Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8047/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8047/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GENOVA, LARGO SAN GIUSEPPE n. 3/16 presso lo studio dell''avv. Parte_2
(C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di mandato in
[...] C.F._2 atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Le parti concordemente chiedono revocarsi l'assegno divorzile per la moglie di euro 5,00 concordato in sede di modifica delle condizioni di divorzio davanti all'Ufficiale dello stato civile. Assegno che peraltro non viene, per comune accordo delle parti stesse, corrisposto. Ne chiedono quindi la revoca con decorrenza dalla data dell'accordo medesimo.”
Con ricorso depositato il 05.08.2024 la NO allegava che con Parte_1
Sentenza n. 2462 del 06.09.1995 questo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.09.1981 con il signor che in data 26.03.1984 CP_1 era nato il figlio che la sentenza, recependo le condizioni concordate dai coniugi, aveva Per_1 posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, in allora minore, tramite il versamento, in favore della NO , della somma mensile di lire 400.000; che Pt_1 in data 08.02.2024 le parti comparivano dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova per formalizzare la revoca del contributo posto a carico del signor per il mantenimento CP_1 del figlio;
che tuttavia, in tale sede, verosimilmente a causa di un errore da parte dell'Ufficiale di Stato Civile veniva disposto l'onere in capo al signor di corrispondere alla NO CP_1
la somma di € 5,00 (cinque) mensili;
che è intenzione della predetta chiedere la Pt_1 modifica di tale condizione e, nello specifico, la revoca del contributo economico posto a proprio favore ed carico dell'ex marito.
Il convenuto non si è costituito nonostante rituale notifica ma ha partecipato all'udienza del 12.12.2024 alla presenza dell'Avv. FERDINANDO SATURNINO ed in tale sede le parti hanno raggiunto il seguente accordo: “Le parti concordemente chiedono revocarsi l'assegno divorzile per la moglie di euro 5,00 concordato in sede di modifica delle condizioni di divorzio davanti all'Ufficiale dello stato civile. Assegno che peraltro non viene, per comune accordo delle parti stesse, corrisposto. Ne chiedono quindi la revoca con decorrenza dalla data dell'accordo medesimo.”.
All'esito dell'udienza, il GD si riservava di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, che la domanda possa essere accolta con conseguente revoca del contributo mensile di euro cinque previsto nell'accordo di Modifica Condizioni sottoscritto dalle parti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di Genova in data 08.02.2024, con decorrenza dalla data dell'accordo medesimo.
P.Q.M.
REVOCA il contributo mensile di euro cinque previsto nell'accordo di Modifica Condizioni di divorzio sottoscritto dalle parti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di Genova in data 08.02.2024, con decorrenza dalla data dell'accordo medesimo.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova il 07.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni