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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1436/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Gabriella Zanon Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 5.9.2024, promossa con ricorso ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_1 Parte_2
con sede in Villafranca di Verona (VR), Fraz. Quaderni, Via Afra Decò 22, CF;
P.IVA_1
, CF;
, CF Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
CF ; Parte_4 C.F._3 Parte_5
e con sede in Valeggio sul Mincio (VR), Località Casa Rosi 5, CF
[...] Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sara Salaorni, P.IVA_2
reclamanti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede Controparte_1 Controparte_2
in Roverbella (MN), via Paesa n. 42 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo P.IVA_3
1 Sasso;
in persona del legale Parte_6
rappresentante pro tempore, con sede in Crema, Piazza Garibaldi 29, CF , P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Denti;
Liquidazione giudiziale di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in Parte_4 Parte_5 Parte_4
persona dei Curatori avv. Francesca Malfatti e dott. Renzo Panozzo, contumace;
reclamati
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 191/2024 resa nel procedimento n. 16/2024 P.U. del
Tribunale di Verona, pubblicata in data 6.8.2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale degli odierni reclamanti.
CONCLUSIONI
- per i reclamanti: “per le ragioni di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 191/2024 del
Tribunale di Verona, resa nel procedimento n. 16/2024 P.U., pubblicata il 06/08/2024, e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
del sig. , del sig. , della sig.ra Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e della Parte_4 Controparte_4 Parte_4
imputando ai fini delle spese della procedura fallimentare, la responsabilità dell'erronea dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in solido sulla
[...]
e sulla in persona dei rispettivi Parte_6 Controparte_1
legali rappresentanti, quali ricorrente ed intervenuta nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario spese di studio, iva e cpa, da porsi a carico solidalmente della Parte_6
e della in persona dei rispettivi legali rappresentanti.
[...] Controparte_1
2 In riferimento alle spese del presente grado di giudizio, lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in quanto procuratore antistatario”;
- per la reclamata “1. rigettare il reclamo perché Parte_6
irrito ed infondato, in fatto e diritto.
2. In via subordinata, disporre a' sensi dell'art. 268 comma 2) D.lgs. 12.01.2019 n. 14, l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico degli odierni Reclamanti.
3. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, a carico dei Reclamanti in solido fra loro Con ogni consequenziale provvedimento.”;
- per la reclamata “1. rigettare il Reclamo perché infondato, in fatto e Controparte_1
diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge,
2. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, a carico dei Reclamanti in solido fra loro.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37 e 40 c.c.i.i. depositato il 19.1.2024 avanti al Tribunale di Verona, la
[...]
ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale - e, in via Pt_6 Parte_6
subordinata, l'apertura della liquidazione controllata - della nonché Pt_1 Parte_1
dei soci illimitatamente responsabili, deducendo di esserne creditrice per l'importo complessivo di oltre € 700.000,00 in forza di mutuo fondiario n. 29/215807 stipulato il 14.7.2017, di Pt_7
mutuo fondiario . 29/290106 stipulato il 21.2.2019, di mutuo chirografario n. 29/290246 Pt_7 stipulato il 9.11.2020.
Nel procedimento, svolgendo conclusioni analoghe all'istante, è intervenuta in data 8.2.2024
creditrice in regresso della resistente per la somma di € 489.291,06, oltre Controparte_1
interessi, per effetto di fideiussione rilasciata in data 30.5.2023 in favore dell'odierna reclamante ed escussa da , cui era seguito il Parte_6
pagamento della garante come da quietanza dell'8.11.2023.
I resistenti si sono costituiti in data 14.3.2024 eccependo la natura di imprenditore agricolo in capo alla con conseguente sottrazione a Controparte_5
3 liquidazione giudiziale, e dando peraltro atto che erano già state presentate all'OCC da
Sovraindebitamento dell'ODCEC di Verona le istanze di nomina di un gestore della crisi per la predisposizione di una domanda di liquidazione controllata sia per conto della società resistente e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_5 CP_6
e , sia per conto dei fideiussori e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
per la gestione di una procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i.
[...]
Con sentenza n. 191/24 del 6.8.2024, il Tribunale di Verona ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
nonché di e (in Parte_2 Parte_5 Controparte_6
qualità di soci illimitatamente responsabili di e di Controparte_3 Pt_2
e (in qualità di soci illimitatamente responsabili di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, osservando che gli elementi acquisiti (sostanziale dismissione di cespiti Parte_5
aziendali, assenza di lavoratori, indisponibilità dell'immobile di proprietà, assenza di costi relativi all'affitto di fondi, attività prevalente di rivendita di prodotti di terzi), tutti essenzialmente riferiti all'anno 2023, formavano “un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza nel senso della natura non agricola dell'attività prevalente svolta dalla società”.
Contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale i resistenti hanno proposto reclamo,
censurando la valutazione operata dal Tribunale di Verona circa la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale in capo alla società semplice resistente.
Le creditrici reclamate hanno resistito al reclamo, ribadendo la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della procedura concorsuale e chiedendo in via subordinata che, ai sensi dell'art. 268 comma 2) D.lgs. 12.01.2019 n. 14, sia disposta l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico degli odierni reclamanti.
Il Curatore non si è costituito ma, su richiesta della Corte, ha depositato in data 6.12.2024 una
4 breve relazione.
All'udienza del 19.12.2024 le parti costituite hanno insistito nelle proprie posizioni, anche riportandosi ai rispettivi atti introduttivi ed alle note autorizzate depositate.
La Corte si è riservata la decisione.
***
Il reclamo è fondato.
L'art. 121 del D.lgs 14/2019 prevede: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità per accertare la fallibilità o meno di una società agricola,
la qualifica di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore (Cass. n.
32977/2023).
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività
connesse, dove per coltivazione e selvicoltura si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall'allevamento, nonché tutte quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
5 In ragione del criterio della prevalenza tutte quelle imprese agricole ove è prevalente l'esercizio di un'attività commerciale (esercitata senza il rispetto dei canoni stabiliti dall'articolo 2135 c.c.)
rispetto alla cura del ciclo biologico rientrano nella definizione di imprenditore commerciale e quindi sottoponibile alla liquidazione giudiziale.
In tal senso l'esenzione dell'imprenditore agricolo che commercializzi prodotti agricoli deve essere dimostrata dall'imprenditore stesso, comprovando la sussistenza di condizioni tali da ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'alveo della definizione data dal terzo comma dell'articolo 2135 c.c. dovendosi dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (si veda in tal senso Cassazione 9353/22;
Cass. civ. Sez. I Ord., 07 febbraio 2023, n. 3647). Secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula infatti la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” (cfr. per tutte Cass. Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049).
Nella specie risulta invero pacifico che dal 2005, anno di costituzione, al 2022 compreso, pur con vari avvicendamenti nella compagine sociale e trasformazioni (avendo la società semplice assunto invece la forma della s.a.s. dal 2013 al 2022), l'odierna reclamante, in coerenza con le risultanze camerali, abbia svolto attività di coltivazione del fondo e di commercializzazione di prodotti - in prevalenza - dalla stessa coltivati. Convergono in tal senso, quanto alla documentazione prodotta, i dati contabili, i contratti d'affitto di fondi rustici, la proprietà di macchine agricole, la documentazione Avepa.
Le reclamate, seguite sul punto dal giudice di primo grado, hanno posto l'attenzione sulle novità sopravvenute nel 2023, anno nel corso del quale, per quanto è emerso con sufficiente certezza e
6 nonostante le contestazioni mantenute anche sul punto dalla reclamante, la società semplice ha di fatto cessato l'attività di coltivazione dei fondi, assunto condotte liquidatorie (la locazione a terza società del capannone e la cessione di beni mobili strumentali) e, in quel contesto, acquistato e rivenduto prodotti agricoli col risultato che, in tale fase ed in particolare nella parte centrale dell'anno, la commercializzazione di prodotti altrui è risultata prevalente, in sostanziale assenza di produzione propria.
D'altra parte per primo il professionista dott. incaricato dall'intervenuta Per_1 CP_1
di esaminare le risultanze contabili in atti, ha concluso nel senso che la società “nel 2023
[...]
abbia effettivamente svolto un'attività commerciale, consistente prevalentemente nella mera rivendita dei prodotti agricoli acquistati da fornitori terzi”.
Nello stesso senso i curatori, nella relazione depositata nel presente giudizio su richiesta della
Corte, hanno rappresentato che nel corso del 2023 la società semplice “ha cessato ogni attività di coltivazione”, osservando ulteriormente: “Nel corso del 2023 sono state emesse fatture per vendita merce (zucchine, cavolo verza, pesche, insalata, radicchio, kiwi, ecc) per complessivi €
266.457,26, oltre iva di legge, che, al netto delle note di accredito successivamente emesse,
portano i ricavi di vendita merci dell'anno 2023 a € 263.136,48. L'ultima fattura di vendita è
del 23.08.2023, e dopo tale data le uniche fatture emesse fanno riferimento alla cessione delle
attrezzature e all'incasso dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà di Parte_8
con relative spese anticipate per canoni di energia” (…); “si può ritenere che più della
[...]
metà dei ricavi 2023 (pari, come detto, ad € 263.136,48) derivino dalla vendita dei prodotti acquistati da altri soggetti. Alla luce di ciò, per la Controparte_3
sarebbe venuto meno il requisito della prevalenza dell'attività agricola su quella
[...] commerciale già a decorrere dal 2023”.
Rileva tuttavia, nel senso auspicato dalla reclamante, il fatto che nello stesso 2023 si sia manifestata l'insolvenza. Come osservato dai curatori con riferimento alle domande di
7 ammissione al passivo pervenute, “tutte le posizioni analizzate evidenziano che l'insolvenza è intervenuta nell'anno 2023”: il 5.9.2023 ha Parte_6
comunicato alla e ai suoi soci illimitatamente responsabili nonché ai garanti Parte_8
la risoluzione dei rapporti avviati nel 2017-2020, intimando il pagamento del complessivo importo di € 1.131.876,28; a propria volta DI IC ha chiesto di veder ammesso allo stato passivo il proprio credito di € 233.904,31, derivante dall'emissione di una cambiale agraria scaduta in data 28.2.2023 e dal capitale residuo di un mutuo agrario in precedenza concesso di cui ha sospeso la restituzione da marzo/aprile 2023; inoltre Parte_8 Controparte_7
ha richiesto l'ammissione al passivo di un importo pari d € 122.714,08, costituito
[...]
per la maggior parte da contributi IVS operai non versati negli anni 2019-2020.
Alla luce di tali dati va applicato l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte nella recente ordinanza n. 2162/2023, richiamato (ma ad avviso di questo Collegio non correttamente applicato) anche dal giudice di prime nell'indicare come “corretto prendere a riferimento per
l'analisi sulla natura agricola o commerciale dell'impresa l'attività in concreto esercitata dalla
società nel 2023, in quanto è nel corso di tale anno che si è manifestata l'insolvenza per effetto
del recesso della banca ricorrente dai contratti di mutuo e della contestuale richiesta di rientro immediato dell'esposizione” (sentenza reclamata, pag. 5). Ha osservato la Corte di Cassazione che “l'assoggettabilità a fallimento di un'impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere
riguardo, invece, all'attività da cui origina l'insolvenza. Pertanto, il pregresso svolgimento di
attività commerciale è sicuramente rilevante nel caso in cui a quella attività, quantunque cessata,
sia riconducibile l'insorgere dei debiti che l'imprenditore «non è in grado di soddisfare
regolarmente» (art. 5, comma 2, legge fall.). Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di
affermare che, «una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività
commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva
8 dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta
assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività
commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico»
(Cass. n. 5342/2019)”.
Come si nota, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto che la questione dell'assoggettabilità a fallimento debba essere risolta con riferimento “all'attività da cui si origina l'insolvenza”, che nella specie è certamente l'attività agricola cui pertiene la quasi totalità dei debiti emersi, ad una diversa conclusione non potendo condurre le eterogenee iniziative assunte dall'imprenditore nel 2023, che appaiono semmai una reazione, priva di stabilità, al manifestarsi dell'insolvenza stessa;
nessun elemento (e nessuna deduzione delle parti) induce a ritenere invece che l'insolvenza si sia generata proprio in relazione e per effetto dei mutamenti nell'attività introdotti in quell'anno.
Non è di conseguenza dirimente l'ulteriore difesa espressa dalla stessa reclamante – solo nel presente grado di giudizio - secondo cui quelle iniziative (di cessione o locazione a terzi di beni strumentali e di acquisto di prodotti agricoli destinati alla rivendita) sarebbero invece dovute ai gravi danni subiti dalle coltivazioni intraprese sui fondi in proprietà o in affitto della stessa tra il
24 e il 25 luglio;
circostanza alla quale è seguita – v. nota autorizzata depositata il 13.12.2024 -
l'invocazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 988 della Legge 234 del 30/12/2021 relativa al bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, secondo cui “gli imprenditori agricoli
che a causa di calamità naturali, di venti epidemiologici, di pizoozie o fitopatie, dichiarati
eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in
grado di rispettare il criteri della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile
mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorchè, in attesa della ripresa
produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla
9 suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.
Sulla base del quadro emerso si deve infatti ritenere che l'insolvenza in ogni caso (complice o meno la dedotta grandinata) abbia investito l'attività agricola e sia conseguenza delle vicende di questa, con conseguente sottrazione dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale.
In accoglimento del reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 C.C.I.I., con i compiti previsti da tale articolo;
come disposto dal secondo comma, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di cui ai commi
2 e 3. Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1° gennaio 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza dei curatori sino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Deve peraltro essere accolta la domanda subordinata, espressa dalle creditrici già avanti al
Tribunale e rinnovata nel presente giudizio, di fatto senza resistenza degli odierni reclamanti, di sottoposizione di questi alla diversa procedura della liquidazione controllata, della quale sussistono i presupposti, considerato che il debitore principale è soggetto alla disciplina della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. c.c.i.i., trattandosi di impresa che ha esercitato attività
agricola e che si trova in stato di insolvenza, atteso che ha sostanzialmente cessato l'attività e presenta un'esposizione debitoria di oltre due milioni di euro a fronte di cespiti di valore certamente inferiore (un capannone locato a terzi), elementi che consentono di ritenere che
10 l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Come previsto dall'art. 270 c.c.i.i., la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
In ragione del combinato disposto del quinto comma dell'art. 270 e del quinto comma dell'art. 50 c.c.i.i., disposta l'apertura della liquidazione controllata gli atti devono essere rimessi al
Tribunale di Verona affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 c.c.i.i.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'accoglimento della domanda subordinata, e, quanto al rigetto di quello principale, dell'obiettiva incertezza delle questioni esaminate.
Deve altresì dichiararsi, ai sensi dell'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice reclamante, non potendosi ravvisare responsabilità nella condotta delle creditrici istante e intervenuta, a fronte delle confuse iniziative assunte dalla debitrice nel 2023, tali da far temere la dispersione degli elementi patrimoniali attivi e da far ipotizzare il mutamento dell'attività
svolta. Non costituisce ostacolo alla pronuncia in tal senso il fatto che l'art. 147 d.P.R. 115/2002 faccia riferimento, quanto all'indicazione del soggetto onerato delle spese della procedura, al solo imprenditore persona fisica. Al riguardo si impone un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va infatti osservato (come già evidenziato in altre pronunce di merito: v. ad es. Corte d'Appello di Napoli,
n. 63/22) che la predetta norma, se applicata alla lettera e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato ove se ne ricavasse che l'Erario debba
11 farsi definitivamente carico delle spese anticipate in caso di revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale imputabile a debitrice persona giuridica.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 191/2024 (n. 16/2024
P.U.) pronunciata dal Tribunale di Verona, pubblicata il 6.8.2024, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_4
2. ordina alla società reclamante di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
3. accerta che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
e, per l'effetto, pone a suo carico le spese di procedura e il compenso del curatore;
4. in accoglimento della domanda subordinata proposta dalle reclamate costituite, dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di:
- con sede legale in Villafranca di Controparte_3
Verona (VR), frazione Quaderni, Via Afra Decò n. 22, CF;
P.IVA_1
- nato a [...] il [...], CF , e Parte_2 C.F._1 [...]
e con sede legale in Valeggio sul Mincio, Parte_5 Controparte_6
Verona, Località Casa Rosi n. 5, CF , in qualità di soci illimitatamente P.IVA_2
responsabili di Controparte_3
- nato a [...] il [...], CF , nato a Parte_2 C.F._1 Parte_3
Valeggio sul Mincio, Verona, il 31.8.1963, CF C.F._2 Parte_4
nata a [...] il [...], CF , in qualità di soci illimitatamente C.F._3
responsabili di Controparte_8
12 5. rimette gli atti al Tribunale di Verona affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 c.c.i.i.;
6. dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1436/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Gabriella Zanon Consigliere
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 5.9.2024, promossa con ricorso ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_1 Parte_2
con sede in Villafranca di Verona (VR), Fraz. Quaderni, Via Afra Decò 22, CF;
P.IVA_1
, CF;
, CF Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
CF ; Parte_4 C.F._3 Parte_5
e con sede in Valeggio sul Mincio (VR), Località Casa Rosi 5, CF
[...] Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sara Salaorni, P.IVA_2
reclamanti
contro in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede Controparte_1 Controparte_2
in Roverbella (MN), via Paesa n. 42 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo P.IVA_3
1 Sasso;
in persona del legale Parte_6
rappresentante pro tempore, con sede in Crema, Piazza Garibaldi 29, CF , P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Denti;
Liquidazione giudiziale di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in Parte_4 Parte_5 Parte_4
persona dei Curatori avv. Francesca Malfatti e dott. Renzo Panozzo, contumace;
reclamati
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 191/2024 resa nel procedimento n. 16/2024 P.U. del
Tribunale di Verona, pubblicata in data 6.8.2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale degli odierni reclamanti.
CONCLUSIONI
- per i reclamanti: “per le ragioni di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 191/2024 del
Tribunale di Verona, resa nel procedimento n. 16/2024 P.U., pubblicata il 06/08/2024, e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
del sig. , del sig. , della sig.ra Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e della Parte_4 Controparte_4 Parte_4
imputando ai fini delle spese della procedura fallimentare, la responsabilità dell'erronea dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in solido sulla
[...]
e sulla in persona dei rispettivi Parte_6 Controparte_1
legali rappresentanti, quali ricorrente ed intervenuta nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre a rimborso forfetario spese di studio, iva e cpa, da porsi a carico solidalmente della Parte_6
e della in persona dei rispettivi legali rappresentanti.
[...] Controparte_1
2 In riferimento alle spese del presente grado di giudizio, lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in quanto procuratore antistatario”;
- per la reclamata “1. rigettare il reclamo perché Parte_6
irrito ed infondato, in fatto e diritto.
2. In via subordinata, disporre a' sensi dell'art. 268 comma 2) D.lgs. 12.01.2019 n. 14, l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico degli odierni Reclamanti.
3. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, a carico dei Reclamanti in solido fra loro Con ogni consequenziale provvedimento.”;
- per la reclamata “1. rigettare il Reclamo perché infondato, in fatto e Controparte_1
diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge,
2. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, a carico dei Reclamanti in solido fra loro.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37 e 40 c.c.i.i. depositato il 19.1.2024 avanti al Tribunale di Verona, la
[...]
ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale - e, in via Pt_6 Parte_6
subordinata, l'apertura della liquidazione controllata - della nonché Pt_1 Parte_1
dei soci illimitatamente responsabili, deducendo di esserne creditrice per l'importo complessivo di oltre € 700.000,00 in forza di mutuo fondiario n. 29/215807 stipulato il 14.7.2017, di Pt_7
mutuo fondiario . 29/290106 stipulato il 21.2.2019, di mutuo chirografario n. 29/290246 Pt_7 stipulato il 9.11.2020.
Nel procedimento, svolgendo conclusioni analoghe all'istante, è intervenuta in data 8.2.2024
creditrice in regresso della resistente per la somma di € 489.291,06, oltre Controparte_1
interessi, per effetto di fideiussione rilasciata in data 30.5.2023 in favore dell'odierna reclamante ed escussa da , cui era seguito il Parte_6
pagamento della garante come da quietanza dell'8.11.2023.
I resistenti si sono costituiti in data 14.3.2024 eccependo la natura di imprenditore agricolo in capo alla con conseguente sottrazione a Controparte_5
3 liquidazione giudiziale, e dando peraltro atto che erano già state presentate all'OCC da
Sovraindebitamento dell'ODCEC di Verona le istanze di nomina di un gestore della crisi per la predisposizione di una domanda di liquidazione controllata sia per conto della società resistente e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_5 CP_6
e , sia per conto dei fideiussori e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
per la gestione di una procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i.
[...]
Con sentenza n. 191/24 del 6.8.2024, il Tribunale di Verona ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
nonché di e (in Parte_2 Parte_5 Controparte_6
qualità di soci illimitatamente responsabili di e di Controparte_3 Pt_2
e (in qualità di soci illimitatamente responsabili di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, osservando che gli elementi acquisiti (sostanziale dismissione di cespiti Parte_5
aziendali, assenza di lavoratori, indisponibilità dell'immobile di proprietà, assenza di costi relativi all'affitto di fondi, attività prevalente di rivendita di prodotti di terzi), tutti essenzialmente riferiti all'anno 2023, formavano “un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza nel senso della natura non agricola dell'attività prevalente svolta dalla società”.
Contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale i resistenti hanno proposto reclamo,
censurando la valutazione operata dal Tribunale di Verona circa la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale in capo alla società semplice resistente.
Le creditrici reclamate hanno resistito al reclamo, ribadendo la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della procedura concorsuale e chiedendo in via subordinata che, ai sensi dell'art. 268 comma 2) D.lgs. 12.01.2019 n. 14, sia disposta l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico degli odierni reclamanti.
Il Curatore non si è costituito ma, su richiesta della Corte, ha depositato in data 6.12.2024 una
4 breve relazione.
All'udienza del 19.12.2024 le parti costituite hanno insistito nelle proprie posizioni, anche riportandosi ai rispettivi atti introduttivi ed alle note autorizzate depositate.
La Corte si è riservata la decisione.
***
Il reclamo è fondato.
L'art. 121 del D.lgs 14/2019 prevede: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità per accertare la fallibilità o meno di una società agricola,
la qualifica di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore (Cass. n.
32977/2023).
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività
connesse, dove per coltivazione e selvicoltura si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall'allevamento, nonché tutte quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
5 In ragione del criterio della prevalenza tutte quelle imprese agricole ove è prevalente l'esercizio di un'attività commerciale (esercitata senza il rispetto dei canoni stabiliti dall'articolo 2135 c.c.)
rispetto alla cura del ciclo biologico rientrano nella definizione di imprenditore commerciale e quindi sottoponibile alla liquidazione giudiziale.
In tal senso l'esenzione dell'imprenditore agricolo che commercializzi prodotti agricoli deve essere dimostrata dall'imprenditore stesso, comprovando la sussistenza di condizioni tali da ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'alveo della definizione data dal terzo comma dell'articolo 2135 c.c. dovendosi dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (si veda in tal senso Cassazione 9353/22;
Cass. civ. Sez. I Ord., 07 febbraio 2023, n. 3647). Secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula infatti la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo” (cfr. per tutte Cass. Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049).
Nella specie risulta invero pacifico che dal 2005, anno di costituzione, al 2022 compreso, pur con vari avvicendamenti nella compagine sociale e trasformazioni (avendo la società semplice assunto invece la forma della s.a.s. dal 2013 al 2022), l'odierna reclamante, in coerenza con le risultanze camerali, abbia svolto attività di coltivazione del fondo e di commercializzazione di prodotti - in prevalenza - dalla stessa coltivati. Convergono in tal senso, quanto alla documentazione prodotta, i dati contabili, i contratti d'affitto di fondi rustici, la proprietà di macchine agricole, la documentazione Avepa.
Le reclamate, seguite sul punto dal giudice di primo grado, hanno posto l'attenzione sulle novità sopravvenute nel 2023, anno nel corso del quale, per quanto è emerso con sufficiente certezza e
6 nonostante le contestazioni mantenute anche sul punto dalla reclamante, la società semplice ha di fatto cessato l'attività di coltivazione dei fondi, assunto condotte liquidatorie (la locazione a terza società del capannone e la cessione di beni mobili strumentali) e, in quel contesto, acquistato e rivenduto prodotti agricoli col risultato che, in tale fase ed in particolare nella parte centrale dell'anno, la commercializzazione di prodotti altrui è risultata prevalente, in sostanziale assenza di produzione propria.
D'altra parte per primo il professionista dott. incaricato dall'intervenuta Per_1 CP_1
di esaminare le risultanze contabili in atti, ha concluso nel senso che la società “nel 2023
[...]
abbia effettivamente svolto un'attività commerciale, consistente prevalentemente nella mera rivendita dei prodotti agricoli acquistati da fornitori terzi”.
Nello stesso senso i curatori, nella relazione depositata nel presente giudizio su richiesta della
Corte, hanno rappresentato che nel corso del 2023 la società semplice “ha cessato ogni attività di coltivazione”, osservando ulteriormente: “Nel corso del 2023 sono state emesse fatture per vendita merce (zucchine, cavolo verza, pesche, insalata, radicchio, kiwi, ecc) per complessivi €
266.457,26, oltre iva di legge, che, al netto delle note di accredito successivamente emesse,
portano i ricavi di vendita merci dell'anno 2023 a € 263.136,48. L'ultima fattura di vendita è
del 23.08.2023, e dopo tale data le uniche fatture emesse fanno riferimento alla cessione delle
attrezzature e all'incasso dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà di Parte_8
con relative spese anticipate per canoni di energia” (…); “si può ritenere che più della
[...]
metà dei ricavi 2023 (pari, come detto, ad € 263.136,48) derivino dalla vendita dei prodotti acquistati da altri soggetti. Alla luce di ciò, per la Controparte_3
sarebbe venuto meno il requisito della prevalenza dell'attività agricola su quella
[...] commerciale già a decorrere dal 2023”.
Rileva tuttavia, nel senso auspicato dalla reclamante, il fatto che nello stesso 2023 si sia manifestata l'insolvenza. Come osservato dai curatori con riferimento alle domande di
7 ammissione al passivo pervenute, “tutte le posizioni analizzate evidenziano che l'insolvenza è intervenuta nell'anno 2023”: il 5.9.2023 ha Parte_6
comunicato alla e ai suoi soci illimitatamente responsabili nonché ai garanti Parte_8
la risoluzione dei rapporti avviati nel 2017-2020, intimando il pagamento del complessivo importo di € 1.131.876,28; a propria volta DI IC ha chiesto di veder ammesso allo stato passivo il proprio credito di € 233.904,31, derivante dall'emissione di una cambiale agraria scaduta in data 28.2.2023 e dal capitale residuo di un mutuo agrario in precedenza concesso di cui ha sospeso la restituzione da marzo/aprile 2023; inoltre Parte_8 Controparte_7
ha richiesto l'ammissione al passivo di un importo pari d € 122.714,08, costituito
[...]
per la maggior parte da contributi IVS operai non versati negli anni 2019-2020.
Alla luce di tali dati va applicato l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte nella recente ordinanza n. 2162/2023, richiamato (ma ad avviso di questo Collegio non correttamente applicato) anche dal giudice di prime nell'indicare come “corretto prendere a riferimento per
l'analisi sulla natura agricola o commerciale dell'impresa l'attività in concreto esercitata dalla
società nel 2023, in quanto è nel corso di tale anno che si è manifestata l'insolvenza per effetto
del recesso della banca ricorrente dai contratti di mutuo e della contestuale richiesta di rientro immediato dell'esposizione” (sentenza reclamata, pag. 5). Ha osservato la Corte di Cassazione che “l'assoggettabilità a fallimento di un'impresa non dipende dalla rilevazione puntuale dell'attività svolta al momento della presentazione della relativa istanza, dovendosi avere
riguardo, invece, all'attività da cui origina l'insolvenza. Pertanto, il pregresso svolgimento di
attività commerciale è sicuramente rilevante nel caso in cui a quella attività, quantunque cessata,
sia riconducibile l'insorgere dei debiti che l'imprenditore «non è in grado di soddisfare
regolarmente» (art. 5, comma 2, legge fall.). Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di
affermare che, «una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività
commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva
8 dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta
assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività
commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico»
(Cass. n. 5342/2019)”.
Come si nota, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente ritenuto che la questione dell'assoggettabilità a fallimento debba essere risolta con riferimento “all'attività da cui si origina l'insolvenza”, che nella specie è certamente l'attività agricola cui pertiene la quasi totalità dei debiti emersi, ad una diversa conclusione non potendo condurre le eterogenee iniziative assunte dall'imprenditore nel 2023, che appaiono semmai una reazione, priva di stabilità, al manifestarsi dell'insolvenza stessa;
nessun elemento (e nessuna deduzione delle parti) induce a ritenere invece che l'insolvenza si sia generata proprio in relazione e per effetto dei mutamenti nell'attività introdotti in quell'anno.
Non è di conseguenza dirimente l'ulteriore difesa espressa dalla stessa reclamante – solo nel presente grado di giudizio - secondo cui quelle iniziative (di cessione o locazione a terzi di beni strumentali e di acquisto di prodotti agricoli destinati alla rivendita) sarebbero invece dovute ai gravi danni subiti dalle coltivazioni intraprese sui fondi in proprietà o in affitto della stessa tra il
24 e il 25 luglio;
circostanza alla quale è seguita – v. nota autorizzata depositata il 13.12.2024 -
l'invocazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 988 della Legge 234 del 30/12/2021 relativa al bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, secondo cui “gli imprenditori agricoli
che a causa di calamità naturali, di venti epidemiologici, di pizoozie o fitopatie, dichiarati
eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in
grado di rispettare il criteri della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile
mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorchè, in attesa della ripresa
produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla
9 suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.
Sulla base del quadro emerso si deve infatti ritenere che l'insolvenza in ogni caso (complice o meno la dedotta grandinata) abbia investito l'attività agricola e sia conseguenza delle vicende di questa, con conseguente sottrazione dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale.
In accoglimento del reclamo va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 C.C.I.I., con i compiti previsti da tale articolo;
come disposto dal secondo comma, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di cui ai commi
2 e 3. Vanno posti a carico della reclamante gli obblighi informativi periodici di cui al quarto comma di tale articolo, con cadenza trimestrale a decorrere dal 1° gennaio 2025, cui il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza dei curatori sino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Va inoltre posto a carico della società reclamante l'obbligo di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Deve peraltro essere accolta la domanda subordinata, espressa dalle creditrici già avanti al
Tribunale e rinnovata nel presente giudizio, di fatto senza resistenza degli odierni reclamanti, di sottoposizione di questi alla diversa procedura della liquidazione controllata, della quale sussistono i presupposti, considerato che il debitore principale è soggetto alla disciplina della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. c.c.i.i., trattandosi di impresa che ha esercitato attività
agricola e che si trova in stato di insolvenza, atteso che ha sostanzialmente cessato l'attività e presenta un'esposizione debitoria di oltre due milioni di euro a fronte di cespiti di valore certamente inferiore (un capannone locato a terzi), elementi che consentono di ritenere che
10 l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Come previsto dall'art. 270 c.c.i.i., la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
In ragione del combinato disposto del quinto comma dell'art. 270 e del quinto comma dell'art. 50 c.c.i.i., disposta l'apertura della liquidazione controllata gli atti devono essere rimessi al
Tribunale di Verona affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 c.c.i.i.
Le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'accoglimento della domanda subordinata, e, quanto al rigetto di quello principale, dell'obiettiva incertezza delle questioni esaminate.
Deve altresì dichiararsi, ai sensi dell'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice reclamante, non potendosi ravvisare responsabilità nella condotta delle creditrici istante e intervenuta, a fronte delle confuse iniziative assunte dalla debitrice nel 2023, tali da far temere la dispersione degli elementi patrimoniali attivi e da far ipotizzare il mutamento dell'attività
svolta. Non costituisce ostacolo alla pronuncia in tal senso il fatto che l'art. 147 d.P.R. 115/2002 faccia riferimento, quanto all'indicazione del soggetto onerato delle spese della procedura, al solo imprenditore persona fisica. Al riguardo si impone un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata che estenda la relativa previsione anche alle società. Va infatti osservato (come già evidenziato in altre pronunce di merito: v. ad es. Corte d'Appello di Napoli,
n. 63/22) che la predetta norma, se applicata alla lettera e dunque solo agli imprenditori individuali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non trovando alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra imprenditori persone fisiche e società, nonché l'art. 81 Cost., giacché comporterebbe un inutile aggravio di spese per lo Stato ove se ne ricavasse che l'Erario debba
11 farsi definitivamente carico delle spese anticipate in caso di revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale imputabile a debitrice persona giuridica.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 191/2024 (n. 16/2024
P.U.) pronunciata dal Tribunale di Verona, pubblicata il 6.8.2024, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_4
2. ordina alla società reclamante di procedere, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni di cui in parte motiva;
3. accerta che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
e, per l'effetto, pone a suo carico le spese di procedura e il compenso del curatore;
4. in accoglimento della domanda subordinata proposta dalle reclamate costituite, dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di:
- con sede legale in Villafranca di Controparte_3
Verona (VR), frazione Quaderni, Via Afra Decò n. 22, CF;
P.IVA_1
- nato a [...] il [...], CF , e Parte_2 C.F._1 [...]
e con sede legale in Valeggio sul Mincio, Parte_5 Controparte_6
Verona, Località Casa Rosi n. 5, CF , in qualità di soci illimitatamente P.IVA_2
responsabili di Controparte_3
- nato a [...] il [...], CF , nato a Parte_2 C.F._1 Parte_3
Valeggio sul Mincio, Verona, il 31.8.1963, CF C.F._2 Parte_4
nata a [...] il [...], CF , in qualità di soci illimitatamente C.F._3
responsabili di Controparte_8
12 5. rimette gli atti al Tribunale di Verona affinché adotti con decreto i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 c.c.i.i.;
6. dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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