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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/11/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Maria
RI De LU, ha pronunciato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 659 / 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale già titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Cocco, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pratola Peligna (AQ), come da procura in atti
- opponente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Assunta
Martorelli, funzionario in servizio presso la sede, giusta delega in atti
- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 30.11.2023 la sig.ra , proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 22 L.689/1981, come modif. dal D.Lgs. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n.380 del 19.10.2023 (prot. 18069 del 26.10.2023), emessa dall' Controparte_1
, esponendo:
[...]
- in data 2.11.2023 le veniva notificata, quale titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in
AS EQ (AQ), cessata il 7.07.2022, la predetta ordinanza- ingiunzione, con la quale l le ingiungeva di pagare, entro 30 giorni, Controparte_1 la somma di € 23.423,00, quale sanzione per la violazione: “1) dell' articolo 3, comma 3, del DL 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 151/2015 e sanzionato dalla normativa sopra richiamata con una sanzione graduata “per fasce” in relazione alla durata del comportamento illecito, per avere il datore di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, occupato il lavoratore dal Persona_1
15.11.2019 al 29.02.2020, per complessive n. 78 giornate di effettivo lavoro, senza la preventiva
1 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico la sanzione prevista in caso di impiego dei lavoratori oltre sessanta giornate di effettivo lavoro è pari ad un importo da € 7.200,00 a € 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare, sanzione maggiorata del 20% a decorrere dal 1.01.2019 ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della L. n. 145/2018”;
2) dell' “articolo 1, commi 910- 912, della L. n. 205/2017, sanzionato dall'art. 1, comma 913 della stessa normativa per un importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per ciascun mese in cui la violazione è stata perpetrata senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti, per aver il datore di lavoro pagato in contanti la retribuzione dovuta al lavoratore dal Persona_1 mese di novembre 2019 al mese di febbraio 2020”;
- avverso detta ingiunzione veniva pertanto proposta la presente opposizione con richiesta di annullamento della stessa, eccependo violazioni di carattere formale e, nel merito, contestando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il sig. Lamentava, in Persona_1 particolare, l'insussistenza della violazione accertata, stante la presenza in tabaccheria del al solo fine di valutare l'attività, in quanto interessato a rilevarla: nel novembre 2019 Per_1 l' aveva manifestato l'intenzione di cedere l'attività ed il si era mostrato Parte_1 Per_1 interessato ed aveva richiesto di assistere alle operazioni che ivi si svolgevano, proprio al fine di formulare una proposta di acquisto al riguardo. Negava pertanto la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato con il di un orario prestabilito di presenza in Tabaccheria, di Per_1 mansioni specifiche assegnate, negando altresì la corresponsione di retribuzioni di sorta.
Premesso quanto sopra, la ricorrente concludeva, per la sospensione in via preliminare dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, e per l'accoglimento dell'opposizione proposta ed il conseguente annullamento e/ revoca dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ed in subordine per la riduzione delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Fissata udienza ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011, e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, si costituiva l'ente convenuto con memoria depositata l'8.11.2023, impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste, e, ribadendo quindi la legittimità degli accertamenti compiuti, chiedeva la conferma del provvedimento opposto e quindi il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e documentale, all' esito dell'udienza di discussione del 27.10.2025, sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note d'udienza depositate entro il termine prescritto, viene decisa con la presente sentenza.
********
L'opposizione proposta dalla ricorrente nel merito è fondata. Deve premettersi che la presente vicenda trae origine dalla denuncia / richiesta di intervento presentata il 6.03.2022 all' dal signor Controparte_1 Per_1 nei confronti della ditta ricorrente (doc. 8 all. memoria costituzione resistente), richiesta
[...]
a seguito della quale i funzionari, dopo aver acquisito copia di conversazioni whatsapp intercorse con il marito della opponente (doc. 10 all. memoria costituzione resistente), sentita la sig.ra indicata dal denunciante, e richiesta senza esito alla ditta Testimone_1
Amicarella la documentazione di lavoro relativamente al personale occupato nel periodo novembre 2019 – febbraio 2020 (alla quale quest'ultima rispondeva con pec 30.01.2022 di non aver avuto, né dipendenti né altra forma di collaborazione lavorativa nel periodo indicato) hanno redatto verbale unico di accertamento nei confronti della odierna opponente in data 25.03.2022
(doc. 4 all. memoria costituzione resistente). Va ricordato al riguardo il principio più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle
2 dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi
Cass. S.U., n. 12545/1992 e n.17355/2009).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero è proprio accertamento addossando l'onere di fornire prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass n. 1786/2000). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass. n. 12108/2010). Facendo applicazione dei superiori principi richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si osserva che nel giudizio in esame l' , pur Controparte_1 formalmente convenuto, è da ritenersi attore sostanziale e, quindi parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, restando a carico dell'intimato la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Impugnando l'ordinanza in questione con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha contestato la correttezza dell'operato dell'ente e, dunque, la legittimità delle sanzioni irrogate – deducendo, in primis, che nessun rapporto di lavoro a carattere subordinato era mai intercorso tra il e la ditta Amicarella. A fronte dell'espressa specifica obiezione Per_1 effettuata dall'opponente in relazione al rapporto di lavoro in esame, gravava dunque sull' l'onere di fornire la piena dimostrazione delle circostanze fattuali poste a CP_1 fondamento delle sanzioni ingiunte. Nel caso di specie, considerato che gli illeciti amministrativi contestati con l'ordinanza- ingiunzione postulano anzitutto la sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato e CP_ non contrattualizzato, l' resistente, secondo quanto imposto dai principi generali scolpiti dall'art. 2697 c.c., avrebbe dunque dovuto provare in giudizio l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro, qualificato ai sensi dell'art. 2094 c.c., tra il presunto datore di lavoro da una parte, e il prospettato dipendente dall'altra, nel periodo indicato nell'ordinanza-ingiunzione oggetto di contenzioso. Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine alle contestazioni sollevate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale, ossia l' resistente. Controparte_1 All'esito del giudizio, tuttavia, non risulta che l'Ente convenuto abbia fornito sufficiente prova in tal senso. Va invero rammentato che, secondo l'oramai costante orientamento seguito in merito dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 23845/2017), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale. Ai medesimi fini possono altresì costituire “indici sintomatici” dello stesso requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio
3 economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Resta fermo che i sopra richiamati “indici sintomatici”, se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista, autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c.; con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse alcun riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore, atteso che, secondo un condivisibile approdo ermeneutico, “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva” (cfr., ex multis, Cass. n.1717/2009, n. 7024/2015, n. 28525/2008).
Ai fini della qualificazione di un determinato rapporto, è pertanto sempre necessario indagare quali siano state le concrete modalità di esecuzione del rapporto medesimo. Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, l' convenuto, al fine di CP_1 veder confermare l'ordinanza-ingiunzione contestata nel presente giudizio, avrebbe dovuto anzitutto allegare - e, successivamente, dimostrare – le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dal in favore della opponente . Per_1
Tale onere, tuttavia, non risulta nella fattispecie assolto, non essendo emerso alcun elemento idoneo a ritenere esistente e dimostrato il requisito della eterodirezione del rapporto di lavoro e l'assoggettamento del denunciante al potere direttivo e disciplinare della , non Parte_1 ravvisandosi alcuna utile allegazione sul punto da parte dell' ente resistente . Il sig. escusso come testimone, ha confermato quanto già dichiarato in sede di denuncia: Per_1 di aver lavorato presso la , nel periodo suddetto, con gli orari indicati e ricevendo Parte_2 pagamenti in contanti;
ha inoltre precisato di aver svolto tutte le attività di tabaccheria, comprese quelle più complesse implicanti l'utilizzo e la conoscenza di strumentazioni e sistemi informatici (di difficile esecuzione, invece, per chi, come ha dichiarato in udienza, all'epoca non aveva alcuna esperienza di lavoro in una tabaccheria). Nulla riferisce invece circa l'assoggettamento al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo dell' , né riguardo ad altri elementi come sopra evidenziati, idonei a fondare la prova Parte_1 della subordinazione.
Né le dichiarazioni spontanee rese, e in parte confermate in udienza dalla teste Testimone_1
in ordine all'osservanza di un orario lavorativo da parte del (orario tra l'altro
[...] Per_1 parzialmente diverso da quello dichiarato dallo stesso), in assenza di ulteriori indici, possono da sole assurgere a piena prova del carattere subordinato della prestazione.
E parimenti non assumono rilevanza sotto tale profilo, nemmeno le copie delle conversazioni whatsapp acquisite dal denunciante e asseritamente riferite a messaggi scambiati con il marito della ricorrente sig. il quale però, escusso all'udienza del 27.01.2025, non è Persona_2 stato in grado di riconoscerne la provenienza dalla propria utenza telefonica;
peraltro, dalle stesse conversazioni emergerebbe invece l'assenza di orari prestabiliti. Il predetto teste ha inoltre confermato la versione sostenuta dalla ricorrente, circa la Per_2 frequentazione saltuaria della tabaccheria da parte del al fine di valutare l'attività, in Per_1 quanto interessato a rilevarla, e l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e la ricorrente.
Orbene, quanto dedotto ed allegato dal resistente non è sufficiente a ritenere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, che presuppone una prestazione continua, abituale e duratura, con il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo
4 e disciplinare del datore di lavoro ed inserimento nell'organizzazione aziendale. In definitiva, considerato che, all'esito dell'odierno giudizio, non v'è riscontro sufficiente circa la natura effettivamente subordinata della prestazione resa dal sig. e Persona_1 considerato altresì che l'art. 6 comma 11 del D.lgs. 150/2011 impone al giudice di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta “quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato, assorbita qualsivoglia ulteriore ragione di doglianza.
La natura della controversia, la ritenuta assenza di alcun elemento o atteggiamento antigiuridico nella predisposizione ed emissione del provvedimento impugnato da parte dell'autorità ingiungente, anche per l'obiettivo dato fattuale rappresentato dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, inducono il giudicante a ritenere la ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario dott.ssa Maria RI De LU, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da in proprio e quale già titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Sulmona, 26.11.2025.
Il G.O.
Maria RI De LU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Maria
RI De LU, ha pronunciato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 659 / 2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale già titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Cocco, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pratola Peligna (AQ), come da procura in atti
- opponente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Assunta
Martorelli, funzionario in servizio presso la sede, giusta delega in atti
- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 30.11.2023 la sig.ra , proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 22 L.689/1981, come modif. dal D.Lgs. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n.380 del 19.10.2023 (prot. 18069 del 26.10.2023), emessa dall' Controparte_1
, esponendo:
[...]
- in data 2.11.2023 le veniva notificata, quale titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in
AS EQ (AQ), cessata il 7.07.2022, la predetta ordinanza- ingiunzione, con la quale l le ingiungeva di pagare, entro 30 giorni, Controparte_1 la somma di € 23.423,00, quale sanzione per la violazione: “1) dell' articolo 3, comma 3, del DL 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 151/2015 e sanzionato dalla normativa sopra richiamata con una sanzione graduata “per fasce” in relazione alla durata del comportamento illecito, per avere il datore di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, occupato il lavoratore dal Persona_1
15.11.2019 al 29.02.2020, per complessive n. 78 giornate di effettivo lavoro, senza la preventiva
1 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico la sanzione prevista in caso di impiego dei lavoratori oltre sessanta giornate di effettivo lavoro è pari ad un importo da € 7.200,00 a € 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare, sanzione maggiorata del 20% a decorrere dal 1.01.2019 ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della L. n. 145/2018”;
2) dell' “articolo 1, commi 910- 912, della L. n. 205/2017, sanzionato dall'art. 1, comma 913 della stessa normativa per un importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per ciascun mese in cui la violazione è stata perpetrata senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti, per aver il datore di lavoro pagato in contanti la retribuzione dovuta al lavoratore dal Persona_1 mese di novembre 2019 al mese di febbraio 2020”;
- avverso detta ingiunzione veniva pertanto proposta la presente opposizione con richiesta di annullamento della stessa, eccependo violazioni di carattere formale e, nel merito, contestando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il sig. Lamentava, in Persona_1 particolare, l'insussistenza della violazione accertata, stante la presenza in tabaccheria del al solo fine di valutare l'attività, in quanto interessato a rilevarla: nel novembre 2019 Per_1 l' aveva manifestato l'intenzione di cedere l'attività ed il si era mostrato Parte_1 Per_1 interessato ed aveva richiesto di assistere alle operazioni che ivi si svolgevano, proprio al fine di formulare una proposta di acquisto al riguardo. Negava pertanto la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato con il di un orario prestabilito di presenza in Tabaccheria, di Per_1 mansioni specifiche assegnate, negando altresì la corresponsione di retribuzioni di sorta.
Premesso quanto sopra, la ricorrente concludeva, per la sospensione in via preliminare dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, e per l'accoglimento dell'opposizione proposta ed il conseguente annullamento e/ revoca dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ed in subordine per la riduzione delle sanzioni irrogate, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Fissata udienza ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011, e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, si costituiva l'ente convenuto con memoria depositata l'8.11.2023, impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste, e, ribadendo quindi la legittimità degli accertamenti compiuti, chiedeva la conferma del provvedimento opposto e quindi il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e documentale, all' esito dell'udienza di discussione del 27.10.2025, sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note d'udienza depositate entro il termine prescritto, viene decisa con la presente sentenza.
********
L'opposizione proposta dalla ricorrente nel merito è fondata. Deve premettersi che la presente vicenda trae origine dalla denuncia / richiesta di intervento presentata il 6.03.2022 all' dal signor Controparte_1 Per_1 nei confronti della ditta ricorrente (doc. 8 all. memoria costituzione resistente), richiesta
[...]
a seguito della quale i funzionari, dopo aver acquisito copia di conversazioni whatsapp intercorse con il marito della opponente (doc. 10 all. memoria costituzione resistente), sentita la sig.ra indicata dal denunciante, e richiesta senza esito alla ditta Testimone_1
Amicarella la documentazione di lavoro relativamente al personale occupato nel periodo novembre 2019 – febbraio 2020 (alla quale quest'ultima rispondeva con pec 30.01.2022 di non aver avuto, né dipendenti né altra forma di collaborazione lavorativa nel periodo indicato) hanno redatto verbale unico di accertamento nei confronti della odierna opponente in data 25.03.2022
(doc. 4 all. memoria costituzione resistente). Va ricordato al riguardo il principio più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle
2 dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi
Cass. S.U., n. 12545/1992 e n.17355/2009).
In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero è proprio accertamento addossando l'onere di fornire prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass n. 1786/2000). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (Cass. n. 12108/2010). Facendo applicazione dei superiori principi richiamati, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si osserva che nel giudizio in esame l' , pur Controparte_1 formalmente convenuto, è da ritenersi attore sostanziale e, quindi parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, restando a carico dell'intimato la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Impugnando l'ordinanza in questione con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha contestato la correttezza dell'operato dell'ente e, dunque, la legittimità delle sanzioni irrogate – deducendo, in primis, che nessun rapporto di lavoro a carattere subordinato era mai intercorso tra il e la ditta Amicarella. A fronte dell'espressa specifica obiezione Per_1 effettuata dall'opponente in relazione al rapporto di lavoro in esame, gravava dunque sull' l'onere di fornire la piena dimostrazione delle circostanze fattuali poste a CP_1 fondamento delle sanzioni ingiunte. Nel caso di specie, considerato che gli illeciti amministrativi contestati con l'ordinanza- ingiunzione postulano anzitutto la sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato e CP_ non contrattualizzato, l' resistente, secondo quanto imposto dai principi generali scolpiti dall'art. 2697 c.c., avrebbe dunque dovuto provare in giudizio l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro, qualificato ai sensi dell'art. 2094 c.c., tra il presunto datore di lavoro da una parte, e il prospettato dipendente dall'altra, nel periodo indicato nell'ordinanza-ingiunzione oggetto di contenzioso. Ciò in quanto è pacifico l'approdo ermeneutico secondo cui, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine alle contestazioni sollevate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale, ossia l' resistente. Controparte_1 All'esito del giudizio, tuttavia, non risulta che l'Ente convenuto abbia fornito sufficiente prova in tal senso. Va invero rammentato che, secondo l'oramai costante orientamento seguito in merito dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 23845/2017), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale. Ai medesimi fini possono altresì costituire “indici sintomatici” dello stesso requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze – tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio
3 economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Resta fermo che i sopra richiamati “indici sintomatici”, se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista, autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c.; con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse alcun riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore, atteso che, secondo un condivisibile approdo ermeneutico, “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva” (cfr., ex multis, Cass. n.1717/2009, n. 7024/2015, n. 28525/2008).
Ai fini della qualificazione di un determinato rapporto, è pertanto sempre necessario indagare quali siano state le concrete modalità di esecuzione del rapporto medesimo. Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, l' convenuto, al fine di CP_1 veder confermare l'ordinanza-ingiunzione contestata nel presente giudizio, avrebbe dovuto anzitutto allegare - e, successivamente, dimostrare – le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dal in favore della opponente . Per_1
Tale onere, tuttavia, non risulta nella fattispecie assolto, non essendo emerso alcun elemento idoneo a ritenere esistente e dimostrato il requisito della eterodirezione del rapporto di lavoro e l'assoggettamento del denunciante al potere direttivo e disciplinare della , non Parte_1 ravvisandosi alcuna utile allegazione sul punto da parte dell' ente resistente . Il sig. escusso come testimone, ha confermato quanto già dichiarato in sede di denuncia: Per_1 di aver lavorato presso la , nel periodo suddetto, con gli orari indicati e ricevendo Parte_2 pagamenti in contanti;
ha inoltre precisato di aver svolto tutte le attività di tabaccheria, comprese quelle più complesse implicanti l'utilizzo e la conoscenza di strumentazioni e sistemi informatici (di difficile esecuzione, invece, per chi, come ha dichiarato in udienza, all'epoca non aveva alcuna esperienza di lavoro in una tabaccheria). Nulla riferisce invece circa l'assoggettamento al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo dell' , né riguardo ad altri elementi come sopra evidenziati, idonei a fondare la prova Parte_1 della subordinazione.
Né le dichiarazioni spontanee rese, e in parte confermate in udienza dalla teste Testimone_1
in ordine all'osservanza di un orario lavorativo da parte del (orario tra l'altro
[...] Per_1 parzialmente diverso da quello dichiarato dallo stesso), in assenza di ulteriori indici, possono da sole assurgere a piena prova del carattere subordinato della prestazione.
E parimenti non assumono rilevanza sotto tale profilo, nemmeno le copie delle conversazioni whatsapp acquisite dal denunciante e asseritamente riferite a messaggi scambiati con il marito della ricorrente sig. il quale però, escusso all'udienza del 27.01.2025, non è Persona_2 stato in grado di riconoscerne la provenienza dalla propria utenza telefonica;
peraltro, dalle stesse conversazioni emergerebbe invece l'assenza di orari prestabiliti. Il predetto teste ha inoltre confermato la versione sostenuta dalla ricorrente, circa la Per_2 frequentazione saltuaria della tabaccheria da parte del al fine di valutare l'attività, in Per_1 quanto interessato a rilevarla, e l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e la ricorrente.
Orbene, quanto dedotto ed allegato dal resistente non è sufficiente a ritenere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, che presuppone una prestazione continua, abituale e duratura, con il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo
4 e disciplinare del datore di lavoro ed inserimento nell'organizzazione aziendale. In definitiva, considerato che, all'esito dell'odierno giudizio, non v'è riscontro sufficiente circa la natura effettivamente subordinata della prestazione resa dal sig. e Persona_1 considerato altresì che l'art. 6 comma 11 del D.lgs. 150/2011 impone al giudice di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta “quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato, assorbita qualsivoglia ulteriore ragione di doglianza.
La natura della controversia, la ritenuta assenza di alcun elemento o atteggiamento antigiuridico nella predisposizione ed emissione del provvedimento impugnato da parte dell'autorità ingiungente, anche per l'obiettivo dato fattuale rappresentato dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, inducono il giudicante a ritenere la ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario dott.ssa Maria RI De LU, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da in proprio e quale già titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Sulmona, 26.11.2025.
Il G.O.
Maria RI De LU
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