Le domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni e integrazioni, le domande di indennizzo per requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a norma del decreto legislativo 19 aprile 1948 n. 517 , per le quali non sia gia' stato ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi causa, confermate con istanza da trasmettere, secondo le rispettive competenze, alle intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra.
Nella istanza di conferma, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:
a) le generalita' complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le societa' e gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la denominazione;
b) la localita' in cui si verificarono i danni;
c) le generalita' complete di coloro che presentarono la domanda di liquidazione ed il titolo costitutivo del trasferimento, limitatamente ai casi in cui il soggetto che produce l'istanza di conferma sia persona diversa dai danneggiati.
Qualora vi siano piu' interessati ad una stessa domanda di liquidazione, la istanza di cui ai precedenti commi puo' essere presentata da uno solo di essi per conto proprio e degli altri interessati. In questo caso la istanza deve indicare anche le generalita' degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo del trasferimento.