Art. 1.
Sono soggette a concessione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con pagamento di canone, le pubblicita' in qualunque modo eseguite sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.
Sono soggette a concessione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con pagamento di canone, le pubblicita' in qualunque modo eseguite sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.