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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 8357 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] Parte_1
_____________________________ (Avv. TORRE ATTILIO)
[...]
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. ) Controparte_2
resistente contumace
◊
All'udienza del 1.07.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia dell;
Controparte_2
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione nr. 23/0452, prot.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro nr. 17604 e nr. 23/0453, prot. nr. 17605 entrambe emesse in data 19.06.2023, dall'
di e notificate in data 21.06.2023; Controparte_2 CP_2
condanna l di al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 CP_2
favore di parte ricorrente che liquida in € 1.778,00, oltre rimborso spese forfetario,
IVA se dovuta e CPA come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.06.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanza-ingiunzione nr. 23/0452, prot. nr. 17604 e nr. 23/0453, prot.
nr. 17605, entrambe emesse in data 19.06.2023, dall' Controparte_2
di e notificate in data 21.06.2023, per violazione dell'art. art. 3,
[...] CP_2
comma 3, del D.L. 22.02.2022, n.12 e dell'art.39 comma 7, del D.L. 25.06.2008, n.12,
deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento
Ritualmente citata in giudizio parte opposta rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza di oggi e decisa come in epigrafe.
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va evidenziato che, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 L. 150/2011),
viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale – similmente a quanto avviene nel procedimento monitorio - le vesti sostanziali di attore e di convenuto vengono assunte,
rispettivamente, dall'amministrazione e dall'opponente, con tutto ciò che consegue ai fini del riparto degli oneri probatori.
Pertanto, incombe sull'amministrazione opposta l'onere di dimostrare la responsabilità dell'opponente per le condotte ascrittegli con il provvedimento
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativo, dovendo compiutamente fornire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito; restando, invece, a carico dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi della pretesa azionata (cfr. Cass. civile, sez. II, 03/03/2011).
Ora, nell'ottica dell'assolvimento di detto onere probatorio, l'Amministrazione
resistente è rimasta contumace e nulla ha potuto dimostrare, pur avendone l'onere,
circa la debenza della sanzione, non costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito circa la situazione di fatto che ha fondato l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo.
Dal suo canto il ricorrente ha, invece, dedotto l'insussistenza delle violazioni contestategli dagli ispettori verbalizzanti, sostenendo che non risulta provato che i lavoratori ( e ) abbiano espletato attività lavorativa nel Persona_1 CP_3
periodo contestato e che la lavoratrice abbia osservato un Controparte_4
orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. Assunto confermato dai testi escussi su richiesta del ricorrente all'udienza del 22.10.2024 ( cfr.
dichiarazioni rese dai testi e . Controparte_4 Persona_1
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva
P.Q.M.
.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 01/07/2025.
- 4 -
II EE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 8357 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] Parte_1
_____________________________ (Avv. TORRE ATTILIO)
[...]
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. ) Controparte_2
resistente contumace
◊
All'udienza del 1.07.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia dell;
Controparte_2
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione nr. 23/0452, prot.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro nr. 17604 e nr. 23/0453, prot. nr. 17605 entrambe emesse in data 19.06.2023, dall'
di e notificate in data 21.06.2023; Controparte_2 CP_2
condanna l di al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 CP_2
favore di parte ricorrente che liquida in € 1.778,00, oltre rimborso spese forfetario,
IVA se dovuta e CPA come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.06.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanza-ingiunzione nr. 23/0452, prot. nr. 17604 e nr. 23/0453, prot.
nr. 17605, entrambe emesse in data 19.06.2023, dall' Controparte_2
di e notificate in data 21.06.2023, per violazione dell'art. art. 3,
[...] CP_2
comma 3, del D.L. 22.02.2022, n.12 e dell'art.39 comma 7, del D.L. 25.06.2008, n.12,
deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento
Ritualmente citata in giudizio parte opposta rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza di oggi e decisa come in epigrafe.
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va evidenziato che, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 L. 150/2011),
viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale – similmente a quanto avviene nel procedimento monitorio - le vesti sostanziali di attore e di convenuto vengono assunte,
rispettivamente, dall'amministrazione e dall'opponente, con tutto ciò che consegue ai fini del riparto degli oneri probatori.
Pertanto, incombe sull'amministrazione opposta l'onere di dimostrare la responsabilità dell'opponente per le condotte ascrittegli con il provvedimento
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativo, dovendo compiutamente fornire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito; restando, invece, a carico dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi della pretesa azionata (cfr. Cass. civile, sez. II, 03/03/2011).
Ora, nell'ottica dell'assolvimento di detto onere probatorio, l'Amministrazione
resistente è rimasta contumace e nulla ha potuto dimostrare, pur avendone l'onere,
circa la debenza della sanzione, non costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito circa la situazione di fatto che ha fondato l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo.
Dal suo canto il ricorrente ha, invece, dedotto l'insussistenza delle violazioni contestategli dagli ispettori verbalizzanti, sostenendo che non risulta provato che i lavoratori ( e ) abbiano espletato attività lavorativa nel Persona_1 CP_3
periodo contestato e che la lavoratrice abbia osservato un Controparte_4
orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. Assunto confermato dai testi escussi su richiesta del ricorrente all'udienza del 22.10.2024 ( cfr.
dichiarazioni rese dai testi e . Controparte_4 Persona_1
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva
P.Q.M.
.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 01/07/2025.
- 4 -
II EE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro