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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI ES, Presidente
CIAMPI ES MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007471414501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007471414501 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2024 depositato il 24/09/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato ha impugnato innanzi a questa Corte la cartella di pagamento N. 04720200007471414501 emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della
Riscossione, provincia di Frosinone su incarico di Agenzia delle Entrate per la complessiva somma iscritta a ruolo di € 129.863,50 a seguito di controllo modello IRAP anno 2016 e modello Unico/Redditi anno 2016 (Ruolo n. 2020/400023; Ruolo n. 2020/250139). A sostegno del ricorso ha dedotto che la notifica della cartella di accertamento doveva essere effettuata entro il termine perentorio del 26/3/2023 a pena di decadenza, a norma dell'art. 43 comma 1 D.P.R. 600/1973, come modificato dalla L. 208/2015, sancisce che il termine di notifica al contribuente a pena di perdita definitiva del potere di accertamento stesso è il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione;
detto termine è stato prorogato per l'annualità in discussione di 85 giorni dall'art. 67 co.1 del d.l. 18/2020 a causa della pandemia da COVID. Nel caso di specie, sostiene quindi il Ricorrente_1, la notifica doveva essere effettuata entro il 26/3/2023, poiché però tale termine non è stato rispettato, l'Agenzia, per decadenza, avrebbe definitivamente perduto il potere di accertamento nei confronti del ricorrente inerentemente alle dichiarazioni oggetto del presente ricorso.
Con un secondo motivo ha dedotto che crediti di cui alla cartella impugnata sono prescritti per il decorso dei 5 anni previsti.
Si è costituita l'ADER resistendo al ricorso. Nell'interesse dello stesso Ufficio è stata anche depositata memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi inammissibile per assoluta carenza di legittimazione da parte del Sig. Ricorrente_1 ad impugnare un provvedimento a lui non destinato, seppure fondato sul medesimo ruolo. La cartella infatti è già stata autonomamente impugnata dalla sig.ra Nominativo_1, legittima destinataria dell'atto
Al contrario l'odiern o ricorrente, come documentato dall'Ufficio, ha presentato istanza di rateazione ex art 19 D.P.R. 602/23 della cartella ad esso notificata (e mai impugnata) e pertanto:
1) il credito dovuto dal Ricorrente_1 è ormai definitivamente cristallizzato per mancata impugnazione della cartella a lui destinata;
2) l'odierno ricorrente, non ha legittimazione attiva all'impugnazione di una cartella il cui destinatario è un soggetto differente, seppure nella qualità di obbligato in solido, non potendo in alcun caso l'attuale giudizio avere un effetto recuperatorio nei confronti della mancata impugnazione della cartella destinata ad esso notificata.
3) la presenza di domanda di rateazione (si vedano docc. 13-14 del fascicolo di parte dell'Ufficio) preclude tanto l'eccezione di prescrizione che quella di decadenza. o è da ritenedrsi inammissibile per carenza di legittimazione attiva da parte del Ricorrente_1.
La soluzione adottata dal Collegio giustifica la integrale compensazikone fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI ES, Presidente
CIAMPI ES MA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007471414501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720200007471414501 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2024 depositato il 24/09/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato ha impugnato innanzi a questa Corte la cartella di pagamento N. 04720200007471414501 emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della
Riscossione, provincia di Frosinone su incarico di Agenzia delle Entrate per la complessiva somma iscritta a ruolo di € 129.863,50 a seguito di controllo modello IRAP anno 2016 e modello Unico/Redditi anno 2016 (Ruolo n. 2020/400023; Ruolo n. 2020/250139). A sostegno del ricorso ha dedotto che la notifica della cartella di accertamento doveva essere effettuata entro il termine perentorio del 26/3/2023 a pena di decadenza, a norma dell'art. 43 comma 1 D.P.R. 600/1973, come modificato dalla L. 208/2015, sancisce che il termine di notifica al contribuente a pena di perdita definitiva del potere di accertamento stesso è il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione;
detto termine è stato prorogato per l'annualità in discussione di 85 giorni dall'art. 67 co.1 del d.l. 18/2020 a causa della pandemia da COVID. Nel caso di specie, sostiene quindi il Ricorrente_1, la notifica doveva essere effettuata entro il 26/3/2023, poiché però tale termine non è stato rispettato, l'Agenzia, per decadenza, avrebbe definitivamente perduto il potere di accertamento nei confronti del ricorrente inerentemente alle dichiarazioni oggetto del presente ricorso.
Con un secondo motivo ha dedotto che crediti di cui alla cartella impugnata sono prescritti per il decorso dei 5 anni previsti.
Si è costituita l'ADER resistendo al ricorso. Nell'interesse dello stesso Ufficio è stata anche depositata memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi inammissibile per assoluta carenza di legittimazione da parte del Sig. Ricorrente_1 ad impugnare un provvedimento a lui non destinato, seppure fondato sul medesimo ruolo. La cartella infatti è già stata autonomamente impugnata dalla sig.ra Nominativo_1, legittima destinataria dell'atto
Al contrario l'odiern o ricorrente, come documentato dall'Ufficio, ha presentato istanza di rateazione ex art 19 D.P.R. 602/23 della cartella ad esso notificata (e mai impugnata) e pertanto:
1) il credito dovuto dal Ricorrente_1 è ormai definitivamente cristallizzato per mancata impugnazione della cartella a lui destinata;
2) l'odierno ricorrente, non ha legittimazione attiva all'impugnazione di una cartella il cui destinatario è un soggetto differente, seppure nella qualità di obbligato in solido, non potendo in alcun caso l'attuale giudizio avere un effetto recuperatorio nei confronti della mancata impugnazione della cartella destinata ad esso notificata.
3) la presenza di domanda di rateazione (si vedano docc. 13-14 del fascicolo di parte dell'Ufficio) preclude tanto l'eccezione di prescrizione che quella di decadenza. o è da ritenedrsi inammissibile per carenza di legittimazione attiva da parte del Ricorrente_1.
La soluzione adottata dal Collegio giustifica la integrale compensazikone fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.