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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
TR RI - IU
Anna Carbonara - IU
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3795/2025 R.G. avente ad oggetto:
separazione giudiziale;
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO RIZZI come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ADELE TERESA STAFFIERI come CP_1
da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/08/2025, premesso di aver contratto in data Parte_1
02/05/1997 matrimonio in Castellaneta (TA) con e che della loro unione erano CP_1
nati i figli e rispettivamente il 29/11/1998 e il 22/05/2001, chiedeva Per_1 Per_2
pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile e formulando inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del 25/11/2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il IU pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza
2 del 25/11/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché quelli patrimoniali, alle condizioni di cui al relativo verbale di udienza.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(BA) il 25/08/1975, e , nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio in Castellaneta (TA) il 02/05/1997, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 9, parte II, serie A, anno 1997;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse nel verbale di udienza del 25/11/2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 12/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
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