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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bologna Sezione Minorenni nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Silvia Girotti Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
CA RS del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna
alla via Garibaldi n. 1;
appellante
nei confronti di
, Presidente dell' , Controparte_1 Controparte_2
quale tutore pro tempore della minore (C.F. ) Persona_1 C.F._2
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Reno (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ventura del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio
1 sito in Bologna alla via Garibaldi n. 7;
appellata e di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e CP_3 C.F._3
residente a [...]
appellato contumace
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
Avente ad oggetto: Impugnazione dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983).
CONCLUSIONI: All'udienza del 12 dicembre 2025 l'appellante ha Parte_1
concluso come da atto di appello e dunque: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
sezione minorenni - contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza per insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di
adottabilità e per il pericolo di grave pregiudizio che deriverebbe alla minore dall'interruzione
dei rapporti con la madre. 2) Nel merito e in via principale, in accoglimento dell'appello,
riformare la sentenza di primo grado dichiarando il non luogo a provvedere sullo stato di
adottabilità della minore per insussistenza dello stato di abbandono;
3) reintegrare la madre
nella responsabilità genitoriale, disporre il ricongiungimento con la minore con le modalità
ritenute più opportune, prevedendo sin da subito incontri liberi e frequenti oltre a comunicazioni
telefoniche, affidare temporaneamente la minore al S.S. affinché regolamenti gli incontri tra la
minore e il padre e attui il ricongiungimento della minore con la madre. 4) Nel merito e in via
subordinata, nel denegato caso di rigetto della domanda principale riformare la sentenza di
primo grado prevedendo il mantenimento dei rapporti tra la minore e la madre con frequenza
settimanale anche in forma libera e contatti telefonici. 5) In via subordinata ed istruttoria, a)
disporre una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali della madre;
b) disporre l'audizione
2 della minore, anche tramite CTU, al fine acquisire il suo parere circa il legame con la madre, il
desiderio di frequentarla e di ricongiungersi con lei. 6) Con vittoria di spese oltre spese generali
e accessori di legge”, la convenuta quale Tutore della minore Controparte_1 Persona_1
ha chiesto che la Corte di Appello voglia accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in
quanto non supportata da fumus boni iuris e periculum in mora - nel merito: rigettare l'appello
proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1
convalidare la sentenza di primo grado n. 45/2024 con la quale il Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia-Romagna nella causa n 60000060/2021 r.g. ha dichiarato lo stato di abbandono e
adottabilità della figlia minore - In via Istruttoria: rigettare le richieste Persona_1
istruttorie di parte appellante relative alla disposizione di CTU volta ad accertare le capacità
genitoriali della madre nonché l'audizione della minore, anche tramite CTU, al fine di acquisire
il suo parere circa il legame con la madre, il desiderio di frequentarla e ricongiungersi a lei. -
con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio”, gli intervenuti genitori affidatari e si sono riportati alla memoria di costituzione del 9 CP_4 Parte_2
ottobre 2025 e il Procuratore Generale ha espresso parere negativo per l'accoglimento dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 45/2024 emessa il 18.01.2024 e pubblicata in data 11.03.2024, il Tribunale
per i Minorenni dell'Emilia Romagna, pronunciandosi nel procedimento apertosi in data
04.11.2021 a seguito del ricorso del e volto all'accertamento dello stato di Parte_3
abbandono di minore, visto l'art. 15 della L. n. 184/1983, come modificato dall'art. 15 della L.
n. 149/2001, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore nata a [...] Persona_1
il 12.05.2014, confermando la nomina del tutore pubblico e disponendo il collocamento della minore nell'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine.
3 Il Tribunale per i Minorenni, a sostegno della decisione adottata, ha, in particolare, rilevato che:
- a tutela della minore era già stata aperta nel 2015 una prima procedura volta Persona_1
all'accertamento dello stato di abbandono (131/15 ADS), conclusasi con dichiarazione di non doversi procedere sullo stato di adottabilità ma con rilevanti interventi limitativi della responsabilità genitoriale, disponendosi infatti l'affidamento della minore al servizio sociale e suo collocamento con la madre in ambito protetto;
la presa in carico continuava sulla base di tali disposizioni fino a che, nel giugno 2019, la minore veniva collocata presso una casa-famiglia per il tramite di un provvedimento a protezione ex art. 403 c.c. in quanto la stessa aveva rinvenuto la madre riversa nuda sul pavimento, in stato di alterazione alcolica, non presente a sé stessa e in condizioni di forte confusione (già nel maggio 2019 la donna aveva fatto indebitamente uso di farmaci in quantità elevata approfittando delle prescrizioni mediche del compagno e ammetteva di essere ricaduta nell'abuso di sostanze); nell'ambito del procedimento così instauratosi, il
Tribunale confermava l'affidamento della minore al servizio sociale, affinché la mantenesse collocata presso idonea famiglia affidataria, tra quelle disponibili anche all'affido, previa valutazione di ogni possibile risorsa parentale idonea e disponibile ad accoglierla,
regolamentasse i rapporti coi genitori in forma protetta con facoltà di sospenderli se disturbanti,
monitorasse costantemente lo stato di benessere fisico e psicologico della minore e, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, attivasse tutti gli interventi di sostegno
Cont ritenuti utili, indirizzasse i genitori al e per gli opportuni accertamenti ed eventuali CP_5
trattamenti, affidasse la minore al servizio di NPIA per lo svolgimento di una valutazione diagnostica, valutasse le capacità affettive, accuditive ed educative dei genitori con stesura di un profilo di personalità evidenziando, qualora esistenti, i tratti patologici inficianti la genitorialità,
impartisse ai genitori le necessarie prescrizioni comportamentali offrendo ogni utile sostegno al fine dell'acquisizione della necessaria autonomia e dell'opportuna consapevolezza del proprio ruolo e svolgesse gli opportuni approfondimenti e valutazioni in particolare circa la nonna paterna quale possibile risorsa a beneficio della minore e predisponesse ogni altra forma di
4 sostegno utile nell'interesse della minore. Nell'ambito del percorso così iniziato i genitori sembravano collaborare e mantenere con la figlia una relazione affettiva, chiedendone entrambi la collocazione presso di sé accusandosi di reciproca inadeguatezza nell'ambito di una relazione sempre conflittuale;
si avviavano anche incontri con la nonna paterna che offriva garanzie di stabilità, anche finalizzati a un affido alla nonna stessa, la madre era ancora in contesto terapeutico, permanevano molte fragilità e una progettualità incerta;
- con successivo decreto del giugno 2021 si rendeva necessario un ulteriore intervento alla luce del decesso della nonna paterna nell'aprile 2021. La madre dopo il percorso in comunità
terapeutica necessitava ancora di molto sostegno e non era in grado di esercitare la responsabilità
genitoriale, il padre aveva interrotto il percorso di sostegno genitoriale nel dicembre 2020 e si dichiarava non in grado di accogliere la figlia da solo. Gli incontri coi genitori non evidenziavano negatività ma nessuno dei due costituiva risorsa adeguata. Il Tribunale pertanto interveniva con nuovi interventi limitativi della responsabilità genitoriale e un nuovo progetto più tutelante per la minore, sospendendo i genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, nominando tutore il servizio sociale già incaricato affinché nominasse alla minore un difensore, potesse in ogni momento collocarla in idonea famiglia anche scelta di concerto col Tribunale, tra quelle disponibili anche all'affido, previa valutazione di ogni possibile risorsa parentale idonea e disponibile ad accoglierla, formulasse una prognosi di recupero delle capacità genitoriali, se compatibile con le esigenze di crescita della minore e regolamentasse i rapporti coi genitori in forma protetta con facoltà di sospenderli se disturbanti. Nell'ottobre 2021 il Servizio Sociale
riportava che i tempi di recupero dei genitori non apparivano compatibili con le esigenze di crescita dalla minore;
alla luce della situazione per come evolutasi il Pubblico Ministero chiedeva l'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di abbandono al Tribunale che procedeva con decreto del 4 novembre 2021;
- nel prosieguo dei mesi emergeva il disagio della minore, a fronte di condizioni dei genitori del tutto invariate e dunque nel luglio 2022 si procedeva a conferire delega per abbinamento a rischio
5 giuridico e la minore veniva gradualmente inserita nella famiglia affidataria che la accoglie attualmente. L'aggiornamento successivo del gennaio 2023 dava conto del fatto che la madre continuava a seguire la terapia di mantenimento per dipendenza da oppiacei, negli incontri con la figlia si rivelava manipolativa e disturbante non consentendo alla figlia un sano attaccamento alla famiglia affidataria del quale la stessa aveva invece forte bisogno. Nel maggio 2023 venivano temporaneamente sospesi gli incontri con i genitori a causa della sofferenza della minore che appariva fortemente destabilizzata, nonostante il contesto protetto del setting. Ad oggi la madre ritiene di essere in grado di occuparsi della figlia e ne chiede la collocazione, pur a fronte di un lasso di tempo molto rilevante, e fino a tempi molto recenti, trascorso in uno stato di grave precarietà. Invero, sin dalla nascita e fino ad oggi, dunque in un arco di tempo non breve, i genitori non hanno dato mai assicurazione sufficiente in merito alla possibilità di occuparsi della figlia e garantirle un accettabile sostegno morale e materiale, né agito in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, il loro progetto di vita, a causa sia delle fragilità personali sia del disagio sociale ancora non recuperato nonostante il massiccio sostegno offerto dal servizio sociale, pare ancora scarsamente definito e poco compatibile con le esigenze di crescita della bambina, tutelato al momento solo dalla stabile collocazione presso la famiglia affidataria. Pare pertanto negativa la prognosi di recupero della genitorialità in tempi compatibili con le esigenze della minore;
- a seguito dell'istruttoria espletata e alla luce della valutazione del Servizio Socio Sanitario che il Tribunale reputava pienamente condivisibile, in quanto effettuata mediante criteri oggettivi e all'esito di molteplici interventi di sostegno finalizzati a consentire alla madre il pieno recupero della responsabilità genitoriale, può dirsi accertata la condizione di abbandono completo e non reversibile della minore, situazione che è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma anche qualora si accerti l'inadeguatezza dei genitori biologici e dei parenti entro il quarto grado con rapporti significativi a garantirgli il normale sviluppo psicofisico, sì da fare considerare la rescissione del legame familiare quale strumento adatto ad evitare al minore un
6 più grave pregiudizio. Gli elementi raccolti, come descritti e valutati alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, integrano una obiettiva situazione di abbandono e non consentono ad oggi di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla possibilità di recupero di una funzione genitoriale minimale, quantomeno in tempi compatibili con le indilazionabili esigenze evolutive della minore.
All'esito del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, ritenuto che la minore si trovasse in stato di abbandono e che la situazione non risultasse modificabile in tempi idonei per le sue esigenze di crescita e rilevato che né la madre né il padre risultavano invero idonei a crescere ed offrire alla stessa una situazione accettabile, dichiarava lo stato di adottabilità della Per_1
predetta minore, disponendo la sua collocazione nell'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo,
con interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine. Osservava altresì che una tale pronuncia, propedeutica all'adozione legittimante e piena, non esclude che, in fatto e in concreto,
il Tutore prima e successivamente i genitori affidatari/adottivi, con l'ausilio del servizio sociale in entrambi i casi, possano consentire la frequentazione di fatto tra la minore e i genitori in forma protetta e con la cadenza di alcuni incontri all'anno; tale sottile apertura trova giustificazione nella circostanza che la bambina ha vissuto dalla nascita e fino al 2019 in famiglia e conserva un legame affettivo che rappresenta una risorsa importante per la costruzione della storia della sua origine e della sua identità.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , madre di Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi: Persona_1
I- Errata ricostruzione in fatto, omesso esame delle relazioni della psicologa del Servizio Sociale
dott.ssa nel procedimento n. 1567/2019 Vol. la quale più volte, unitamente Persona_2
all'assistente sociale, darebbe atto dei progressi fatti dalla madre, evidenziando che il pieno recupero delle capacità genitoriali è legato alla capacità della madre di mantenere l'astinenza dalle sostanze stupefacenti e l'interruzione del legame con il padre della minore. Dal 2021,
concluso con esito positivo il percorso comunitario e sino ad oggi, deduce la di non Parte_1
7 avere più fatto uso di sostanze e di non avere ripreso la relazione con l'ex compagno. Di tali,
pacifici, fatti il Tribunale non avrebbe tenuto conto al fine di ritenere recuperate le capacità
genitoriali;
II- Omesso esame del ricorso del PM e della capacità di tenuta dimostrata dalla Sig.ra dal 2021 all'attualità, non facendosi cenno nella sentenza impugnata al fatto che il Parte_1
Pubblico Ministero, nel richiedere con ricorso 21.10.2021, l'apertura di una procedura volta a verificare lo stato di abbandono della minore, mentre aveva rilevato che “il padre continua a negare qualsivoglia responsabilità … ciò che rappresenta …un elemento non favorevole a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità”, in riferimento alla madre, invece, aveva evidenziato come questa avesse mostrato di “essere in grado di focalizzare la propria attenzione sul bene della figlia….” e si stesse impegnando in questo senso, essendovi nondimeno la necessità di “verificare la capacità di tenuta della genitrice e ciò richiede tempi purtroppo non compatibili con le esigenze di una bambina dell'età di . Ad avviso dell'appellante, sulla Per_1
base delle numerose relazioni dei Servizi Sociali e delle dichiarazioni raccolte, non potrebbe dirsi sussistente uno stato di abbandono sia morale che materiale;
III- difetto di motivazione sulla asserita “non recuperabilità delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze della minore” nonché omesso esame della relazione della dott.ssa
Afferma la che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime Per_3 Parte_1
cure, ad oggi ella sarebbe una persona diversa, responsabile ed affidabile, priva di patologie e sempre collaborante con i Servizi Sociali seguendone tutte le indicazioni. Una tale condizione sarebbe attestata dalla relazione della predetta specialista che ha seguito privatamente la madre in un sostegno psicologico rivolto alla persona;
IV- omessa c.t.u. sulle capacità genitoriali. Trattasi secondo l'appellante di approfondimento istruttorio che sarebbe stato necessario in quanto dall'apertura del procedimento di adottabilità
nel 2021 nessun percorso di sostegno alla genitorialità è stato effettuato in favore della madre e
8 la medesima ha versato in atti una relazione di parte attestante la sussistenza di sue capacità
genitoriali adeguate;
V- omesso ascolto della minore Evidenzia la che in tutte le relazioni del Per_1 Parte_1
Servizio Sociale si è affermato il profondo legame della minore con entrambi i genitori che nei colloqui sono sempre stati adeguati, hanno portato giochi per intrattenere la bambina e hanno saputo rispondere a tutte le sue domande e perplessità, che solo dopo aver deciso di inserire la minore in una famiglia “per sempre” gli incontri sono stati ridotti per facilitare l'adattamento della piccola e non certo per l'inadeguatezza degli adulti e che ha però sempre continuato Per_1
sia prima che dopo l'interruzione a chiedere ai suoi genitori, soprattutto alla mamma, quando avrebbe potuto vederla di più e il distacco è sempre stato molto triste. Alla luce di una complessiva situazione così ricostruita, nonostante le richieste avanzate sia nel corso del giudizio che nella memoria conclusiva, la minore non è mai stata sentita e dunque non si è mai indagato su quale sarebbe stato il suo desiderio;
VI- mancata previsione del mantenimento dei rapporti con i genitori, in particolare con la madre.
L'appellante, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dello stato di abbandono della minore, pur senza alcun accertamento attuale delle competenze genitoriali materne ed in assenza di ascolto della minore, censura la pronuncia del Tribunale per i Minorenni
di Bologna nella parte in cui non ha previsto nel dispositivo il mantenimento dei rapporti con i genitori, in particolare di quello con la madre.
ha quindi chiesto alla Corte nel merito, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna n. 45/2024 del 18 gennaio 2024, di, in via principale, dichiarare il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore per insussistenza dello stato di abbandono, reintegrare la madre nella responsabilità genitoriale,
disporre il ricongiungimento con la minore con le modalità ritenute più opportune, prevedendo sin da subito incontri liberi e frequenti oltre a comunicazioni telefoniche, e affidare temporaneamente la minore al Servizio Sociale per regolamentare gli incontri della minore
9 con il padre e attuare il ricongiungimento della minore con la madre, in via subordinata, Per_1
nel denegato caso di rigetto della domanda principale, prevedere il mantenimento dei rapporti tra la minore e la madre con frequenza settimanale anche in forma libera e contatti telefonici. Ha
altresì domandato, sempre in via subordinata ed istruttoria, di disporre c.t.u. sulle capacità
genitoriali della madre e di ascoltare la minore, anche tramite c.t.u., al fine di acquisire il suo parere circa il legame con la madre e i suoi desideri.
3- In data 12.09.2024 si è costituita la dott.ssa , Presidente dell' Controparte_1 [...]
, quale Tutore pubblico della minore Controparte_7
la quale ha partitamente contestato il gravame proposto da Persona_1 Parte_1
in quanto privo di fondamento sia in fatto che in diritto chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna che ha dichiarato lo stato di abbandono e adottabilità della minore Più specificamente, quanto al Persona_1
primo e secondo motivo di gravame, l'appellato ha fatto rilevare come, in difformità da CP_8
quanto sottolineato dalla madre della minore, la psicologa dott.ssa abbia invero Per_2
precisato nei passi conclusivi della relazione del 7 ottobre 2021 che “alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione della situazione complessa si ritiene che necessiti di un Per_1
contesto familiare esclusivo, ristretto e a lei dedicato. La bambina richiede figure adulte, sicure e stabili nel tempo, per il suo sviluppo psicofisico e di sentirsi continuamente accolta e affettuosamente indirizzata. Nessuno dei due genitori può ricoprire questo ruolo, poiché si ritiene che ciascuno di essi abbia delle fragilità personali non pienamente recuperabili e comunque non nei tempi di cui necessita e sarebbe proprio questa valutazione, frutto del lavoro di equipe Per_1
psicologi-assistenti sociali ed educatori, che il Tribunale di prime cure afferma di condividere,
dimostrando quindi quanto tutte le valutazioni intervenute abbiano fondato il convincimento del
Giudice. Parimenti, anche dopo il ricorso del P.M., le risorse e le attività del servizio sono tutte andate verso la tutela ed il sostegno di ed il monitoraggio della situazione anche nel Per_1
rapporto con i genitori. Le evoluzioni delle storie personali e genitoriali dei Sig.ri e Per_1
10 sono state sempre riportate nelle relazioni e conseguentemente valutate dal Parte_1
Tribunale. Quanto al terzo motivo di appello sottolinea la parte appellata come la relazione della
Per_ dott.ssa riguardi una osservazione molto breve, specificando la stessa professionista di seguire l'odierna appellante da alcuni mesi, e si basi solamente sui riferiti della paziente. In un tale percorso non si è dunque potuto apprezzare alcun aspetto della relazione madre-figlia che invece è sempre stato monitorato e valutato dall'equipe che non ha mai abbandonato il nucleo ed
è sempre stata presente anche agli incontri protetti, giungendo ad una prognosi di recupero negativa in tempi compatibili con le esigenze di Il Tribunale, acquisendo e valutando la Per_1
produzione di parte, ha comunque maturato la propria decisione sulla base del complessivo esito dell'osservazione del rapporto genitori-figlia cominciato nel 2015. Ad avviso del Tutore,
senz'altro da rigettare la richiesta di c.t.u., in quanto superflua ai fini della decisione così come quella di ascolto della minore, alla luce anche della recentissima relazione dei Servizi Sociali e del fatto che un tale incombente potrebbe rivelarsi potenzialmente pregiudizievole per la bambina. Da ultimo, circa la mancata previsione del mantenimento dei rapporti con i genitori e in particolare con la madre lamentata dalla deduce l'appellato Tutore come la stessa Parte_1
pronuncia impugnata specifichi che il tutore prima e successivamente i genitori affidatari/adottivi possano consentire, con l'ausilio del Servizio Sociale, la frequentazione di fatto tra la minore ed i genitori in forma protetta e con cadenza di alcuni incontri l'anno, così come sta già accadendo in esecuzione della stessa sentenza. Dunque, la sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni di Bologna, frutto di un lungo periodo di osservazione della minore, della madre e del padre da parte dei Servizi sociali, arco di tempo nel corso del quale erano posti in essere molteplici interventi a sostegno della genitorialità e della minore, risulta corretta e legittima in ogni sua parte.
4- Pervenuta in data 08.10.2024 relazione dei Servizi Sociali Controparte_9
, all'udienza del 24 gennaio 2025, la difesa dell'appellante si
[...] Controparte_10
riportava al proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e
11 dichiarando di non opporsi ad una eventuale c.t.u., l'appellato Tutore si riportava alla propria memoria di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il
Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'impugnazione e la Corte si riservava. Con
provvedimento reso in data 26.01.2025, la Corte, ritenutane la necessità, disponeva c.t.u. con il quesito “sentite le parti ed esaminata la documentazione esistente, il C.T.U. verifichi quale sia
l'attuale situazione di equilibrio psico affettivo della minore e se la stessa possa Persona_1
dirsi ancora in stato di abbandono, quale sia la sua relazione con la rete familiare esistente e se
vi sia idoneità della rete familiare esistente ad una relazione eventualmente surrogatoria rispetto
a quella genitoriale” allo scopo nominando C.T.U. la dott.ssa di Modena. In Persona_4
data 18 giugno 2025 veniva depositata la consulenza tecnica di ufficio. All'udienza del 26
settembre 2025, l'appellante si riportava al proprio atto introduttivo, Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, l'appellato si riportava alla CP_8
propria memoria di costituzione e alle conclusioni ivi avanzate e chiedeva ascoltarsi i genitori affidatari della minore, il P.G. si associava alla richiesta e la Corte tratteneva la causa in decisione. Con provvedimento emesso il 26.09.2025, la Corte, ritenuta necessaria una integrazione istruttoria, disponeva l'audizione della minore e dei genitori Persona_1
affidatari delegando per l'incombente i Consiglieri onorari i quali provvedevano a sentire la minore e i genitori affidatari e all'udienza del 15 ottobre 2025. CP_4 Parte_2
Da ultimo, all'udienza del 12 dicembre 2025, l'appellante , l'appellato Parte_1
Tutore della minore e gli intervenuti affidatari si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il Procuratore Generale esprimeva parere negativo in ordine all'accoglimento dell'impugnazione e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5- Fatte le superiori premesse, deve essere prima di tutto dichiarata la contumacia dell'appellato
, padre della minore, il quale, pur ritualmente citato in giudizio, ha omesso di CP_3
costituirsi. Sempre in via preliminare, giova svolgere qualche breve osservazione in punto di diritto sullo stato di abbandono del minore, presupposto della dichiarazione di adottabilità.
12 Orbene, la legge n. 184 del 4 maggio 1983 (“Diritto del minore ad una famiglia”) attribuisce carattere preminente al diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo equilibrato ed armonico sviluppo psicofisico e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Nel caso in cui il minore si trovi in una situazione di totale abbandono morale e materiale, non temporaneo, deve essere dichiarato in stato di adottabilità. L'adozione è poi pronunciata, con sentenza, ove ricorra il presupposto dello stato di abbandono, che rappresenta quindi la ragione giustificatrice dell'adozione. Più
specificamente, l'articolo 8 della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 149 del
2001, stabilisce che “sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia stata accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”. Presupposto giuridico essenziale ai fini della dichiarazione giudiziale dello stato di adottabilità è, dunque, la verifica e l'accertamento, da parte del Tribunale per i minorenni, della situazione di abbandono del minore. Il legislatore non fornisce la definizione dello “stato di abbandono”, che costituisce il nucleo attorno al quale ruota l'intera disciplina, ma ne individua la causa nell'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, cioè dei parenti entro il quarto grado, come si evince dagli artt. 10, comma 2 e 11, comma 1, della legge n. 184/1983. Il concetto di abbandono non va inteso in senso assoluto, quale totale assenza di cure da parte della famiglia d'origine,
bensì in senso relativo, quale sensibile riduzione dell'assistenza morale e materiale. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “per la dichiarazione dello stato di adottabilità che determina la rescissione del legame familiare come prezzo inevitabile per evitare un danno maggiore ed irreversibile per il minore e che preclude qualsiasi possibile raffronto tra il tenore di vita consentito nell'ambito della famiglia naturale e quello che il minore potrebbe trovare in una
13 famiglia adottiva non è sufficiente l'inadeguatezza dell'apporto economico, affettivo o materiale dei genitori, e la loro limitatezza culturale, ma è necessaria la prova certa che le cure prestate dalla famiglia non superino la soglia di un'assistenza minima e si traducano nella mancanza delle cure più elementari” (così si è espressa, Cass. Civ. Sez. I, 26.07.1993, n. 8360). Il provvedimento che dispone l'adozione è ammissibile esclusivamente nel caso in cui venga accertata una situazione di abbandono totale e non transitoria, rappresentando l'allontanamento dal nucleo familiare d'origine una soluzione di extrema ratio, cui ricorrere solo quando il minore risulti privo, non temporaneamente, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e pertanto risulti esposto a gravi pericoli per la sua salute fisica e psichica ed ogni altro rimedio appaia inadeguato. In questi termini si è espressa non soltanto la Corte di
Cassazione (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I n. 22589/2017, Cass. civ. Sez. I n. 6137/15 e Cass.
civ. Sez. I n. 23976/2015), ma anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale la completa rottura del legame familiare è giustificata solo laddove, nella fattispecie, non siano attuabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare.
Lo stato di abbandono si configura sia nel caso di un rifiuto intenzionale dei genitori di assolvere i doveri genitoriali, di cui agli artt. 147, 149 e 315-bis c.c., ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psicofisico del bambino (vedasi,
Corte di Cassazione Sez. I, ord. n. 32412/2019). Si è chiarito in più occasioni che “la situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori biologici e dei parenti entro il quarto grado con rapporti significativi a garantirgli il normale sviluppo psico-
fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva,
dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile
14 dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che,
a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (tra le numerose, Cass. Sez. I, sentenza n. 1838 del 26.01.2011; Cass. Sez. I, n. 18563 del
29.10.2012). Deve inoltre osservarsi che “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando,
nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psicofisica” (Cass. civ. Sez. I ord. 21.06.2018, n. 16357; in termini analoghi Cass. civ. n.
24717/2021 secondo cui: “il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, statuito dall'art. 1 della Legge n. 184 del 1983, non ha natura assoluta, ma è un diritto bilanciabile ed impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento”).
Tutto ciò premesso e venendo ora al merito, reputa la Corte che l'appello proposto da
[...]
(esaminati congiuntamente i primi tre motivi di gravame) sia parzialmente fondato Parte_1
e meriti accoglimento nei limiti di cui si dirà. Orbene, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato, risultando Persona_4
questo ampio, ben motivato ed argomentato, frutto di osservazione diretta e colloqui con le varie parti, svolti con la collaborazione dei Servizi territoriali e con risposte adeguate e convincenti alle note critiche dei C.T.P.
Per quanto concerne in primo luogo la condizione psicofisica e situazione personale, abitativa,
familiare e sociale della minore, scrive la dott.ssa che: “Dall'esame degli atti, dalle Per_4
15 relazioni del Servizio Sociale e dalle osservazioni dirette, emerge che ha trovato presso Per_1
gli affidatari e un contesto di vita stabile, prevedibile ed affettivamente ricco, Pt_2 CP_4
che costituisce ormai il suo principale punto di riferimento. si presenta igienicamente Per_1
adeguata, orientata nel tempo e nello spazio, brillante a livello cognitivo, mostrando una forte
capacità di resilienza, sorride. Mostra agitazione, si sfrega le mani, stropiccia gli indumenti con
le mani, dondola le gambe solo quando si entra nello specifico del discorso mamma. Pt_1
Vive con gli affidatari da luglio 2022 e con loro ha costruito un legame profondo e solido, che
le garantisce quotidianità, prevedibilità e un senso di appartenenza familiare molto forte….il
legame strutturato e consolidato con gli affidatari, che rappresentano da anni la sua base sicura,
costituisce un elemento centrale per il suo benessere psicologico. Questa continuità è
fondamentale, soprattutto considerando la fragilità emotiva che ha manifestato e Per_1
manifesta in alcune situazioni, come nei momenti di rabbia intensa, al momento meno frequenti,
oppure nella rappresentazione di sé…Cambiare il suo ambiente di riferimento, interrompendo
un percorso affettivo ormai consolidato, potrebbe esporla a rischi significativi, come insicurezza,
ansia e difficoltà di adattamento, nonché perdita di punti di riferimento, abbandono….il bisogno
attuale di è quello di vivere con i genitori affidatari, che rappresentano la sua famiglia Per_1
di riferimento e il contesto stabile e contenitivo di cui necessita. manifesta chiaramente il Per_1
desiderio che questa sia la sua collocazione prevalente, riconoscendo in e i Pt_2 CP_4
punti di riferimento affettivi e quotidiani indispensabili per il suo benessere e la sua crescita
armonica. Garantire la duratura permanenza di presso gli affidatari risponde, quindi, Per_1
non solo a un'esigenza di protezione psicologica, ma anche al suo esplicito bisogno di sicurezza,
appartenenza e continuità affettiva…. ”. Osserva poi il perito quanto alle competenze genitoriali dei genitori affidatari e e alla situazione attuale del nucleo, come i predetti Pt_2 CP_4
abbiano dimostrato nel tempo “adeguate competenze genitoriali, sia nella gestione quotidiana,
che nella capacità di rispondere ai bisogni emotivi e normativi di ”, che “il legame di Per_1
attaccamento costruito è solido e rappresenta un fattore protettivo fondamentale per il benessere
16 psicologico del minore. si riferisce molto ad , papà, rappresenta un punto solido Per_1 Pt_2
per lei”. Sulla madre biologico di odierna appellante, si legge nell'elaborato peritale che Per_1
“nella signora si notano, rispetto a quanto letto negli atti, un sostanziale miglioramento, Pt_1
una maggiore stabilità, ha lavorato molto su se stessa ed il cambiamento al momento è evidente.
Continua ad andare a Serdt, risulta astinente da alcool e sostanze stupefacenti da diverso tempo.
Ha al momento stabilità abitativa e lavora con gli anziani. Si mostra igienicamente adeguata,
orientata nel tempo e nello spazio, attenta e collaborativa. Dichiara che il suo obiettivo sarebbe
riavere con sé ma al contempo per lei è importante che stia bene e che tra di loro Per_1 Per_1
si costruisca un rapporto bello, solido. Spesso dichiara che l'ha messa lei (mamma) in Per_1
questa situazione…La sua consapevolezza rispetto alle conseguenze ed agli effetti dei suoi
comportamenti passati su è ancora vacillante, appare non riuscire ad entrare in contatto Per_1
con le emozioni negative che avrebbe potuto provare, questo comportamento consente a Per_1
di proteggersi dalla delusione verso se stessa ed il suo essere madre….La madre fatica Pt_1
a riconoscere e mentalizzare i bisogni concreti e reali;
presenta una personalità emotivamente
fragile, con una scarsa capacità di rielaborare il passato sulla quale ha lavorato ottenendo
importanti risultati. Al momento è in grado di contenere emotivamente . sta Per_1 Pt_1
imparando ed affinando le strategie di fronteggiamento dei momenti di crisi. Proietta il proprio
futuro verso un percorso di serenità, positivo e “pulito, regolare”. Diviene necessaria la sua
legittimazione a che la cosa migliore al momento è restare da e . Con il Per_1 Pt_2 CP_4
tempo crescerà, la situazione degli incontri è dinamica.. Si pensa che Per_1 Per_1
normalizzando la sua appartenenza con gli affidatari possa gradualmente avere rapporti meno
controllati e più di qualità con la mamma e se tutto procederà nel migliore dei modi anche ad
arrivare a poter stare una giornata intera con e magari un weekend al mese. Per arrivare Pt_1
a questo macro obiettivo sarà necessaria la conoscenza tra gli affidatari e la mamma biologica,
necessaria anche alla serenità di prodromica ad una continuità affettiva senza “segreti”, Per_1
per affievolire anche il conflitto di lealtà….”. Quanto allo stato di abbandono, presupposto della
17 declaratoria di adottabilità, osserva la dott.ssa che “alla luce delle evidenze Per_4
raccolte….non sussistono più le caratteristiche di un effettivo stato di abbandono giuridicamente
concepito, a livello psicoeducativo ed emotivo, i miglioramenti di hanno prodotto una Pt_1
vicinanza maggiore a ancora non piena negli aspetti dell'individuazione e comprensione Per_1
degli effettivi bisogni di riconoscimento di se stessa della ragazzina. La ancora latente, non piena
consapevolezza delle conseguenze su di quanto accaduto in passato, potrebbe generare Per_1
in una dissonanza nel riconoscimento della realtà e delle sue emozioni causando profonde Per_1
fragilità emotive. L'assenza di una rete di supporto familiare e sociale, rendono rischioso un
rientro esclusivo o prevalente presso di lei, esponendo la minore a potenziali vissuti di
insicurezza, ansia e disorganizzazione dell'attaccamento…..”. In risposta alle note critiche del
C.T.P. di parte convenuta evidenzia la C.T.U. come sarebbe una forzatura, anche tenuto conto dei principi espressi dalla CEDU, configurare allo stato attuale uno stato di abbandono giuridicamente inteso, “ è consapevole di ciò che è successo in passato e del fatto che Per_1
tuttora la mamma potrebbe faticare nel crescerla, ma sa che non l'ha abbandonata”. Conclude
quindi la dott.ssa affermando di ritenere come “la soluzione più idonea, per il Per_4
superiore interesse di , sia il mantenimento della collocazione presso gli affidatari Per_1 Pt_2
e , con i quali ha costruito un legame di attaccamento sicuro e stabile”, che CP_4 Per_1
dunque la soluzione più adeguata per il suo benessere e sviluppo appare essere quella dell'adozione mite, istituto che consente al minore di essere adottato dalla famiglia affidataria senza però recidere completamente i legami con la famiglia di origine in particolare con la madre biologica, che “nel caso di , questa impostazione trova piena applicazione: la ragazzina Per_1
ha costruito con ed un legame di attaccamento sicuro, stabilità e quotidianità, CP_4 Pt_2
che rappresenta oggi il suo contesto di vita prevalente e il suo principale punto di riferimento
affettivo. Tuttavia, la presenza, per importante, della madre biologica suggerisce Per_1
l'opportunità di non recidere completamente il legame con le origini, sia per motivi identitari,
sia in vista di una possibile evoluzione futura del rapporto, fatto dinamico, qualora la madre
18 riesca a continuare positivamente un percorso di crescita personale e genitoriale. Sarà
fondamentale la liberalizzazione dei rapporti tra la mamma e gli affidatari, dando corso allo
scambio dei contatti telefonici, con le modalità e tempistiche indicate. Questo permetterebbe
forse di rendere più agevole il rapporto tra le parti soprattutto in ordine agli aspetti educativi
che devono essere univoci e coerenti per non confondere per evitare incomprensioni Per_1
anche tra le figure adulte. Il tutto però subordinato anche ad una sorveglianza ed un
monitoraggio da parte del Servizio sociale…Si suggerisce di adottare un approccio prudente e
graduale, subordinando ogni eventuale ampliamento dei contatti alla stabilizzazione della
situazione di , alla liberalizzazione dei rapporti tra mamma biologica ed affidatari, Per_1
rispettando le richieste, bisogni e tempi di .”. A completamento del quadro così CP_11
ricostruito, delle risultanze della c.t.u. e più in generale dell'istruttoria, significative risultano anche le dichiarazioni della minore sentita all'udienza del 15.10.2025 la quale, per quanto qui di rilievo, ha affermato: “Mi trovo bene con e anche con mia madre mi trovo bene CP_4 Pt_2
ma e sanno fare meglio i genitori. Mia madre vorrei vederla più spesso e magari CP_4 Pt_2
non in ludoteca ma al centro commerciale….penso capisca che sto meglio con e CP_4 Pt_2
Quando sarò più grande, vorrei fare week end con la mamma. Lei vorrebbe che vivessi con lei ma io preferisco vivere con e .”. CP_4 Per_5
I Servizi Sociali nella relazione pervenuta in data 08.10.2024, pur confermando la CP_2
valutazione rappresentata nelle ultime relazioni trasmesse al Tribunale per i Minorenni e dunque il progetto di adozione di da parte dell'attuale famiglia affidataria, affermano di ritenere Per_1
che la relazione con i genitori naturali, per come in essere ad oggi, si possa mantenere poiché
significativa per monitorando strettamente l'andamento degli incontri e l'impatto che Per_1
questi avranno sulla bambina sospendendoli qualora risultassero disturbanti o inadeguati per
Per_1
Facendo dunque proprie le conclusioni della c.t.u. sul punto, non sussistendo più uno stato di abbandono, presupposto giustificativo della dichiarazione di adottabilità, in riforma della
19 sentenza del Tribunale dei Minori di Bologna, deve essere dunque dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore Le ridotte e carenti capacità Persona_1
genitoriali dell'odierna appellante e del padre contumace Parte_4 CP_3
per come emerse dalla c.t.u. e dalle relazioni dei Servizi Sociali, i quali non appaiono in grado di offrire, allo stato attuale, alla figlia un credibile progetto di vita, inducono, tuttavia, a Per_1
dichiarare entrambi decaduti dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 codice civile. Va, quindi,
confermata la nomina, quale tutore della minore, del Servizio Sociale Controparte_9
Sociali Valli del Reno, - Comune di Casalecchio di Reno. In ragione del Controparte_10
solido legame di attaccamento costruito con gli affidatari che rappresenta un fattore di stabilità
protettivo e fondamentale per il benessere psicologico della minore, va senz'altro mantenuta la
Cont collocazione di presso i genitori affidatari e I Servizi Sociali Per_1 Pt_2 CP_4
Insieme continueranno a regolamentare gli incontri della madre e del padre con la minore, con i tempi e secondo le modalità ritenute più opportune, anche in forma protetta, avuto riguardo alle condizioni di e ai suoi desideri, avvieranno altresì eventuali percorsi psicologici reputati Per_1
idonei per la crescita personale e il progressivo recupero delle capacità genitoriali della madre e predisporranno incontri tra i genitori affidatari e la madre biologica, anche qui con i tempi e le modalità ritenute opportune. Il Servizio Sociale dovrà relazionare, con cadenza semestrale, al competente Giudice tutelare circa le attività svolte e gli esiti del progetto di recupero eventualmente intrapreso da , nonché sullo svolgimento degli incontri Parte_1
con la figlia e con i genitori affidatari eventualmente organizzati e sulle condotte tenute Per_1
dai genitori biologici e da quelli affidatari, riferendo alla competente Procura presso il Tribunale
per i Minorenni ogni eventuale fatto disturbante.
Una notazione finale deve essere svolta, anche sulla base delle conclusioni cui è addivenuta la
C.T.U. dott.ssa . Appare, invero, ipotizzabile che uno degli sbocchi possibili del Per_4
percorso che dovrà essere attivato possa essere quello della adozione cd “mite” ex art. 44 lett. d)
Legge 184/1983, che, in ragione della situazione di fatto venutasi a determinare, consentirebbe
20 di salvaguardare il consolidato rapporto affettivo della minore con i genitori affidatari e il mantenimento del rapporto, eventualmente ricostruito nel modo più completo possibile, con i genitori biologici, soprattutto con la madre. Preme sottolineare, in proposito, che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, l. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 25,
costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La
diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione della l. n. 184 del 1983, art. 44. Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario - in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione - che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità
genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione ex art. 44 della Legge
184/1983 (Cass. Civ. Sez. I, 1 luglio 2022 n. 21024 e Cass. Civ. Sez. I 19 settembre 2023 n.
26921; Cass. civ. n. 12032/2025). Sul tema, appunto, non può non sottolinearsi come la dott.ssa abbia ritenuto proprio tale soluzione quale quella maggiormente adeguata alla Per_4
situazione attuale della minore, della madre biologica e degli affidatari.
21 L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione per l'intero delle spese processuali di entrambi i gradi. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 20.06.2025, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, appellante e appellato Parte_1
nella misura della metà ciascuna. CP_8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione assorbita o disattesa:
- In riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna n. 45/2024 dell'11
marzo 2024, DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sullo stato di adottabilità della minore nata a [...] il [...]; Persona_1
Par
- DICHIARA nata a [...] in data [...] e Parte_1 CP_3
nato a [...] in data [...] decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla minore predetta;
- CONFERMA la nomina quale Tutore della minore del Servizio Sociale ASC Insieme Azienda
Servizi per la Cittadinanza Interventi Sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia - Comune di
Casalecchio di Reno - che dovrà tenere collocata presso l'attuale famiglia Persona_1
affidataria;
- DISPONE che il Servizio Sociale ASC Insieme continui a regolamentare gli incontri della minore con la madre e con il padre Persona_1 Controparte_12 CP_3
nelle forme e con i tempi giudicati adeguati, inviti l'appellante madre ad aderire ad un
[...]
eventuale percorso psicologico di crescita personale e di recupero delle capacità genitoriali e predisponga eventuali incontri di conoscenza tra i genitori affidatari e la madre biologica nelle modalità e con i tempi ritenuti opportuni;
- DISPONE che il Servizio Sociale riferisca, con cadenza semestrale, al Giudice tutelare territorialmente competente sulle attività a tal fine espletate e segnali alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna eventuali comportamenti disturbanti dei soggetti coinvolti nelle attività programmate dal Servizio Sociale;
- COMPENSA integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
22 - PONE DEFINITIVAMENTE a carico dell'appellante e Parte_1
dell'appellato le spese di c.t.u. nella misura della metà ciascuno;
CP_8
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Minorenni il 12 dicembre 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere relatore (Dott.ssa Anna Orlandi)
23
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott.ssa Silvia Girotti Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
CA RS del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna
alla via Garibaldi n. 1;
appellante
nei confronti di
, Presidente dell' , Controparte_1 Controparte_2
quale tutore pro tempore della minore (C.F. ) Persona_1 C.F._2
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Reno (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ventura del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio
1 sito in Bologna alla via Garibaldi n. 7;
appellata e di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e CP_3 C.F._3
residente a [...]
appellato contumace
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
Avente ad oggetto: Impugnazione dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983).
CONCLUSIONI: All'udienza del 12 dicembre 2025 l'appellante ha Parte_1
concluso come da atto di appello e dunque: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
sezione minorenni - contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza per insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di
adottabilità e per il pericolo di grave pregiudizio che deriverebbe alla minore dall'interruzione
dei rapporti con la madre. 2) Nel merito e in via principale, in accoglimento dell'appello,
riformare la sentenza di primo grado dichiarando il non luogo a provvedere sullo stato di
adottabilità della minore per insussistenza dello stato di abbandono;
3) reintegrare la madre
nella responsabilità genitoriale, disporre il ricongiungimento con la minore con le modalità
ritenute più opportune, prevedendo sin da subito incontri liberi e frequenti oltre a comunicazioni
telefoniche, affidare temporaneamente la minore al S.S. affinché regolamenti gli incontri tra la
minore e il padre e attui il ricongiungimento della minore con la madre. 4) Nel merito e in via
subordinata, nel denegato caso di rigetto della domanda principale riformare la sentenza di
primo grado prevedendo il mantenimento dei rapporti tra la minore e la madre con frequenza
settimanale anche in forma libera e contatti telefonici. 5) In via subordinata ed istruttoria, a)
disporre una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali della madre;
b) disporre l'audizione
2 della minore, anche tramite CTU, al fine acquisire il suo parere circa il legame con la madre, il
desiderio di frequentarla e di ricongiungersi con lei. 6) Con vittoria di spese oltre spese generali
e accessori di legge”, la convenuta quale Tutore della minore Controparte_1 Persona_1
ha chiesto che la Corte di Appello voglia accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, in
quanto non supportata da fumus boni iuris e periculum in mora - nel merito: rigettare l'appello
proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1
convalidare la sentenza di primo grado n. 45/2024 con la quale il Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia-Romagna nella causa n 60000060/2021 r.g. ha dichiarato lo stato di abbandono e
adottabilità della figlia minore - In via Istruttoria: rigettare le richieste Persona_1
istruttorie di parte appellante relative alla disposizione di CTU volta ad accertare le capacità
genitoriali della madre nonché l'audizione della minore, anche tramite CTU, al fine di acquisire
il suo parere circa il legame con la madre, il desiderio di frequentarla e ricongiungersi a lei. -
con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio”, gli intervenuti genitori affidatari e si sono riportati alla memoria di costituzione del 9 CP_4 Parte_2
ottobre 2025 e il Procuratore Generale ha espresso parere negativo per l'accoglimento dell'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 45/2024 emessa il 18.01.2024 e pubblicata in data 11.03.2024, il Tribunale
per i Minorenni dell'Emilia Romagna, pronunciandosi nel procedimento apertosi in data
04.11.2021 a seguito del ricorso del e volto all'accertamento dello stato di Parte_3
abbandono di minore, visto l'art. 15 della L. n. 184/1983, come modificato dall'art. 15 della L.
n. 149/2001, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore nata a [...] Persona_1
il 12.05.2014, confermando la nomina del tutore pubblico e disponendo il collocamento della minore nell'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine.
3 Il Tribunale per i Minorenni, a sostegno della decisione adottata, ha, in particolare, rilevato che:
- a tutela della minore era già stata aperta nel 2015 una prima procedura volta Persona_1
all'accertamento dello stato di abbandono (131/15 ADS), conclusasi con dichiarazione di non doversi procedere sullo stato di adottabilità ma con rilevanti interventi limitativi della responsabilità genitoriale, disponendosi infatti l'affidamento della minore al servizio sociale e suo collocamento con la madre in ambito protetto;
la presa in carico continuava sulla base di tali disposizioni fino a che, nel giugno 2019, la minore veniva collocata presso una casa-famiglia per il tramite di un provvedimento a protezione ex art. 403 c.c. in quanto la stessa aveva rinvenuto la madre riversa nuda sul pavimento, in stato di alterazione alcolica, non presente a sé stessa e in condizioni di forte confusione (già nel maggio 2019 la donna aveva fatto indebitamente uso di farmaci in quantità elevata approfittando delle prescrizioni mediche del compagno e ammetteva di essere ricaduta nell'abuso di sostanze); nell'ambito del procedimento così instauratosi, il
Tribunale confermava l'affidamento della minore al servizio sociale, affinché la mantenesse collocata presso idonea famiglia affidataria, tra quelle disponibili anche all'affido, previa valutazione di ogni possibile risorsa parentale idonea e disponibile ad accoglierla,
regolamentasse i rapporti coi genitori in forma protetta con facoltà di sospenderli se disturbanti,
monitorasse costantemente lo stato di benessere fisico e psicologico della minore e, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, attivasse tutti gli interventi di sostegno
Cont ritenuti utili, indirizzasse i genitori al e per gli opportuni accertamenti ed eventuali CP_5
trattamenti, affidasse la minore al servizio di NPIA per lo svolgimento di una valutazione diagnostica, valutasse le capacità affettive, accuditive ed educative dei genitori con stesura di un profilo di personalità evidenziando, qualora esistenti, i tratti patologici inficianti la genitorialità,
impartisse ai genitori le necessarie prescrizioni comportamentali offrendo ogni utile sostegno al fine dell'acquisizione della necessaria autonomia e dell'opportuna consapevolezza del proprio ruolo e svolgesse gli opportuni approfondimenti e valutazioni in particolare circa la nonna paterna quale possibile risorsa a beneficio della minore e predisponesse ogni altra forma di
4 sostegno utile nell'interesse della minore. Nell'ambito del percorso così iniziato i genitori sembravano collaborare e mantenere con la figlia una relazione affettiva, chiedendone entrambi la collocazione presso di sé accusandosi di reciproca inadeguatezza nell'ambito di una relazione sempre conflittuale;
si avviavano anche incontri con la nonna paterna che offriva garanzie di stabilità, anche finalizzati a un affido alla nonna stessa, la madre era ancora in contesto terapeutico, permanevano molte fragilità e una progettualità incerta;
- con successivo decreto del giugno 2021 si rendeva necessario un ulteriore intervento alla luce del decesso della nonna paterna nell'aprile 2021. La madre dopo il percorso in comunità
terapeutica necessitava ancora di molto sostegno e non era in grado di esercitare la responsabilità
genitoriale, il padre aveva interrotto il percorso di sostegno genitoriale nel dicembre 2020 e si dichiarava non in grado di accogliere la figlia da solo. Gli incontri coi genitori non evidenziavano negatività ma nessuno dei due costituiva risorsa adeguata. Il Tribunale pertanto interveniva con nuovi interventi limitativi della responsabilità genitoriale e un nuovo progetto più tutelante per la minore, sospendendo i genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia, nominando tutore il servizio sociale già incaricato affinché nominasse alla minore un difensore, potesse in ogni momento collocarla in idonea famiglia anche scelta di concerto col Tribunale, tra quelle disponibili anche all'affido, previa valutazione di ogni possibile risorsa parentale idonea e disponibile ad accoglierla, formulasse una prognosi di recupero delle capacità genitoriali, se compatibile con le esigenze di crescita della minore e regolamentasse i rapporti coi genitori in forma protetta con facoltà di sospenderli se disturbanti. Nell'ottobre 2021 il Servizio Sociale
riportava che i tempi di recupero dei genitori non apparivano compatibili con le esigenze di crescita dalla minore;
alla luce della situazione per come evolutasi il Pubblico Ministero chiedeva l'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di abbandono al Tribunale che procedeva con decreto del 4 novembre 2021;
- nel prosieguo dei mesi emergeva il disagio della minore, a fronte di condizioni dei genitori del tutto invariate e dunque nel luglio 2022 si procedeva a conferire delega per abbinamento a rischio
5 giuridico e la minore veniva gradualmente inserita nella famiglia affidataria che la accoglie attualmente. L'aggiornamento successivo del gennaio 2023 dava conto del fatto che la madre continuava a seguire la terapia di mantenimento per dipendenza da oppiacei, negli incontri con la figlia si rivelava manipolativa e disturbante non consentendo alla figlia un sano attaccamento alla famiglia affidataria del quale la stessa aveva invece forte bisogno. Nel maggio 2023 venivano temporaneamente sospesi gli incontri con i genitori a causa della sofferenza della minore che appariva fortemente destabilizzata, nonostante il contesto protetto del setting. Ad oggi la madre ritiene di essere in grado di occuparsi della figlia e ne chiede la collocazione, pur a fronte di un lasso di tempo molto rilevante, e fino a tempi molto recenti, trascorso in uno stato di grave precarietà. Invero, sin dalla nascita e fino ad oggi, dunque in un arco di tempo non breve, i genitori non hanno dato mai assicurazione sufficiente in merito alla possibilità di occuparsi della figlia e garantirle un accettabile sostegno morale e materiale, né agito in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, il loro progetto di vita, a causa sia delle fragilità personali sia del disagio sociale ancora non recuperato nonostante il massiccio sostegno offerto dal servizio sociale, pare ancora scarsamente definito e poco compatibile con le esigenze di crescita della bambina, tutelato al momento solo dalla stabile collocazione presso la famiglia affidataria. Pare pertanto negativa la prognosi di recupero della genitorialità in tempi compatibili con le esigenze della minore;
- a seguito dell'istruttoria espletata e alla luce della valutazione del Servizio Socio Sanitario che il Tribunale reputava pienamente condivisibile, in quanto effettuata mediante criteri oggettivi e all'esito di molteplici interventi di sostegno finalizzati a consentire alla madre il pieno recupero della responsabilità genitoriale, può dirsi accertata la condizione di abbandono completo e non reversibile della minore, situazione che è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma anche qualora si accerti l'inadeguatezza dei genitori biologici e dei parenti entro il quarto grado con rapporti significativi a garantirgli il normale sviluppo psicofisico, sì da fare considerare la rescissione del legame familiare quale strumento adatto ad evitare al minore un
6 più grave pregiudizio. Gli elementi raccolti, come descritti e valutati alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, integrano una obiettiva situazione di abbandono e non consentono ad oggi di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla possibilità di recupero di una funzione genitoriale minimale, quantomeno in tempi compatibili con le indilazionabili esigenze evolutive della minore.
All'esito del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, ritenuto che la minore si trovasse in stato di abbandono e che la situazione non risultasse modificabile in tempi idonei per le sue esigenze di crescita e rilevato che né la madre né il padre risultavano invero idonei a crescere ed offrire alla stessa una situazione accettabile, dichiarava lo stato di adottabilità della Per_1
predetta minore, disponendo la sua collocazione nell'attuale famiglia affidataria a scopo adottivo,
con interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine. Osservava altresì che una tale pronuncia, propedeutica all'adozione legittimante e piena, non esclude che, in fatto e in concreto,
il Tutore prima e successivamente i genitori affidatari/adottivi, con l'ausilio del servizio sociale in entrambi i casi, possano consentire la frequentazione di fatto tra la minore e i genitori in forma protetta e con la cadenza di alcuni incontri all'anno; tale sottile apertura trova giustificazione nella circostanza che la bambina ha vissuto dalla nascita e fino al 2019 in famiglia e conserva un legame affettivo che rappresenta una risorsa importante per la costruzione della storia della sua origine e della sua identità.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , madre di Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi: Persona_1
I- Errata ricostruzione in fatto, omesso esame delle relazioni della psicologa del Servizio Sociale
dott.ssa nel procedimento n. 1567/2019 Vol. la quale più volte, unitamente Persona_2
all'assistente sociale, darebbe atto dei progressi fatti dalla madre, evidenziando che il pieno recupero delle capacità genitoriali è legato alla capacità della madre di mantenere l'astinenza dalle sostanze stupefacenti e l'interruzione del legame con il padre della minore. Dal 2021,
concluso con esito positivo il percorso comunitario e sino ad oggi, deduce la di non Parte_1
7 avere più fatto uso di sostanze e di non avere ripreso la relazione con l'ex compagno. Di tali,
pacifici, fatti il Tribunale non avrebbe tenuto conto al fine di ritenere recuperate le capacità
genitoriali;
II- Omesso esame del ricorso del PM e della capacità di tenuta dimostrata dalla Sig.ra dal 2021 all'attualità, non facendosi cenno nella sentenza impugnata al fatto che il Parte_1
Pubblico Ministero, nel richiedere con ricorso 21.10.2021, l'apertura di una procedura volta a verificare lo stato di abbandono della minore, mentre aveva rilevato che “il padre continua a negare qualsivoglia responsabilità … ciò che rappresenta …un elemento non favorevole a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità”, in riferimento alla madre, invece, aveva evidenziato come questa avesse mostrato di “essere in grado di focalizzare la propria attenzione sul bene della figlia….” e si stesse impegnando in questo senso, essendovi nondimeno la necessità di “verificare la capacità di tenuta della genitrice e ciò richiede tempi purtroppo non compatibili con le esigenze di una bambina dell'età di . Ad avviso dell'appellante, sulla Per_1
base delle numerose relazioni dei Servizi Sociali e delle dichiarazioni raccolte, non potrebbe dirsi sussistente uno stato di abbandono sia morale che materiale;
III- difetto di motivazione sulla asserita “non recuperabilità delle competenze genitoriali in tempi compatibili con le esigenze della minore” nonché omesso esame della relazione della dott.ssa
Afferma la che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime Per_3 Parte_1
cure, ad oggi ella sarebbe una persona diversa, responsabile ed affidabile, priva di patologie e sempre collaborante con i Servizi Sociali seguendone tutte le indicazioni. Una tale condizione sarebbe attestata dalla relazione della predetta specialista che ha seguito privatamente la madre in un sostegno psicologico rivolto alla persona;
IV- omessa c.t.u. sulle capacità genitoriali. Trattasi secondo l'appellante di approfondimento istruttorio che sarebbe stato necessario in quanto dall'apertura del procedimento di adottabilità
nel 2021 nessun percorso di sostegno alla genitorialità è stato effettuato in favore della madre e
8 la medesima ha versato in atti una relazione di parte attestante la sussistenza di sue capacità
genitoriali adeguate;
V- omesso ascolto della minore Evidenzia la che in tutte le relazioni del Per_1 Parte_1
Servizio Sociale si è affermato il profondo legame della minore con entrambi i genitori che nei colloqui sono sempre stati adeguati, hanno portato giochi per intrattenere la bambina e hanno saputo rispondere a tutte le sue domande e perplessità, che solo dopo aver deciso di inserire la minore in una famiglia “per sempre” gli incontri sono stati ridotti per facilitare l'adattamento della piccola e non certo per l'inadeguatezza degli adulti e che ha però sempre continuato Per_1
sia prima che dopo l'interruzione a chiedere ai suoi genitori, soprattutto alla mamma, quando avrebbe potuto vederla di più e il distacco è sempre stato molto triste. Alla luce di una complessiva situazione così ricostruita, nonostante le richieste avanzate sia nel corso del giudizio che nella memoria conclusiva, la minore non è mai stata sentita e dunque non si è mai indagato su quale sarebbe stato il suo desiderio;
VI- mancata previsione del mantenimento dei rapporti con i genitori, in particolare con la madre.
L'appellante, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dello stato di abbandono della minore, pur senza alcun accertamento attuale delle competenze genitoriali materne ed in assenza di ascolto della minore, censura la pronuncia del Tribunale per i Minorenni
di Bologna nella parte in cui non ha previsto nel dispositivo il mantenimento dei rapporti con i genitori, in particolare di quello con la madre.
ha quindi chiesto alla Corte nel merito, in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna n. 45/2024 del 18 gennaio 2024, di, in via principale, dichiarare il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore per insussistenza dello stato di abbandono, reintegrare la madre nella responsabilità genitoriale,
disporre il ricongiungimento con la minore con le modalità ritenute più opportune, prevedendo sin da subito incontri liberi e frequenti oltre a comunicazioni telefoniche, e affidare temporaneamente la minore al Servizio Sociale per regolamentare gli incontri della minore
9 con il padre e attuare il ricongiungimento della minore con la madre, in via subordinata, Per_1
nel denegato caso di rigetto della domanda principale, prevedere il mantenimento dei rapporti tra la minore e la madre con frequenza settimanale anche in forma libera e contatti telefonici. Ha
altresì domandato, sempre in via subordinata ed istruttoria, di disporre c.t.u. sulle capacità
genitoriali della madre e di ascoltare la minore, anche tramite c.t.u., al fine di acquisire il suo parere circa il legame con la madre e i suoi desideri.
3- In data 12.09.2024 si è costituita la dott.ssa , Presidente dell' Controparte_1 [...]
, quale Tutore pubblico della minore Controparte_7
la quale ha partitamente contestato il gravame proposto da Persona_1 Parte_1
in quanto privo di fondamento sia in fatto che in diritto chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna che ha dichiarato lo stato di abbandono e adottabilità della minore Più specificamente, quanto al Persona_1
primo e secondo motivo di gravame, l'appellato ha fatto rilevare come, in difformità da CP_8
quanto sottolineato dalla madre della minore, la psicologa dott.ssa abbia invero Per_2
precisato nei passi conclusivi della relazione del 7 ottobre 2021 che “alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione della situazione complessa si ritiene che necessiti di un Per_1
contesto familiare esclusivo, ristretto e a lei dedicato. La bambina richiede figure adulte, sicure e stabili nel tempo, per il suo sviluppo psicofisico e di sentirsi continuamente accolta e affettuosamente indirizzata. Nessuno dei due genitori può ricoprire questo ruolo, poiché si ritiene che ciascuno di essi abbia delle fragilità personali non pienamente recuperabili e comunque non nei tempi di cui necessita e sarebbe proprio questa valutazione, frutto del lavoro di equipe Per_1
psicologi-assistenti sociali ed educatori, che il Tribunale di prime cure afferma di condividere,
dimostrando quindi quanto tutte le valutazioni intervenute abbiano fondato il convincimento del
Giudice. Parimenti, anche dopo il ricorso del P.M., le risorse e le attività del servizio sono tutte andate verso la tutela ed il sostegno di ed il monitoraggio della situazione anche nel Per_1
rapporto con i genitori. Le evoluzioni delle storie personali e genitoriali dei Sig.ri e Per_1
10 sono state sempre riportate nelle relazioni e conseguentemente valutate dal Parte_1
Tribunale. Quanto al terzo motivo di appello sottolinea la parte appellata come la relazione della
Per_ dott.ssa riguardi una osservazione molto breve, specificando la stessa professionista di seguire l'odierna appellante da alcuni mesi, e si basi solamente sui riferiti della paziente. In un tale percorso non si è dunque potuto apprezzare alcun aspetto della relazione madre-figlia che invece è sempre stato monitorato e valutato dall'equipe che non ha mai abbandonato il nucleo ed
è sempre stata presente anche agli incontri protetti, giungendo ad una prognosi di recupero negativa in tempi compatibili con le esigenze di Il Tribunale, acquisendo e valutando la Per_1
produzione di parte, ha comunque maturato la propria decisione sulla base del complessivo esito dell'osservazione del rapporto genitori-figlia cominciato nel 2015. Ad avviso del Tutore,
senz'altro da rigettare la richiesta di c.t.u., in quanto superflua ai fini della decisione così come quella di ascolto della minore, alla luce anche della recentissima relazione dei Servizi Sociali e del fatto che un tale incombente potrebbe rivelarsi potenzialmente pregiudizievole per la bambina. Da ultimo, circa la mancata previsione del mantenimento dei rapporti con i genitori e in particolare con la madre lamentata dalla deduce l'appellato Tutore come la stessa Parte_1
pronuncia impugnata specifichi che il tutore prima e successivamente i genitori affidatari/adottivi possano consentire, con l'ausilio del Servizio Sociale, la frequentazione di fatto tra la minore ed i genitori in forma protetta e con cadenza di alcuni incontri l'anno, così come sta già accadendo in esecuzione della stessa sentenza. Dunque, la sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni di Bologna, frutto di un lungo periodo di osservazione della minore, della madre e del padre da parte dei Servizi sociali, arco di tempo nel corso del quale erano posti in essere molteplici interventi a sostegno della genitorialità e della minore, risulta corretta e legittima in ogni sua parte.
4- Pervenuta in data 08.10.2024 relazione dei Servizi Sociali Controparte_9
, all'udienza del 24 gennaio 2025, la difesa dell'appellante si
[...] Controparte_10
riportava al proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e
11 dichiarando di non opporsi ad una eventuale c.t.u., l'appellato Tutore si riportava alla propria memoria di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il
Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'impugnazione e la Corte si riservava. Con
provvedimento reso in data 26.01.2025, la Corte, ritenutane la necessità, disponeva c.t.u. con il quesito “sentite le parti ed esaminata la documentazione esistente, il C.T.U. verifichi quale sia
l'attuale situazione di equilibrio psico affettivo della minore e se la stessa possa Persona_1
dirsi ancora in stato di abbandono, quale sia la sua relazione con la rete familiare esistente e se
vi sia idoneità della rete familiare esistente ad una relazione eventualmente surrogatoria rispetto
a quella genitoriale” allo scopo nominando C.T.U. la dott.ssa di Modena. In Persona_4
data 18 giugno 2025 veniva depositata la consulenza tecnica di ufficio. All'udienza del 26
settembre 2025, l'appellante si riportava al proprio atto introduttivo, Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, l'appellato si riportava alla CP_8
propria memoria di costituzione e alle conclusioni ivi avanzate e chiedeva ascoltarsi i genitori affidatari della minore, il P.G. si associava alla richiesta e la Corte tratteneva la causa in decisione. Con provvedimento emesso il 26.09.2025, la Corte, ritenuta necessaria una integrazione istruttoria, disponeva l'audizione della minore e dei genitori Persona_1
affidatari delegando per l'incombente i Consiglieri onorari i quali provvedevano a sentire la minore e i genitori affidatari e all'udienza del 15 ottobre 2025. CP_4 Parte_2
Da ultimo, all'udienza del 12 dicembre 2025, l'appellante , l'appellato Parte_1
Tutore della minore e gli intervenuti affidatari si riportavano ai rispettivi atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, il Procuratore Generale esprimeva parere negativo in ordine all'accoglimento dell'impugnazione e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5- Fatte le superiori premesse, deve essere prima di tutto dichiarata la contumacia dell'appellato
, padre della minore, il quale, pur ritualmente citato in giudizio, ha omesso di CP_3
costituirsi. Sempre in via preliminare, giova svolgere qualche breve osservazione in punto di diritto sullo stato di abbandono del minore, presupposto della dichiarazione di adottabilità.
12 Orbene, la legge n. 184 del 4 maggio 1983 (“Diritto del minore ad una famiglia”) attribuisce carattere preminente al diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo equilibrato ed armonico sviluppo psicofisico e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Nel caso in cui il minore si trovi in una situazione di totale abbandono morale e materiale, non temporaneo, deve essere dichiarato in stato di adottabilità. L'adozione è poi pronunciata, con sentenza, ove ricorra il presupposto dello stato di abbandono, che rappresenta quindi la ragione giustificatrice dell'adozione. Più
specificamente, l'articolo 8 della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 149 del
2001, stabilisce che “sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia stata accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”. Presupposto giuridico essenziale ai fini della dichiarazione giudiziale dello stato di adottabilità è, dunque, la verifica e l'accertamento, da parte del Tribunale per i minorenni, della situazione di abbandono del minore. Il legislatore non fornisce la definizione dello “stato di abbandono”, che costituisce il nucleo attorno al quale ruota l'intera disciplina, ma ne individua la causa nell'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, cioè dei parenti entro il quarto grado, come si evince dagli artt. 10, comma 2 e 11, comma 1, della legge n. 184/1983. Il concetto di abbandono non va inteso in senso assoluto, quale totale assenza di cure da parte della famiglia d'origine,
bensì in senso relativo, quale sensibile riduzione dell'assistenza morale e materiale. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “per la dichiarazione dello stato di adottabilità che determina la rescissione del legame familiare come prezzo inevitabile per evitare un danno maggiore ed irreversibile per il minore e che preclude qualsiasi possibile raffronto tra il tenore di vita consentito nell'ambito della famiglia naturale e quello che il minore potrebbe trovare in una
13 famiglia adottiva non è sufficiente l'inadeguatezza dell'apporto economico, affettivo o materiale dei genitori, e la loro limitatezza culturale, ma è necessaria la prova certa che le cure prestate dalla famiglia non superino la soglia di un'assistenza minima e si traducano nella mancanza delle cure più elementari” (così si è espressa, Cass. Civ. Sez. I, 26.07.1993, n. 8360). Il provvedimento che dispone l'adozione è ammissibile esclusivamente nel caso in cui venga accertata una situazione di abbandono totale e non transitoria, rappresentando l'allontanamento dal nucleo familiare d'origine una soluzione di extrema ratio, cui ricorrere solo quando il minore risulti privo, non temporaneamente, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e pertanto risulti esposto a gravi pericoli per la sua salute fisica e psichica ed ogni altro rimedio appaia inadeguato. In questi termini si è espressa non soltanto la Corte di
Cassazione (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I n. 22589/2017, Cass. civ. Sez. I n. 6137/15 e Cass.
civ. Sez. I n. 23976/2015), ma anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale la completa rottura del legame familiare è giustificata solo laddove, nella fattispecie, non siano attuabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare.
Lo stato di abbandono si configura sia nel caso di un rifiuto intenzionale dei genitori di assolvere i doveri genitoriali, di cui agli artt. 147, 149 e 315-bis c.c., ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave lo sviluppo psicofisico del bambino (vedasi,
Corte di Cassazione Sez. I, ord. n. 32412/2019). Si è chiarito in più occasioni che “la situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori biologici e dei parenti entro il quarto grado con rapporti significativi a garantirgli il normale sviluppo psico-
fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva,
dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile
14 dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che,
a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (tra le numerose, Cass. Sez. I, sentenza n. 1838 del 26.01.2011; Cass. Sez. I, n. 18563 del
29.10.2012). Deve inoltre osservarsi che “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando,
nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psicofisica” (Cass. civ. Sez. I ord. 21.06.2018, n. 16357; in termini analoghi Cass. civ. n.
24717/2021 secondo cui: “il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, statuito dall'art. 1 della Legge n. 184 del 1983, non ha natura assoluta, ma è un diritto bilanciabile ed impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento”).
Tutto ciò premesso e venendo ora al merito, reputa la Corte che l'appello proposto da
[...]
(esaminati congiuntamente i primi tre motivi di gravame) sia parzialmente fondato Parte_1
e meriti accoglimento nei limiti di cui si dirà. Orbene, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. dott.ssa nel proprio elaborato, risultando Persona_4
questo ampio, ben motivato ed argomentato, frutto di osservazione diretta e colloqui con le varie parti, svolti con la collaborazione dei Servizi territoriali e con risposte adeguate e convincenti alle note critiche dei C.T.P.
Per quanto concerne in primo luogo la condizione psicofisica e situazione personale, abitativa,
familiare e sociale della minore, scrive la dott.ssa che: “Dall'esame degli atti, dalle Per_4
15 relazioni del Servizio Sociale e dalle osservazioni dirette, emerge che ha trovato presso Per_1
gli affidatari e un contesto di vita stabile, prevedibile ed affettivamente ricco, Pt_2 CP_4
che costituisce ormai il suo principale punto di riferimento. si presenta igienicamente Per_1
adeguata, orientata nel tempo e nello spazio, brillante a livello cognitivo, mostrando una forte
capacità di resilienza, sorride. Mostra agitazione, si sfrega le mani, stropiccia gli indumenti con
le mani, dondola le gambe solo quando si entra nello specifico del discorso mamma. Pt_1
Vive con gli affidatari da luglio 2022 e con loro ha costruito un legame profondo e solido, che
le garantisce quotidianità, prevedibilità e un senso di appartenenza familiare molto forte….il
legame strutturato e consolidato con gli affidatari, che rappresentano da anni la sua base sicura,
costituisce un elemento centrale per il suo benessere psicologico. Questa continuità è
fondamentale, soprattutto considerando la fragilità emotiva che ha manifestato e Per_1
manifesta in alcune situazioni, come nei momenti di rabbia intensa, al momento meno frequenti,
oppure nella rappresentazione di sé…Cambiare il suo ambiente di riferimento, interrompendo
un percorso affettivo ormai consolidato, potrebbe esporla a rischi significativi, come insicurezza,
ansia e difficoltà di adattamento, nonché perdita di punti di riferimento, abbandono….il bisogno
attuale di è quello di vivere con i genitori affidatari, che rappresentano la sua famiglia Per_1
di riferimento e il contesto stabile e contenitivo di cui necessita. manifesta chiaramente il Per_1
desiderio che questa sia la sua collocazione prevalente, riconoscendo in e i Pt_2 CP_4
punti di riferimento affettivi e quotidiani indispensabili per il suo benessere e la sua crescita
armonica. Garantire la duratura permanenza di presso gli affidatari risponde, quindi, Per_1
non solo a un'esigenza di protezione psicologica, ma anche al suo esplicito bisogno di sicurezza,
appartenenza e continuità affettiva…. ”. Osserva poi il perito quanto alle competenze genitoriali dei genitori affidatari e e alla situazione attuale del nucleo, come i predetti Pt_2 CP_4
abbiano dimostrato nel tempo “adeguate competenze genitoriali, sia nella gestione quotidiana,
che nella capacità di rispondere ai bisogni emotivi e normativi di ”, che “il legame di Per_1
attaccamento costruito è solido e rappresenta un fattore protettivo fondamentale per il benessere
16 psicologico del minore. si riferisce molto ad , papà, rappresenta un punto solido Per_1 Pt_2
per lei”. Sulla madre biologico di odierna appellante, si legge nell'elaborato peritale che Per_1
“nella signora si notano, rispetto a quanto letto negli atti, un sostanziale miglioramento, Pt_1
una maggiore stabilità, ha lavorato molto su se stessa ed il cambiamento al momento è evidente.
Continua ad andare a Serdt, risulta astinente da alcool e sostanze stupefacenti da diverso tempo.
Ha al momento stabilità abitativa e lavora con gli anziani. Si mostra igienicamente adeguata,
orientata nel tempo e nello spazio, attenta e collaborativa. Dichiara che il suo obiettivo sarebbe
riavere con sé ma al contempo per lei è importante che stia bene e che tra di loro Per_1 Per_1
si costruisca un rapporto bello, solido. Spesso dichiara che l'ha messa lei (mamma) in Per_1
questa situazione…La sua consapevolezza rispetto alle conseguenze ed agli effetti dei suoi
comportamenti passati su è ancora vacillante, appare non riuscire ad entrare in contatto Per_1
con le emozioni negative che avrebbe potuto provare, questo comportamento consente a Per_1
di proteggersi dalla delusione verso se stessa ed il suo essere madre….La madre fatica Pt_1
a riconoscere e mentalizzare i bisogni concreti e reali;
presenta una personalità emotivamente
fragile, con una scarsa capacità di rielaborare il passato sulla quale ha lavorato ottenendo
importanti risultati. Al momento è in grado di contenere emotivamente . sta Per_1 Pt_1
imparando ed affinando le strategie di fronteggiamento dei momenti di crisi. Proietta il proprio
futuro verso un percorso di serenità, positivo e “pulito, regolare”. Diviene necessaria la sua
legittimazione a che la cosa migliore al momento è restare da e . Con il Per_1 Pt_2 CP_4
tempo crescerà, la situazione degli incontri è dinamica.. Si pensa che Per_1 Per_1
normalizzando la sua appartenenza con gli affidatari possa gradualmente avere rapporti meno
controllati e più di qualità con la mamma e se tutto procederà nel migliore dei modi anche ad
arrivare a poter stare una giornata intera con e magari un weekend al mese. Per arrivare Pt_1
a questo macro obiettivo sarà necessaria la conoscenza tra gli affidatari e la mamma biologica,
necessaria anche alla serenità di prodromica ad una continuità affettiva senza “segreti”, Per_1
per affievolire anche il conflitto di lealtà….”. Quanto allo stato di abbandono, presupposto della
17 declaratoria di adottabilità, osserva la dott.ssa che “alla luce delle evidenze Per_4
raccolte….non sussistono più le caratteristiche di un effettivo stato di abbandono giuridicamente
concepito, a livello psicoeducativo ed emotivo, i miglioramenti di hanno prodotto una Pt_1
vicinanza maggiore a ancora non piena negli aspetti dell'individuazione e comprensione Per_1
degli effettivi bisogni di riconoscimento di se stessa della ragazzina. La ancora latente, non piena
consapevolezza delle conseguenze su di quanto accaduto in passato, potrebbe generare Per_1
in una dissonanza nel riconoscimento della realtà e delle sue emozioni causando profonde Per_1
fragilità emotive. L'assenza di una rete di supporto familiare e sociale, rendono rischioso un
rientro esclusivo o prevalente presso di lei, esponendo la minore a potenziali vissuti di
insicurezza, ansia e disorganizzazione dell'attaccamento…..”. In risposta alle note critiche del
C.T.P. di parte convenuta evidenzia la C.T.U. come sarebbe una forzatura, anche tenuto conto dei principi espressi dalla CEDU, configurare allo stato attuale uno stato di abbandono giuridicamente inteso, “ è consapevole di ciò che è successo in passato e del fatto che Per_1
tuttora la mamma potrebbe faticare nel crescerla, ma sa che non l'ha abbandonata”. Conclude
quindi la dott.ssa affermando di ritenere come “la soluzione più idonea, per il Per_4
superiore interesse di , sia il mantenimento della collocazione presso gli affidatari Per_1 Pt_2
e , con i quali ha costruito un legame di attaccamento sicuro e stabile”, che CP_4 Per_1
dunque la soluzione più adeguata per il suo benessere e sviluppo appare essere quella dell'adozione mite, istituto che consente al minore di essere adottato dalla famiglia affidataria senza però recidere completamente i legami con la famiglia di origine in particolare con la madre biologica, che “nel caso di , questa impostazione trova piena applicazione: la ragazzina Per_1
ha costruito con ed un legame di attaccamento sicuro, stabilità e quotidianità, CP_4 Pt_2
che rappresenta oggi il suo contesto di vita prevalente e il suo principale punto di riferimento
affettivo. Tuttavia, la presenza, per importante, della madre biologica suggerisce Per_1
l'opportunità di non recidere completamente il legame con le origini, sia per motivi identitari,
sia in vista di una possibile evoluzione futura del rapporto, fatto dinamico, qualora la madre
18 riesca a continuare positivamente un percorso di crescita personale e genitoriale. Sarà
fondamentale la liberalizzazione dei rapporti tra la mamma e gli affidatari, dando corso allo
scambio dei contatti telefonici, con le modalità e tempistiche indicate. Questo permetterebbe
forse di rendere più agevole il rapporto tra le parti soprattutto in ordine agli aspetti educativi
che devono essere univoci e coerenti per non confondere per evitare incomprensioni Per_1
anche tra le figure adulte. Il tutto però subordinato anche ad una sorveglianza ed un
monitoraggio da parte del Servizio sociale…Si suggerisce di adottare un approccio prudente e
graduale, subordinando ogni eventuale ampliamento dei contatti alla stabilizzazione della
situazione di , alla liberalizzazione dei rapporti tra mamma biologica ed affidatari, Per_1
rispettando le richieste, bisogni e tempi di .”. A completamento del quadro così CP_11
ricostruito, delle risultanze della c.t.u. e più in generale dell'istruttoria, significative risultano anche le dichiarazioni della minore sentita all'udienza del 15.10.2025 la quale, per quanto qui di rilievo, ha affermato: “Mi trovo bene con e anche con mia madre mi trovo bene CP_4 Pt_2
ma e sanno fare meglio i genitori. Mia madre vorrei vederla più spesso e magari CP_4 Pt_2
non in ludoteca ma al centro commerciale….penso capisca che sto meglio con e CP_4 Pt_2
Quando sarò più grande, vorrei fare week end con la mamma. Lei vorrebbe che vivessi con lei ma io preferisco vivere con e .”. CP_4 Per_5
I Servizi Sociali nella relazione pervenuta in data 08.10.2024, pur confermando la CP_2
valutazione rappresentata nelle ultime relazioni trasmesse al Tribunale per i Minorenni e dunque il progetto di adozione di da parte dell'attuale famiglia affidataria, affermano di ritenere Per_1
che la relazione con i genitori naturali, per come in essere ad oggi, si possa mantenere poiché
significativa per monitorando strettamente l'andamento degli incontri e l'impatto che Per_1
questi avranno sulla bambina sospendendoli qualora risultassero disturbanti o inadeguati per
Per_1
Facendo dunque proprie le conclusioni della c.t.u. sul punto, non sussistendo più uno stato di abbandono, presupposto giustificativo della dichiarazione di adottabilità, in riforma della
19 sentenza del Tribunale dei Minori di Bologna, deve essere dunque dichiarato il non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore Le ridotte e carenti capacità Persona_1
genitoriali dell'odierna appellante e del padre contumace Parte_4 CP_3
per come emerse dalla c.t.u. e dalle relazioni dei Servizi Sociali, i quali non appaiono in grado di offrire, allo stato attuale, alla figlia un credibile progetto di vita, inducono, tuttavia, a Per_1
dichiarare entrambi decaduti dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 codice civile. Va, quindi,
confermata la nomina, quale tutore della minore, del Servizio Sociale Controparte_9
Sociali Valli del Reno, - Comune di Casalecchio di Reno. In ragione del Controparte_10
solido legame di attaccamento costruito con gli affidatari che rappresenta un fattore di stabilità
protettivo e fondamentale per il benessere psicologico della minore, va senz'altro mantenuta la
Cont collocazione di presso i genitori affidatari e I Servizi Sociali Per_1 Pt_2 CP_4
Insieme continueranno a regolamentare gli incontri della madre e del padre con la minore, con i tempi e secondo le modalità ritenute più opportune, anche in forma protetta, avuto riguardo alle condizioni di e ai suoi desideri, avvieranno altresì eventuali percorsi psicologici reputati Per_1
idonei per la crescita personale e il progressivo recupero delle capacità genitoriali della madre e predisporranno incontri tra i genitori affidatari e la madre biologica, anche qui con i tempi e le modalità ritenute opportune. Il Servizio Sociale dovrà relazionare, con cadenza semestrale, al competente Giudice tutelare circa le attività svolte e gli esiti del progetto di recupero eventualmente intrapreso da , nonché sullo svolgimento degli incontri Parte_1
con la figlia e con i genitori affidatari eventualmente organizzati e sulle condotte tenute Per_1
dai genitori biologici e da quelli affidatari, riferendo alla competente Procura presso il Tribunale
per i Minorenni ogni eventuale fatto disturbante.
Una notazione finale deve essere svolta, anche sulla base delle conclusioni cui è addivenuta la
C.T.U. dott.ssa . Appare, invero, ipotizzabile che uno degli sbocchi possibili del Per_4
percorso che dovrà essere attivato possa essere quello della adozione cd “mite” ex art. 44 lett. d)
Legge 184/1983, che, in ragione della situazione di fatto venutasi a determinare, consentirebbe
20 di salvaguardare il consolidato rapporto affettivo della minore con i genitori affidatari e il mantenimento del rapporto, eventualmente ricostruito nel modo più completo possibile, con i genitori biologici, soprattutto con la madre. Preme sottolineare, in proposito, che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, l. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 25,
costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La
diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione della l. n. 184 del 1983, art. 44. Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario - in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione - che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità
genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione ex art. 44 della Legge
184/1983 (Cass. Civ. Sez. I, 1 luglio 2022 n. 21024 e Cass. Civ. Sez. I 19 settembre 2023 n.
26921; Cass. civ. n. 12032/2025). Sul tema, appunto, non può non sottolinearsi come la dott.ssa abbia ritenuto proprio tale soluzione quale quella maggiormente adeguata alla Per_4
situazione attuale della minore, della madre biologica e degli affidatari.
21 L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione per l'intero delle spese processuali di entrambi i gradi. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 20.06.2025, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, appellante e appellato Parte_1
nella misura della metà ciascuna. CP_8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione assorbita o disattesa:
- In riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna n. 45/2024 dell'11
marzo 2024, DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE sullo stato di adottabilità della minore nata a [...] il [...]; Persona_1
Par
- DICHIARA nata a [...] in data [...] e Parte_1 CP_3
nato a [...] in data [...] decaduti dalla responsabilità genitoriale sulla minore predetta;
- CONFERMA la nomina quale Tutore della minore del Servizio Sociale ASC Insieme Azienda
Servizi per la Cittadinanza Interventi Sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia - Comune di
Casalecchio di Reno - che dovrà tenere collocata presso l'attuale famiglia Persona_1
affidataria;
- DISPONE che il Servizio Sociale ASC Insieme continui a regolamentare gli incontri della minore con la madre e con il padre Persona_1 Controparte_12 CP_3
nelle forme e con i tempi giudicati adeguati, inviti l'appellante madre ad aderire ad un
[...]
eventuale percorso psicologico di crescita personale e di recupero delle capacità genitoriali e predisponga eventuali incontri di conoscenza tra i genitori affidatari e la madre biologica nelle modalità e con i tempi ritenuti opportuni;
- DISPONE che il Servizio Sociale riferisca, con cadenza semestrale, al Giudice tutelare territorialmente competente sulle attività a tal fine espletate e segnali alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna eventuali comportamenti disturbanti dei soggetti coinvolti nelle attività programmate dal Servizio Sociale;
- COMPENSA integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
22 - PONE DEFINITIVAMENTE a carico dell'appellante e Parte_1
dell'appellato le spese di c.t.u. nella misura della metà ciascuno;
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Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Minorenni il 12 dicembre 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere relatore (Dott.ssa Anna Orlandi)
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