Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4715 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8490/22, pubblicata il 28
Settembre 2022 e notificata il 30 Settembre 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 23 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza del 15 Ottobre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 13 Gennaio 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Gennaro Filippo Barba ( , con il quale è elettivamente dom.to C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Caterina
Miranda ( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente C.F._3
indirizzo di PEC:
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1
NONCHE'
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli Controparte_2 C.F._4
avv.ti ( ), Roberto Marsili ( Controparte_2 C.F._5 C.F._6
ed Emilio Cigliano ( ), con i quali è elettivamente dom.to presso i C.F._7
seguenti indirizzi di PEC:
Email_3
Email_4
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Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 15 Ottobre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione. In particolare l'appellante ha anche insistito nella richiesta di ammissione Parte_1
della prova per testi già denegata dal Tribunale, e non ammessa dalla Corte con l'ordinanza del 20 Febbraio 2023; altresì ha insistito nell'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado (istanza già respinta a mezzo della succitata ordinanza del 20 Febbraio 2023).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17 Gennaio 2017 nei confronti di e dell' Controparte_2 [...]
il sig. (nato nel 1992) esponeva che nell'Ottobre 2005, a tredici CP_3 Parte_1
anni di età, era giunto all'osservazione dei sanitari dell'ospedale “Sant'Anna e San
Sebastiano” di Caserta, per deficit di forza alle gambe, insorto da una decina di giorni
(ipostasia degli arti inferiori).
Successivamente, in data 6 Novembre 2005, era stato ricoverato d'urgenza presso l
[...]
con la seguente diagnosi di ingresso “compressione midollare da Controparte_1
tumore intracanalare destro D1-D2”. La stazione eretta gli era divenuta impossibile.
2 Quindi, il medesimo 6 Novembre 2005 era stato operato di urgenza, ed era stato sottoposto ad un intervento di asportazione della quota intra-canalare del tumore (si era trattato, in altri termini, di un intervento di decompressione del canale midollare).
All'esito dell'esame istologico era stata formulata la seguente diagnosi: osteoblastoma epitelioide stadio 3 (aggressivo).
Il paziente aveva avuto una buona ripresa ed aveva ricominciato a deambulare.
Il 30 Novembre 2005 era stato sottoposto ad un nuovo intervento (sempre presso l' CP_1
, di asportazione dei residui dell'osteoblastoma. CP_1
La diagnosi definitiva era stata di osteoblastoma di DL.
si era nuovamente ricoverato a Gennaio 2006. Infatti era stato consigliato Parte_1
un intervento di asportazione totale della quota somatica del tumore e di stabilizzazione con protesi metallica e placca.
Il paziente ed i suoi familiari si erano rifiutati di sottoporsi al nuovo intervento. Essi preferivano controlli clinico-radiologici seriali nel tempo.
In ogni caso il paziente era stato nuovamente operato ad Aprile 2006 presso l'Ospedale
Maggiore di Bologna.
Al paziente erano residuati i seguenti postumi permanenti: emiparesi a destra;
lesione del nervo ulnare;
mano destra “ad artiglio” (sindrome di RD NE); nonché estesi esiti cicatriziali della lunghezza di cm. 33.
L'attore esprimeva nei confronti dei sanitari dell' ed in particolare Pt_1 Controparte_3
nei confronti del dott. (che aveva eseguito il secondo intervento del 30 Controparte_2
Novembre 2005) la seguente fondamentale doglianza: di inadeguatezza del planning preoperatorio. Non vi era stata prevenzione rispetto a possibili emorragie intraoperatorie.
Da qui la sindrome di “RD NE” a carico dell'arto superiore destro.
Così si esprimeva l'attore:…In sintesi, nel corso dell'atto chirurgico del 30 Novembre 2005, durante l'asportazione del tessuto neoplastico, si era verificata un'importante emorragia, e
3 purtroppo erano state lese le radici nervose del nervo ulnare ed i gangli simpatici cervicali, ed altresì era stato interessato il midollo spinale….
Proprio per l'insorgere dell'emorragia, l'intervento era terminato, senza completare l'asportazione del tessuto neoplastico e senza stabilizzare il rachide.
Sulla base di tali premesse, chiedeva, in accoglimento della domanda, di Parte_1
accertarsi la responsabilità dei convenuti ed per l'evento Controparte_2 Controparte_3
lesivo, in conseguenza dell'inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medica,
e per grave colpa professionale;
per l'effetto, condannarsi in solido ed Controparte_2 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti (non patrimoniali e CP_3
patrimoniali), in suo favore, della somma ritenuta equa e congrua, da quantificarsi in corso di causa (anche all'esito di espletanda CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda;
in Controparte_2
subordine,…nell'avventurosa ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità sia pur minima del dott. nella determinazione dei danni lamentati dall'attore, condannare CP_2
la convenuta e/o la compagnia assicuratrice che essa eventualmente Controparte_3
chiamerà in garanzia, a tenere indenne il dott. di ogni conseguenza negativa che CP_2
dovesse derivargli in forza del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 co.1 del
CCNL Dirigenza Medica del SSN….
Si costituiva anche la convenuta chiedendo parimenti di rigettarsi la Controparte_3
domanda.
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale collegiale, con gli ausiliari dottori e . Persona_1 Persona_2
Le operazioni peritali venivano esitate con l'elaborato depositato il 28 Febbraio 2020.
Il giudizio di primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8490/22, pubblicata il 28 Settembre 2022.
4 Il primo Giudice: Ha rigettato la domanda;
Ha condannato l'attore al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto , liquidate in Controparte_2
euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge;
ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta Pt_1 [...]
liquidate in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori come per CP_3
Legge; infine ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico dell'attore.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata Parte_1
in data 30 Ottobre 2022 nei confronti di e dell' Controparte_2 Controparte_3
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda da lui proposta in primo grado;
quindi….accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'evento lesivo di cui in premessa, occorso all'attore in conseguenza dell'inadeguata, non diligente e/o intempestiva esecuzione della prestazione medica e per grave colpa professionale consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia, anche nel decorso pre e post-operatorio, e per l'effetto condannarli in solido tra loro o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni tutti subìti dal signor , Parte_1
nessuno escluso, sia essi patrimoniali e non patrimoniali, biologici, psichici, affettivi, morali ed esistenziali, alla vita di relazione, ai rapporti familiari e/o parentali, alla veste estetica, alla sfera sessuale, alla vita privata, ed anche per lucro cessante e mancato guadagno….che saranno quantificati in corso di causa anche a mezzo di CTU medica, oltre interessi e svalutazione monetaria…;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, l'impugnante insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado.
Giusta comparsa depositata il 18 Gennaio 2023, si è costituito l'appellato , Controparte_2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
In data 20 Gennaio 2023 si è costituita anche l'altra appellata, e cioè Controparte_3
chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello.
5 La Corte, con l'ordinanza pubblicata il 20 Febbraio 2023, ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'appellante (in particolare la richiesta di ammissione della prova per Pt_1
testi già denegata dal Tribunale;
nonché la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale espletata in primo grado).
Successivamente, giusta ordinanza comunicata il 23 Ottobre 2024 – all'esito dell'udienza del
15 Ottobre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come parte appellante, nelle note scritte conclusive depositate l'11 Ottobre 2024, abbia dichiarato di essere stata ammessa al gratuito patrocinio.
In verità la Difesa utilizza una formula “perplessa”, tanto è vero che viene invocata l'attribuzione (con riferimento alle spese del doppio grado), ma soltanto nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
In ogni caso, giammai parte appellante ha documentato la circostanza di essere stata ammessa al gratuito patrocinio (in particolare, nulla è stato dedotto o documentato in tal senso, in sede di deposito delle comparse ex art. 190 cpc).
Nel merito, osserva il Collegio come il gravame sia sostanzialmente imperniato sulla doglianza, per il fatto che il primo giudicante abbia aderito alle conclusioni dei propri cc.tt.uu., trascurando (nell'ottica di parte impugnante) le contrastanti indicazioni, provenienti dal consulente di parte attrice.
Invero i consulenti del Tribunale hanno osservato come l'intervento del 30 Novembre 2005 sia stato correttamente eseguito, e non sia stato caratterizzato da complicanze di rilievo.
Anzi, il suddetto intervento comportò il miglioramento del quadro clinico.
6 Il paziente è stato colpito da un tumore particolarmente aggressivo. Parte_1
Il rapido incremento naturale del tumore, verificatosi tra il Gennaio e l'Aprile del 2006, ha determinato le lesioni a carico del midollo.
I consulenti del Tribunale pongono l'accento sulla diagnosi di ingresso del 26 Aprile 2006, presso l'Ospedale Maggiore di Bologna: “Recidiva di osteoblastoma T1-T2”.
Ebbene, la ricomparsa aggressiva del tumore non è imputabile ai neurochirurghi del che operarono il giovane paziente tra Novembre e Dicembre 2005. CP_1
In particolare l'operazione del 6 Novembre 2005 fu un intervento di urgenza, dettato dalla necessità di decomprimere il canale midollare.
La comparsa di una recidiva del tumore particolarmente aggressiva (tale da determinare il peggioramento delle condizioni neurologiche) rientra nel novero delle possibili complicanze, in materia neurochirurgica, senza che emerga alcun profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell' Controparte_1
Dopo il primo intervento del 6 Novembre 2005, la diagnosi istologica di osteoblastoma aggressivo indusse i sanitari del a programmare un secondo intervento, allo scopo CP_1
di completare la rimozione dei residui dell'osteoblastoma.
I sanitari optarono per la rimozione della neoplasia, attraverso la via postero-laterale
(approccio del tutto conforme alla letteratura specialistica).
Gli ausiliari e ribadiscono come l'intervento del 30 Novembre 2005 Persona_1 Per_2
sia stato correttamente eseguito, e privo di complicanze di rilievo (tanto che il quadro neurologico era sovrapponibile a quello precedentemente ottenuto con il primo intervento).
Non si ritenne vantaggioso rimuovere radicalmente la lesione, sia per la presenza di un midollo già compromesso dall'effetto massa della precedente lesione, sia per il rischio di morbidità midollare. Trattasi di strategia chirurgica suggerita dalla letteratura scientifica in caso di osteoblastomi di notevoli dimensioni.
Con riferimento al sanguinamento durante l'intervento del 30 Novembre 2005, trattasi di
7 evenienza prevedibile durante l'asportazione di un tumore osseo spinale, e comunque non riconducibile ad un errore tecnico del chirurgo.
In ogni caso, l'intervento fu caratterizzato da un efficace controllo dell'emostasi, a mezzo di una tecnica microchirurgica meticolosa, con la progressiva coagulazione dei vasi inerenti al tumore.
Le complicanze successive all'intervento del 30 Novembre 2005 non sono ascrivibili a responsabilità dei sanitari dell'Azienda CP_1
In modo inequivoco così scrivono gli ausiliari a fol. 28 del loro elaborato:…è scientificamente plausibile che, durante l'asportazione di tumore della colonna vertebrale infiltrante diverse componenti ossee, può determinarsi un sanguinamento intra-operatorio che, ancorchè prevedibile, non è prevenibile. Quindi complicanza non legata a colpevole difetto di comportamento tecnico medico-chirurgico, ma alla ancora ineliminabile quota di imponderabilità che governa ogni atto medico, pur nelle mani del miglior operatore, e pur con la massima, attenta ed aggiornata professionalità dello stesso. Ne consegue che nessuna colpa può essere attribuita ai sanitari chirurghi per supposti e non comprovati difetti di comportamenti tecnico-professionali….
Peraltro il quadro radiologico post-operatorio, conseguente all'intervento del 30 Novembre
2005, era normale;
le condizioni del paziente erano stabili (tanto è vero che il paziente, all'atto della dimissione ospedaliera del 20 Dicembre 2005, presentava una conservata motilità ai quattro arti).
Dai dati dell'immediato post-operatorio non emergeva alcun elemento, che potesse far sospettare una lesione acuta iatrogena a carico del midollo spinale e delle radici nervose.
Il peggioramento delle condizioni cliniche di si è manifestato quando erano Parte_1
decorsi ben 38 giorni dall'intervento del 30 Novembre 2005, allorquando il piccolo Pt_1
ha accusato una leggera ptosi palpebrale destra ed ipostenia della mano destra.
I congiunti di rifiutarono l'ulteriore intervento chirurgico, subito prospettato dai Pt_1
sanitari del CP_1
8 La ptosi palpebrale e l'ipostenia della mano erano il segno di una aggressiva recidiva del tumore.
Così aggiungono gli ausiliari del Tribunale:…è di immediata evidenza che il suddetto quadro neurologico, in termini di elevata probabilità, è causalmente riconducibile ad un'evoluzione della lesione tumorale (Osteoblastoma epitelioide, stadio 3, aggressivo), e non ad una lesione iatrogena intraoperatoria…
Dunque l'evoluzione aggressiva della lesione tumorale non è ricollegabile eziologicamente agli interventi dei sanitari del tra cui l'odierno appellato dott. . CP_1 Controparte_2
Gli interventi del Novembre 2005 presentavano una peculiare difficoltà, proprio in ragione della imprevenibilità/imprevedibilità delle complicanze in Neurochirurgia.
I consulenti d'ufficio del Tribunale, nell'elaborato definitivo del 28 Febbraio 2020, hanno anche risposto in modo articolato alle osservazioni, che erano state mosse alla bozza dal consulente di parte attrice, nella nota del 4 Febbraio 2020.
Il ctp, innanzi tutto, ha lamentato il fatto che gli interventi del 6 e del 30 Novembre 2005 non siano stati preceduti da una procedura di embolizzazione.
In proposito, i cc.tt.uu. ribadiscono come l'intervento del 6 Novembre sia stato eseguito in condizioni di urgenza;
quindi era necessario intervenire immediatamente, con l'asportazione della quota intra-canalare del tumore vertebrale.
Del resto, la correttezza dell'operato dei sanitari del è riscontrata dal recupero CP_1
della deambulazione, a seguito dell'operazione del 6 Novembre.
Ancora, i cc.tt.uu. e così scrivono:….In ordine al secondo intervento Persona_1 Per_2
chirurgico i sanitari dell' optarono cautamente per un approccio posteriore, Controparte_3
preferendo la via chirurgica associata in minor misura al rischio di morbidità iatrogene.
Viceversa, il trattamento di resezione marginale en bloc dell'osteoblastoma, richiamato da parte attrice, avrebbe esposto il paziente ad alto tasso di morbidità e mortalità, in quanto il tumore era in contatto con strutture neurovascolari critiche, e coinvolgeva estesamente gli elementi sia posteriori che anteriori del rachide. Sicchè è di tutta evidenza che l'asportazione
9 subtotale dell'osteoblastoma fu dettata dal fine di attuare una strategia più sicura per il paziente, e non certamente a causa dell'emorragia intraoperatoria….
Alla luce degli elementi sin qui evidenziati, il Giudice Monocratico ha correttamente aderito alle conclusioni dei propri cc.tt.uu., trattandosi di conclusioni corrette, coerenti, ed espresse all'esito di un'accurata indagine del caso clinico.
Le conclusioni del collegio peritale non sono in alcun modo smentite dalla contrastante opinione del consulente medico di parte attrice.
In definitiva, le complicanze insorte nelle settimane successive agli interventi eseguiti dai sanitari del sono riconducibili (secondo il criterio del “più probabile che non”) alla CP_1
ripresentazione aggressiva e recidivante del tumore, in assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico della struttura e dell'operatore sanitario convenuti.
I sanitari dell' hanno operato in conformità ai canoni di diligenza e Controparte_1
prudenza, ed in modo ancor più assorbente si osserva come la recidiva del tumore dei primi mesi del 2006 non sia in alcun modo eziologicamente ricollegabile agli interventi posti in essere nell'autunno 2005 dai professionisti, che operavano presso la struttura odierna appellata.
In sede di gravame parte attrice si è limitata a ribadire la sua prospettazione, ma non risulta in alcun modo scalfito l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice.
In tale contesto è d'uopo confermare (sotto il profilo istruttorio) la valutazione di superfluità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado – rinnovazione che era stata invocata dall'odierno appellante.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese, tra l'appellante Pt_1
e gli appellati ed
[...] Controparte_2 Controparte_3
10 Sul regime delle spese del presente grado
Ad avviso del Collegio, per quel che concerne il governo delle spese del presente grado, si impone l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 cpc, nell'interpretazione risultante dall'intervento della Consulta, di cui alla sentenza n. 77 del 19 Aprile 2018; vale a dire, ricorrono le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, tali da indurre all'integrale compensazione delle spese del presente grado, sia tra l'appellante e l'appellato CP_2
, sia tra l'appellante e l'appellata
[...] Controparte_3
In particolare, la peculiarità della fattispecie concreta (e cioè il fatto che l'attore Pt_1
sia stato colpito da un'aggressiva forma di tumore all'età di tredici anni) integra le
[...]
altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo Parte_1
unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, e nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...] Controparte_2
8490/22, pubblicata il 28 Settembre 2022 e notificata il 30 Settembre 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado sia tra l'appellante e l'appellato , che tra l'appellante e l'appellata Controparte_2 Controparte_3
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
11 dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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