e conclusioni, siccome esenti da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia .
Il dott ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall' Per_1 attore con la dinamica del sinistro descritta in citazione , ha individuato tali lesioni in “frattura cefalo tuberositaria lievemente scomposta dell'omero destro”, ed ha quantificato il danno subito dalla in una inabilità temporanea di Pt_1 complessivi 120 giorni, di cui: giorni 30 per la inabilità temporanea totale, giorni 30 per la inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P. 75%), giorni 30 per la inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P. 50%), giorni 30 per la inabilità temporanea parziale al 25% (I.T.P. 25%), oltre ad un danno biologico del 7%.
Il tutto per un totale di euro 19085,00, di cui euro 3450,00 per inabilità temporanea totale, 2587,50 per inabilità temporanea parziale al 75%, 1725,00 per inabilità temporanea parziale al 50% , euro 862,50 per inabilità temporanea parziale al 25% , euro 10460 per danno biologico del 7% (calcolo effettuato sulla base dei criteri orientativi dei Tribunali di Milano e di Roma per il danno non patrimoniale , sulla cui applicabilità alle lesioni conseguenti ad ipotesi di responsabilità ex art 2051 cc cfr Cass nn. 12408 / 11 e 13982 / 15, Trib La Spezia n. 852 / 18 Trib Catania n. 3678 / 19 ).
Per quel che concerne la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una ulteriore somma a titolo di danno morale si osserva quanto segue. Come è noto , la c. d. personalizzazione del danno non consegue , in automatico, all' accertamento dell' esistenza del danno stesso, ma richiede l'individuazione dell' esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno di cui si chiede la personalizzazione presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san Martino “ (Cass nn. 26972-26976/08).
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando però inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Orbene, se tutte tali conseguenze , indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le co giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa , si rileva che la non ha dato prova di avere subito un danno Pt_1 ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella da essa attrice riportata .
In altre parole , l' istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attrice presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu.
Conseguentemente non è dovuta , a titolo di personalizzazione del danno, alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata, pari ad euro 19085,00.
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato .
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso , mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di Cass. n. 1712/95.
Per effetto di tali calcoli la somma di euro 19085,00 ascende ad euro 24418,50.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n. 55/14 comprendente l' importo corrispondente al decisum.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara , per le ragioni esposte in narrativa , il responsabile Controparte_1 dell' evento dannoso per cui è causa, ai sensi dell' art 2051 cc;
per l' effetto condanna il predetto in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 al pagamento in favore dell' attrice - a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni da costei subiti a seguito dell' incidente per cui è causa - della somma di euro 24418,50, maggiorata di interessi nella misura legale dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo;
condanna l' Ente convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell' attore, che si liquidano in euro 6045, di cui euro 545 per spese ed euro 5500 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliare .
AR , 1 giugno 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 252/2023 promossa da:
(C.F.: ) , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GUIDO CAMPOPIANO
ATTORE contro
C.F. n. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
FERRATI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 24.01.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale il al fine di Controparte_1 sentirlo dichiarare responsabile ai sensi dell' art 2051 cc dei danni subiti da essa attrice a seguito della caduta avvenuta sul territorio comunale alla via Pertini in data 6 maggio 2021 alle h 18, e conseguentemente condannarlo a risarcirle i danni in parola, quantificati in euro 37000.
Si precisava nell' atto di citazione che nel frangente sopra descritto l' attrice cadeva a terra a causa della presenza di un dissesto nella pavimentazione stradale e che per l 'effetto subiva lesioni comportanti postumi valutabili in termini di inabilità temporanea e di danno biologico.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta in cui contestava la dinamica del sinistro così come descritta nella domanda ed in particolare addebitava ad una condotta negligente dell' attrice la causa della caduta, e tanto anche in considerazione della visibilità dello stato dei luoghi ed in particolare della presunta insidia.
Sulla base di tali premesse la parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda e – solo in via subordinata – la riduzione dell' importo risarcitorio posto a suo carico per effetto della responsabilità concorrente della ella produzione Pt_1 dell'evento dannoso. Il procedimento veniva istruito attraverso l' escussione di diversi testi e l' espletamento di una ctu medico legale sulla persona dell' attrice e veniva trattenuto per la decisione – come si è premesso – all' udienza del 24 gennaio 2025.
Il fatto oggetto del presente giudizio deve essere inquadrato nell' alveo applicativo di cui all' art. 2051 cc, avendo l' atto di citazione fatto riferimento – quale causa della caduta e del conseguente danno lamentato dall' attrice – al dissesto del manto stradale, prospettando in tal modo una responsabilità dell' ente convenuto , tenuto – in quanto proprietario della strada – alla custodia della stessa ai sensi della norma sopra richiamata.
Come è noto, il regime di responsabilità di cui alla norma appena richiamata grava il danneggiato unicamente della dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno , e tale prova è stata fornita dall' odierno attore a mezzo delle testi e , da ritenersi attendibili per Tes_1 Tes_2 avere assistito al sinistro e per non essere portatrici di alcun interesse alla definizione della controversia in un senso oppure in un altro.
Entrambe le testi hanno dichiarato di avere assistito alla caduta dell' attrice.
La teste ha affermato che vi era una sconnessione di 1cm – 1,50 cm tra le Tes_1 diverse lastre di cemento che costituivano la sede stradale su cui era transitata la , che la detta sconnessione non era segnalata ed era coperte da Pt_1 fogliame ed infine che nell' area è assente la pubblica illuminazione.
La teste ha affermato anch' essa di ricordare la sconnessione della sede Tes_2 stradale e la presenza di fogliame sulla stessa, ed ha aggiunto che non vi era nella zona alcuna segnalazione di pericolo e che non vi era illuminazione pubblica.
A fronte di tale prova il custode , per escludere la propria responsabilità in ordine alla causazione del danno , era tenuto a dimostrare la derivazione dello stesso dal caso fortuito.
Per giurisprudenza unanime il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima ( c d “ fortuito incidentale “ ) .
Tuttavia la parte resistente non ha fornito tale prova, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna negligenza nella condotta tenuta dall' attrice, atteso che l' insidia
– come hanno evidenziato i testi – era coperta da fogliame, era comunque determinata da un distacco minimo – quindi difficilmente percepibile – tra le lastre di cemento costituenti la sede stradale e non era in alcun modo segnalata. Ed appare irrilevante – al fine di ipotizzare una disattenzione dell' attrice per non avere individuato l' insidia – il fatto che la caduta sia avvenuta durante le ore diurne e dunque in condizioni di visibilità: si rileva infatti al riguardo che dal compendio testimoniale emerge che la sconnessione della sede stradale era coperta da fogliame e quindi non era individuabile visivamente da parte della e tanto a prescindere dalle condizioni di visibilità presenti al momento Pt_1 della caduta.
In definitiva l' amministrazione convenuta deve essere ritenuta responsabile dell' incidente per cui è causa ai sensi dell' art 2051 cc, per non avere adottato – nella qualità di ente proprietario e quindi di custode dell' area in cui è avvenuto il sinistro – le cautele necessarie a salvaguardare l' incolumità delle persone che vi transitavano.
Detto dell' an , l' indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante agli attori .
Soccorre sul punto la ctu espletata dal dott , di cui si condividono Persona_1 metodo di indagine e conclusioni, siccome esenti da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia .
Il dott ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall' Per_1 attore con la dinamica del sinistro descritta in citazione , ha individuato tali lesioni in “frattura cefalo tuberositaria lievemente scomposta dell'omero destro”, ed ha quantificato il danno subito dalla in una inabilità temporanea di Pt_1 complessivi 120 giorni, di cui: giorni 30 per la inabilità temporanea totale, giorni 30 per la inabilità temporanea parziale al 75% (I.T.P. 75%), giorni 30 per la inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P. 50%), giorni 30 per la inabilità temporanea parziale al 25% (I.T.P. 25%), oltre ad un danno biologico del 7%.
Il tutto per un totale di euro 19085,00, di cui euro 3450,00 per inabilità temporanea totale, 2587,50 per inabilità temporanea parziale al 75%, 1725,00 per inabilità temporanea parziale al 50% , euro 862,50 per inabilità temporanea parziale al 25% , euro 10460 per danno biologico del 7% (calcolo effettuato sulla base dei criteri orientativi dei Tribunali di Milano e di Roma per il danno non patrimoniale , sulla cui applicabilità alle lesioni conseguenti ad ipotesi di responsabilità ex art 2051 cc cfr Cass nn. 12408 / 11 e 13982 / 15, Trib La Spezia n. 852 / 18 Trib Catania n. 3678 / 19 ).
Per quel che concerne la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di una ulteriore somma a titolo di danno morale si osserva quanto segue. Come è noto , la c. d. personalizzazione del danno non consegue , in automatico, all' accertamento dell' esistenza del danno stesso, ma richiede l'individuazione dell' esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno di cui si chiede la personalizzazione presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san Martino “ (Cass nn. 26972-26976/08).
Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando però inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e " conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" .
Orbene, se tutte tali conseguenze , indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le co giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa , si rileva che la non ha dato prova di avere subito un danno Pt_1 ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quella da essa attrice riportata .
In altre parole , l' istruttoria svolta non consente di affermare che il pregiudizio subito dall' attrice presenti un quid pluris rispetto a quello che normalmente consegue alle lesioni descritte nella ctu.
Conseguentemente non è dovuta , a titolo di personalizzazione del danno, alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata, pari ad euro 19085,00.
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato .
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso , mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di Cass. n. 1712/95.
Per effetto di tali calcoli la somma di euro 19085,00 ascende ad euro 24418,50.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n. 55/14 comprendente l' importo corrispondente al decisum.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara , per le ragioni esposte in narrativa , il responsabile Controparte_1 dell' evento dannoso per cui è causa, ai sensi dell' art 2051 cc;
per l' effetto condanna il predetto in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 al pagamento in favore dell' attrice - a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni da costei subiti a seguito dell' incidente per cui è causa - della somma di euro 24418,50, maggiorata di interessi nella misura legale dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo;
condanna l' Ente convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell' attore, che si liquidano in euro 6045, di cui euro 545 per spese ed euro 5500 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cap;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliare .
AR , 1 giugno 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis