Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di diritto alla stabilizzazione del personale precario della Croce Rossa Italiana, il lavoratore che, avendo presentato istanza di ammissione alla procedura di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ne sia stato escluso a causa dell'omessa richiesta da parte del datore di lavoro dell'autorizzazione prevista dall'art. 39, comma 3 ter, della l. n. 449 del 1997, non ha titolo per ottenere l'assunzione automatica ma può far valere l'inadempimento datoriale ai fini della tutela risarcitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2015, n. 22128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22128 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
TI IT IR D E T N E S E B E T N 22128.15 E S E AULAAULA 'A' E N IO Z A R T IS G E R E Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23992/2013 Cron. 22128 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. GIOVANNI AMOROSO - Ud. 23/06/2015 - PU - Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO Dott. LUCIA ESPOSITO Rel. Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI Consigliere I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23992-2013 proposto da: CI AN c.f. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, rappresentata e difesa dall'avvocato DORETTA BRACCI, giusta delega in atti;
ricorrente - 2015 contro 2928 C.R.I. - CROCE ROSSA ITALIANA C.F. 01906810583; - intimata avverso la sentenza n. 125/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/05/2013 R.G.N. 417/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso Generale per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1.La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 24/4/2013, confermava la statuizione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda - avanzata da RI AN nei confronti della Croce Rossa Italiana, alle cui dipendenze la stessa aveva lavorato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato diretta all'accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto - di lavoro ex art. 1 commi 519 e 520 1. 296 del 2006. 2.I giudici del merito rilevavano che l'art. 1 c. 519 della legge citata collegava la stabilizzazione a una specifica autorizzazione governativa e che l'art. 39 c. 3 ter della I. 449/1997 prevedeva non una mera presa d'atto delle esigenze prospettate dalle amministrazioni richiedenti, ma la sottoposizione delle medesime all'esame del Consiglio dei Ministri, previa istruttoria volta ad accertare l'esistenza di effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Ritenevano, pertanto, che all'autorizzazione dovesse essere attribuita non la funzione di un mero passaggio procedimentale di carattere formale, ma un presupposto necessario per la stabilizzazione atto a rappresentare uno dei fatti costitutivi del diritto.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, affidato a due motivi. La Croce Rossa italiana è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1, c. 519, 557 e 558 I. n. 296 del 2006. Rileva che l'autorizzazione governativa non è prevista dalle norme di legge come fatto costitutivo del diritto alla stabilizzazione. Osserva che, in presenza di tutti i requisiti ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro (espletamento di mansioni, non occasionali né eventuali, rientranti nei fini istituzionali dell'ente, per di più in presenza di disponibilità di posti inerenti alla qualifica della ricorrente), l'ostacolo alla realizzazione del diritto era costituito unicamente dal fatto che la CRI non avesse provveduto a हि richiedere l'autorizzazione ex art. 39 c. ter l. 449/1997 per l'assunzione della ricorrente, il cui diritto non poteva essere limitato da una scelta dell'ente.
2. Con il secondo motivo deduce omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa le conseguenze del fatto che l'autorizzazione necessaria alla 2 stabilizzazione non fosse mai stata chiesta dalla CRI, fatto questo decisivo per il giudizio.
3.I motivi possono essere trattati congiuntamente stante l'intima connessione. La questione che si discute è stata già trattata ampiamente da Cass. 6868/2015. - La predetta decisione ha evidenziato che quello destinato alla stabilizzazione dei lavoratori precari della sanità è un procedimento amministrativo complesso, promosso ad iniziativa dei dipendenti precari interessati, in cui si innesta come condizione di legittimità un provvedimento autorizzatorio, che sfocia nell'assunzione di dipendenti già in servizio presso enti del comparto pubblico con rapporti a termine. Nella citata pronuncia è stato affermato il principio in forza del quale: "il rispetto del principio di eguaglianza (ex art. 3 Cost., comma 1) e di non discriminazione in materia di lavoro (ex D.Lgs. n. 216 del 2003) impone una lettura rigorosa e testuale del comma 519 dell'art. 1 cit.: il diritto a partecipare al procedimento di stabilizzazione insorge se solo ricorrono i requisiti in tale disposizione previsti. Non c'è anche un requisito implicito che rinvii ne' alle ragioni dell'iniziale assunzione a tempo determinato, ne' all'attività a cui è assegnato da ultimo chi aspiri alla stabilizzazione”. Tuttavia, quanto alla situazione soggettiva di chi sia stato illegittimamente escluso dalla partecipazione al procedimento di stabilizzazione, è stato correttamente evidenziato che, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, deve escludersi che l'ente sia tenuto a stabilizzare tutto il suo personale precario sol che ricorrano i requisiti di cui alla predetta disciplina. L'autorizzazione prescritta da tale disposizione, pertanto, implica comunque il condizionamento riconosciuto - anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 6077/2013) - rispetto alle risorse finanziarie, che inevitabilmente limita il numero dei dipendenti da stabilizzare.
4.In questo complesso contesto normativo - pur escludendo l'esistenza una sorta di automatismo per cui, ricorrendo i requisiti di cui alla predetta L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, tutti i rapporti a tempo determinato possano dare luogo all'assunzione a tempo indeterminato - tuttavia fondatamente la ricorrente lamenta che sia stata ritenuta d'ostacolo alla stabilizzazione la mancanza di autorizzazione in ipotesi in cui la stessa mancanza era addebitabile alla datrice di lavoro che aveva omesso di richiederla. Ne consegue l'inadempimento di siffatto obbligo della ditta datrice non potrà essere scevro di conseguenze sotto il profilo della tutela risarcitoria, non già in ragione della mancata assunzione, ma per la violazione del diritto alla partecipazione alla procedura. 3 4. In base alle svolte argomentazioni la sentenza va cassata, con rinvio al giudice del merito che, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto: Nel caso di esclusione, per omessa richiesta da parte del datore di lavoro di autorizzazione ex art. 39 c. ter l. 449/1997, del lavoratore precario dalla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, nonostante espressa istanza del lavoratore, quest'ultimo, ancorché non possa invocare automaticamente il diritto all'assunzione a tempo indeterminato in virtù della richiamata disciplina, potrà far valere l'inadempimento della ditta datrice di lavoro in funzione della tutela risarcitoria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 23/6/2015 Il Consigliere relatore Il Presidente Luda Esposito eux weམཁ ང་ན་མཚད Giovanni Amoroso Lue No موسم Depositato in Cancelleria 29 OTT 2015 oggi, M E R P U S A N O R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO