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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. COPPARI PAOLO;
elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI N.2 ANCONA, presso il difensore nei confronti di
.F. Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice di P.I. ; Controparte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. PARISELLA PAOLO;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Morbiducci n. 21, presso il difensore;
, C.F. CP_3 P.IVA_3 non assistito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 30.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione avanzata da avverso Parte_1
l'esecuzione immobiliare n. 200/2021 R.E. intrapresa dalla con l'intervento in CP_2
pagina 1 di 6 quella procedura della (contumace in questa sede nonostante ritualmente citata) a CP_3 fronte del credito vantato di euro 368.726,38, derivante dall'inadempimento restitutorio del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.04.2011 tra l'odierno opponente e Cassa di Risparmio di Fano spa, credito incontestatamente ceduto in blocco alla e da Parte_2 quest'ultima asseritamente ceduto in blocco all'odierno convenuto, in giudizio a mezzo della mandataria in virtù del mutuo l'opponente ha prestato ipoteca volontaria per la CP_1 somma complessiva di euro 666.000,00 sull'unità immobiliare di sua proprietà sita a Civitanova
Marche, Via Papa Giovanni XXIII n. 63, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 8, part. 492, sub. 8 (sub. 8 che ora ha generato le part. 9 e 10).
2- Infondate tutte le doglianze:
2.1- nullità della intera procedura esecutiva per essersi svolta: in totale carenza di valida procura alle liti in capo al legale (avv. Parisella) della procuratrice speciale ( del Controparte_1 creditore procedente ( per il precetto del 06.08.2021; in totale carenza della Controparte_2 procura conferita da a nell'atto di precetto del 01.06.2020. CP_2 CP_1
2.1.1-l'atto di precetto del 16.7.2021, notificato il 6.8.2021, prodromico alla procedura esecutiva opposta, costituisce (anche senza la specifica indicazione letterale in quanto entrambi fanno riferimento al medesimo titolo esecutivo) rinnovazione di quello datato 01.06.2020 e notificato, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 23.6.2020; primo precetto che contiene la rituale procura alla quale fa riferimento il secondo (“…giusta procura in calce all'atto di precetto notificato il
23.06.2020…”); .
2.1.2- l'immediata produzione della procura generale rilasciata invece dalla CP_2 alla nella procedura esecutiva immobiliare ha sanato retroattivamente l'originario CP_1 suo difetto in entrambi i precetti, in conformità a quanto disposto dall'art. 182 comma 2.
Infatti “…nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009,
l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale” (Cass. civ. n. 23940/2019). Pertanto, si ritiene che, se l'autorizzazione a stare in giudizio sia già stata concessa prima dell'atto a cui essa si riferisce pagina 2 di 6 (come nel caso di specie), anche una esibizione non tempestiva del documento che ne attesta il rilascio possa avere efficacia sanante. Al contrario, se l'autorizzazione è concessa soltanto dopo l'inizio della lite, essa non è idonea a sanare retroattivamente l'irregolarità.
2.2- Carenza di legittimazione attiva ad agire della in quanto CP_1 incontestatamente priva dell'iscrizione all'albo di cui all'106 T.U.B. necessaria allo svolgimento delle attività di riscossione del credito cartolarizzato.
2.2.1- Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa iscrizione all'albo prevista dall'art. 106 TUB non deriva alcuna invalidità nel procedimento civile al più potrà assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Sul punto “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.UU.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n.130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali…” (Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
2.3- Difetto di titolarità del credito in capo alla per mancanza della Controparte_4 prova della cessione e dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti in blocco con contratto del 20.04.2018.
2.3.1 – Incontestata la cessione del credito azionato dalla spa Cassa di Risparmio di Fano alla . Parte_2
2.3.2 – Per quanto concerne la contestata cessione alla , risultano in atti: il CP_2 contratto di cessione del 20.04.2018 tra la e la odierna opposta;
la Parte_2 pubblicità nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.05.2018 parte seconda;
l'indicazione specifica del contratto di mutuo opposto n. 1/866/PF/675/60163/0 (individuabile dalla comunicazione di recesso trasmessa all'opponente con raccomandata del 23.03.2018) nell'elenco dei crediti oggetto della cessione in blocco allegato al contratto di cessione al quale elenco rinvia la pubblicazione in G.U; la corrispondenza del credito azionato in via monitoria con i criteri di necessaria coesistenza sanciti nell'atto di cessione pubblicato con l'avviso nella G.U. 51 del
03.05.2018 parte seconda.
pagina 3 di 6 2.3.3- Infatti, il credito azionato in via monitoria (derivante dal contratto di mutuo, individuato con il codice ): deriva da un finanziamento;
è denominato in euro;
il relativo CodiceFiscale_2 contratto è regolato dalla legge italiana;
è garantito da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
è vantato nei confronti dell'odierno opponente il quale alla data del 31 gennaio 2018 risiedeva incontestatamente in Italia;
il debitore principale non è dipendente della cedente;
alla data del 19 aprile 2018 risulta che il cedente ( ) ha inviato una Parte_3 comunicazione di risoluzione in data 23.3.18, anteriore a quella del 19 aprile 2018, termine indicato tra i criteri di individuazione.
Deriva che il credito in questione risponde ai criteri di necessaria consistenza indicati in
G.U.
2.4- Inefficacia del contratto di mutuo come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc. in quanto mutuo condizionato e conseguentemente: asserito difetto della prova dell'effettiva consegna della somma mutuata.
2.4.1- Dall'art. 13 del contratto di mutuo si rinviene la seguente condizione: “…essendo il presente contratto di mutuo soggetto alla condizione che l'ipoteca a seguito di esso costituita sia valida e che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la Parte
Mutuataria deposita la somma datale a mutuo in conto infruttifero presso la accetta e CP_5 riconosce che tale somma verrà dalla Banca messa a sua libera disposizione secondo le modalità che saranno indicate dalla Parte Mutuataria stessa soltanto dopo che -iscritta l'ipoteca di cui al presente contratto- sarà provato che la clausola stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, e saranno state adempiute le altre condizioni stabilite dal presente contratto di mutuo..”
2.4.2- Nonostante il contratto di mutuo risulti, per effetto della indicata clausola, effettivamente sottoposto a condizione sospensiva, sul punto le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto “…Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quanto vi sia contestualmente pattuizione di
pagina 4 di 6 costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.” (sentenza n.
5968/2025).
2.4.3- Per le medesime ragioni di cui al superiore punto sussiste anche la prova dell'effettiva consegna del denaro, sempre ai sensi dell'art. 13 del contratto di mutuo “l'intera somma di euro 370.000,00 […] viene qui versata in mia presenza [ndr. notaio rogante l'atto pubblico di mutuo fondiario] al signor , che la ritira rilasciandone ricevuta [..]” Parte_1
2.5- Usurarietà del mutuo per ipotesi estinzione anticipata. Secondo i calcoli del consulente dell'opponente (peraltro sprovvista della esplicitazione dei dati di partenza) porterebbe il TEG del contratto alla misura percentuale del 7,212% (prima rata) e del 4,458% (seconda rata), oltre tasso soglia dell'epoca (indicato nella misura del 4,1855%, della quale tuttavia non viene fornita prova con rinvio ai decreti ministeriali) fino alla terza rata di restituzione;
calcoli effettuati applicando tutti i costi previsti nel contratto senza invece applicare la commissione per l'estinzione anticipata.
2.5.1 - La deduzione pecca nei presupposti (calcolo degli interessi pagati considerando la riduzione della durata del mutuo): infatti, dato conto che l'estinzione anticipata dipende dalla mera volontà del mutuatario, essa -lungi dal comportare riduzione della durata del mutuo che, giova ricordarlo, non è un contratto di durata- comporta per quest'ultimo l'onere del pagamento della sola sorte residua senza alcun interesse e senza alcuna maggiorazione (ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo fondiario “senza l'applicazione di alcuna spesa”): è evidente che in questo caso non vanno pagati gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere pattuiti in sede contrattuale
(ma va invece restituita la sola sorte capitale residua).
3. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà per il contrasto giurisprudenziale sulla questione della esecutività del titolo per asserita mancata traditio della somma;
la restante quota va posta in capo all'opponente e viene liquidate n dispositivo;
irripetibili le spese del convenuto non costituito.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella contumacia della CP_3
, RESPINGE l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare
[...] Parte_1
n. 200/2021 R.g. E. Imm..; compensa tra le parti costituite le spese nella misura della metà e
CONDANNA a sostenere la restante quota che liquida nella indicata misura Parte_1
pagina 5 di 6 in favore di in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
irrepetibili le spese di . CP_3
Macerata, 2 settembre 2025
Sentenza redatta con l'ausilio del funzionario UPP dr.ssa Martina Campilia.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. COPPARI PAOLO;
elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI N.2 ANCONA, presso il difensore nei confronti di
.F. Controparte_1 P.IVA_1 quale procuratrice di P.I. ; Controparte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. PARISELLA PAOLO;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Morbiducci n. 21, presso il difensore;
, C.F. CP_3 P.IVA_3 non assistito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 30.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione avanzata da avverso Parte_1
l'esecuzione immobiliare n. 200/2021 R.E. intrapresa dalla con l'intervento in CP_2
pagina 1 di 6 quella procedura della (contumace in questa sede nonostante ritualmente citata) a CP_3 fronte del credito vantato di euro 368.726,38, derivante dall'inadempimento restitutorio del contratto di mutuo fondiario stipulato il 27.04.2011 tra l'odierno opponente e Cassa di Risparmio di Fano spa, credito incontestatamente ceduto in blocco alla e da Parte_2 quest'ultima asseritamente ceduto in blocco all'odierno convenuto, in giudizio a mezzo della mandataria in virtù del mutuo l'opponente ha prestato ipoteca volontaria per la CP_1 somma complessiva di euro 666.000,00 sull'unità immobiliare di sua proprietà sita a Civitanova
Marche, Via Papa Giovanni XXIII n. 63, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 8, part. 492, sub. 8 (sub. 8 che ora ha generato le part. 9 e 10).
2- Infondate tutte le doglianze:
2.1- nullità della intera procedura esecutiva per essersi svolta: in totale carenza di valida procura alle liti in capo al legale (avv. Parisella) della procuratrice speciale ( del Controparte_1 creditore procedente ( per il precetto del 06.08.2021; in totale carenza della Controparte_2 procura conferita da a nell'atto di precetto del 01.06.2020. CP_2 CP_1
2.1.1-l'atto di precetto del 16.7.2021, notificato il 6.8.2021, prodromico alla procedura esecutiva opposta, costituisce (anche senza la specifica indicazione letterale in quanto entrambi fanno riferimento al medesimo titolo esecutivo) rinnovazione di quello datato 01.06.2020 e notificato, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 23.6.2020; primo precetto che contiene la rituale procura alla quale fa riferimento il secondo (“…giusta procura in calce all'atto di precetto notificato il
23.06.2020…”); .
2.1.2- l'immediata produzione della procura generale rilasciata invece dalla CP_2 alla nella procedura esecutiva immobiliare ha sanato retroattivamente l'originario CP_1 suo difetto in entrambi i precetti, in conformità a quanto disposto dall'art. 182 comma 2.
Infatti “…nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009,
l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale” (Cass. civ. n. 23940/2019). Pertanto, si ritiene che, se l'autorizzazione a stare in giudizio sia già stata concessa prima dell'atto a cui essa si riferisce pagina 2 di 6 (come nel caso di specie), anche una esibizione non tempestiva del documento che ne attesta il rilascio possa avere efficacia sanante. Al contrario, se l'autorizzazione è concessa soltanto dopo l'inizio della lite, essa non è idonea a sanare retroattivamente l'irregolarità.
2.2- Carenza di legittimazione attiva ad agire della in quanto CP_1 incontestatamente priva dell'iscrizione all'albo di cui all'106 T.U.B. necessaria allo svolgimento delle attività di riscossione del credito cartolarizzato.
2.2.1- Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa iscrizione all'albo prevista dall'art. 106 TUB non deriva alcuna invalidità nel procedimento civile al più potrà assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Sul punto “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.UU.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n.130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali…” (Cass. Civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
2.3- Difetto di titolarità del credito in capo alla per mancanza della Controparte_4 prova della cessione e dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti in blocco con contratto del 20.04.2018.
2.3.1 – Incontestata la cessione del credito azionato dalla spa Cassa di Risparmio di Fano alla . Parte_2
2.3.2 – Per quanto concerne la contestata cessione alla , risultano in atti: il CP_2 contratto di cessione del 20.04.2018 tra la e la odierna opposta;
la Parte_2 pubblicità nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.05.2018 parte seconda;
l'indicazione specifica del contratto di mutuo opposto n. 1/866/PF/675/60163/0 (individuabile dalla comunicazione di recesso trasmessa all'opponente con raccomandata del 23.03.2018) nell'elenco dei crediti oggetto della cessione in blocco allegato al contratto di cessione al quale elenco rinvia la pubblicazione in G.U; la corrispondenza del credito azionato in via monitoria con i criteri di necessaria coesistenza sanciti nell'atto di cessione pubblicato con l'avviso nella G.U. 51 del
03.05.2018 parte seconda.
pagina 3 di 6 2.3.3- Infatti, il credito azionato in via monitoria (derivante dal contratto di mutuo, individuato con il codice ): deriva da un finanziamento;
è denominato in euro;
il relativo CodiceFiscale_2 contratto è regolato dalla legge italiana;
è garantito da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
è vantato nei confronti dell'odierno opponente il quale alla data del 31 gennaio 2018 risiedeva incontestatamente in Italia;
il debitore principale non è dipendente della cedente;
alla data del 19 aprile 2018 risulta che il cedente ( ) ha inviato una Parte_3 comunicazione di risoluzione in data 23.3.18, anteriore a quella del 19 aprile 2018, termine indicato tra i criteri di individuazione.
Deriva che il credito in questione risponde ai criteri di necessaria consistenza indicati in
G.U.
2.4- Inefficacia del contratto di mutuo come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc. in quanto mutuo condizionato e conseguentemente: asserito difetto della prova dell'effettiva consegna della somma mutuata.
2.4.1- Dall'art. 13 del contratto di mutuo si rinviene la seguente condizione: “…essendo il presente contratto di mutuo soggetto alla condizione che l'ipoteca a seguito di esso costituita sia valida e che la stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la Parte
Mutuataria deposita la somma datale a mutuo in conto infruttifero presso la accetta e CP_5 riconosce che tale somma verrà dalla Banca messa a sua libera disposizione secondo le modalità che saranno indicate dalla Parte Mutuataria stessa soltanto dopo che -iscritta l'ipoteca di cui al presente contratto- sarà provato che la clausola stessa non sia preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, e saranno state adempiute le altre condizioni stabilite dal presente contratto di mutuo..”
2.4.2- Nonostante il contratto di mutuo risulti, per effetto della indicata clausola, effettivamente sottoposto a condizione sospensiva, sul punto le Sezioni Unite della Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto “…Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quanto vi sia contestualmente pattuizione di
pagina 4 di 6 costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.” (sentenza n.
5968/2025).
2.4.3- Per le medesime ragioni di cui al superiore punto sussiste anche la prova dell'effettiva consegna del denaro, sempre ai sensi dell'art. 13 del contratto di mutuo “l'intera somma di euro 370.000,00 […] viene qui versata in mia presenza [ndr. notaio rogante l'atto pubblico di mutuo fondiario] al signor , che la ritira rilasciandone ricevuta [..]” Parte_1
2.5- Usurarietà del mutuo per ipotesi estinzione anticipata. Secondo i calcoli del consulente dell'opponente (peraltro sprovvista della esplicitazione dei dati di partenza) porterebbe il TEG del contratto alla misura percentuale del 7,212% (prima rata) e del 4,458% (seconda rata), oltre tasso soglia dell'epoca (indicato nella misura del 4,1855%, della quale tuttavia non viene fornita prova con rinvio ai decreti ministeriali) fino alla terza rata di restituzione;
calcoli effettuati applicando tutti i costi previsti nel contratto senza invece applicare la commissione per l'estinzione anticipata.
2.5.1 - La deduzione pecca nei presupposti (calcolo degli interessi pagati considerando la riduzione della durata del mutuo): infatti, dato conto che l'estinzione anticipata dipende dalla mera volontà del mutuatario, essa -lungi dal comportare riduzione della durata del mutuo che, giova ricordarlo, non è un contratto di durata- comporta per quest'ultimo l'onere del pagamento della sola sorte residua senza alcun interesse e senza alcuna maggiorazione (ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo fondiario “senza l'applicazione di alcuna spesa”): è evidente che in questo caso non vanno pagati gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere pattuiti in sede contrattuale
(ma va invece restituita la sola sorte capitale residua).
3. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà per il contrasto giurisprudenziale sulla questione della esecutività del titolo per asserita mancata traditio della somma;
la restante quota va posta in capo all'opponente e viene liquidate n dispositivo;
irripetibili le spese del convenuto non costituito.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella contumacia della CP_3
, RESPINGE l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare
[...] Parte_1
n. 200/2021 R.g. E. Imm..; compensa tra le parti costituite le spese nella misura della metà e
CONDANNA a sostenere la restante quota che liquida nella indicata misura Parte_1
pagina 5 di 6 in favore di in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
irrepetibili le spese di . CP_3
Macerata, 2 settembre 2025
Sentenza redatta con l'ausilio del funzionario UPP dr.ssa Martina Campilia.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6