Sentenza 7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/01/2022, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2022
N. 00101/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09673/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9673 del 2015, proposto da
DO VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Michele Lo Squadro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Caputo in Roma, via Ugo Ojetti n.114, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cagliostro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Montedinove n.5;
contro
Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Claudia Molino, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;
Società Italiana per CO D'Acqua Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Del Signore, Antonio Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Monaco in Roma, via Cola di Rienzo, 297;
nei confronti
Generali Business Solution Scpa - Mandataria di Assicurazioni Generali Spa, Soc Ugf Spa non costituiti in giudizio;
Soc Unipolsai Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Alberici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Fornaci, 38;
Società Reale Mutua di Assicurazioni, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Vizzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cratilo di Atene, 31, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soc Sace Bt Spa, Soc Unipol Spa, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Vizzone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cratilo di Atene, 31;
Unipolsai Ass.Ni S.p.A., Sace Bt S.p.A. Già Assicuratrice Edile S.p.A., rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Vizzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per accertamento della responsabilità e condanna al risarcimento danni causati dalla realizzazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio della linea ferroviaria dell'alta velocità roma-napoli. riassunzione dal Tribunale civile di Roma - sentenza 13196/2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa e di Società Italiana per CO D'Acqua Spa e di Soc Unipolsai Spa e di Società Reale Mutua di Assicurazioni e di Soc Sace Bt Spa e di Soc Unipol Spa e di Unipolsai Ass.Ni S.p.A. e di Sace Bt S.p.A. Già Assicuratrice Edile S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La T.A.V. S.p.A. - in virtù della delibera AS/971 del 7 agosto 1991 dell’Amministratore Straordinario dell’Ente Ferrovie dello Stato - è stata concessionaria dell’attività di progettazione, costruzione e sfruttamento economico del sistema Alta Velocità. In tale ambito aveva, tra l’altro, l’obbligo di realizzare il completamento della tratta Roma-Napoli, ivi compresi i nodi urbani delle città e onde prevenire il contenzioso risarcitorio ha predisposto criteri di indennizzo e relative modalità applicative (le cosiddette linee guida) per ristorare in via anticipata i proprietari di immobili che, pur non insistendo direttamente sull’area di sedime della linea e, dunque, non coinvolti da provvedimenti di occupazione d’urgenza preordinati all’esproprio, risultavano “oggettivamente gravati da una situazione di disagiata vivibilità” in conseguenza della realizzazione o dell’esercizio dell’opera ferroviaria prevedendo un indennizzo per danni temporanei o permanenti arrecati ad immobili frontisti (per tali dovendosi intendere edifici posti ai lati della linea ferroviaria o ubicati ai lati del perimetro di cantiere).
Tra questi non rientrava l’immobile del ricorrente siccome non frontistante ma retrostante la linea di cantiere.
Verosimilmente in ragione di siffatta esclusione egli ha proposto domanda risarcitoria davanti al Tribunale di Roma il 6.10.2008 premettendo di essere proprietario di un immobile distante circa 35 metri dai binari della stazione metropolitana Tor Sapienza, chiedendo indennizzo per polveri, rumori e vibrazioni nella misura stabilita dalle linee guida predisposte dalla TAV nonché la rimozione di macchie di umidità. Costituitasi in giudizio RF ha proposto domanda di manleva nei confronti dell’appaltatore CO S.p.A., realizzatrice dei lavori di alta velocità. Domanda accolta dal tribunale che ne ha autorizzato la chiamata in giudizio in garanzia di quest0ultima che ha sua volta ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice della r.c..
Il Tribunale di Roma con sentenza 26.6.2011 n. 13196 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dei confronti di questo TAR, con pronuncia confermata da Corte d’Appello di Roma 28.4.2015, n. 2614 sull’assunto che il presunto danno era connesso alla realizzazione di un’opera pubblica da parte di soggetto equiparato ad una P.A..
Il 23.7.2015 il sig. VA ha riassunto davanti a questo giudice il giudizio sennonché il difensore della Società Italiana per CO d’Acqua S.p.a., con atto del 2 maggio 2019 depositato in giudizio ha chiesto l’interruzione del medesimo in quanto la predetta società era stata medio tempore assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003 con sentenza n. 642/2018 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione fallimentare ed ammessa con decreto del MISER del 6.8.2018 alla predetta procedura liquidatoria.
1.1.Il ricorrente ha notificato l’atto di riassunzione, a seguire alla disposta interruzione del presente giudizio, in data 18.7.2019 , alla RF, alle Compagnie assicuratrici e alla Società CO d0Acqua s.p.a in bonis ma non anche al stessa in persona del Commissario straordinario.
1.2. In vista dell’Udienza do trattazione del merito del 6 ottobre 2021 le compagnie assicuratrici hanno prodotto memorie a RF ha depistato memoria il 4 agosto 2021.
Il ricorrente ha prodotto memoria il 31 agosto 20121 ed RF e replica il 10.9.2021.
2. Alla pubblica Udienza del 6 ottobre 2021 il ricorso p stato ritenuto in decisione.
3. Il gravame è estinto per difettosa e tardiva riassunzione in giudizio ed infondato nel merito.
3.1. Sotto il primo profilo di indagine va accolta l’eccezione di improcedibilità svolta sul punto da RF e da Unipol SAI s.p.a. sul rilievo che il ricorso in riassunzione del 18 luglio 2019 non è stato notificato correttamente alla Società CO d’Acqua S.p.a. chiamata in garanzia quale esecutrice dei lavori dalla resistente RF e costituitasi in giudizio.
3.1. Invero, avendo il difensore di tale società dichiarato l’evento interruttivo costituito dall’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 d3l 2003 disposta con decreto del MISE del 6.8.2018 e dichiarata con sentenza del Tribunale di Roma del 14.8.2018 n. 642, l’atto di riassunzione doveva essere notificato al commissario straordinario di CO S.p.a. che ne assume la rappresentanza legale per effetto dell’ammissione all’amministrazione straordinaria.
Al riguardo evidenzia il Collegio che ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del d.l. n. 23/12/2003 - N. 347, “ Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con legge 18 febbraio 2004 n. 39, “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.
3.2. A nulla rileva, come sostenuto dal ricorrente con memoria d del 31 agosto 2021 che il convenuto destinatario della domanda risarcitoria fosse RF e che CO S.p.a fosse solo un garante poiché nei casi in cui un convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile dei lamentati danni si e il terzo venga effettivamente chiamato ion giudizio e si costituisca si determina un litisconsorzio necessario (cfr. da ult. Cassazione civile , sez. III, 5/05/2021 , n. 11724) con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire anche nei confronti del terzo chiamato.
La Corte di Cassazione ha infatti al riguardo chiarito che “nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come l'unico responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio, si realizza un ampliamento della controversia in senso soggettivo e oggettivo, ferma restando l'unicità del complessivo rapporto controverso e l'inscindibilità della causa. Ne consegue che, ove il terzo chiamato come responsabile sia sottoposto ad amministrazione controllata, la domanda attrice è improcedibile con riguardo all'intero giudizio in virtù dell'art. 13 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che fissa la competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, trattandosi di accertare una pretesa nei confronti della massa” (Cass. Civ. Sez. III, 15.5.2014, n. 10639).
Ne discende che il ricorrente doveva evocare in giudizio a norma dell’art. 2, comma 2-bis del d.l. n. 347/2003, il Commissario straordinario della Società condotte d’Acqua s.p.a. in persona del Commissario straordinario e non poteva notificare l’atto riassuntivo del presente giudizio alla predetta società in bonis nel domicilio eletto.
Avendo invece il deducente notificato il ricorso in riassunzione, come è pacifico, risulta per tabulas ed è ammesso dallo stesso ricorrente, a CO d’Acqua Sp.A. in bonis e non al relativo suo Commissario straordinario tale notificazione è nulla.
Risulta infatti dalla stessa epigrafe dell’atto di riassunzione del presente giudizio depositato il 26 luglio 2019 che esso è stato proposto nei confronti di “- Società Italiana per CO D’Acqua S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 297, c/o lo studio degli Avv.ti Antonio Monaco e Giovanni Del Signore”.
3.3. Processualmente pertanto, poiché la parte ricorrente non ha assolto all’onere, prescritto dall’art. 80 comma 3, c.p.a. di notificare entro 90 giorni dalla intervenuta interruzione del a seguito della dichiarazione di intervenuta amministrazione straordinaria, apposito atto di riassunzione “notificato a tutte le altre parti”, si produce la causa di estinzione sancita dall’art. 35, co. 2 lett. A del C.p.a. a norma del quale “Il giudice dichiara estinto il giudizio se nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice”.
4. Per completezza espositiva ritiene il Collegio di precisare tuttavia che il ricorso è anche infondato nel merito per l0insusssitenza di un comportamento non iure della convenuta RF.
Invero nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno scolpita all’art 2043 c.c., il basilare presupposto per potersi affermare la responsabilità del danneggiante è la circostanza che il danno lamentato sia prodotto non iure ossia in violazione di una norma giuridica.
Va invece osservato che nel caso di specie i lavori realizzati, fonte del presunto lamentato pregiudizio, sono stati effettuati in ossequio a tutte le prescrizioni normative.
Ed invero la L. Reg. Lazio n. 18 del 2 agosto 2001 in materia di inquinamento acustico e risanamento del territorio stabilisce all’art. 17 comma 2 che “le attività rumorose sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente..”
In proposito, come ha evidenziato RF, la società CO, appaltatrice dei lavori contestati, ha ottenuto dal Comune di Roma, Dipartimento X Politiche ambientali, l’autorizzazione in deroga ai sensi del citato art. 17 (cfr. determinazione n. 226 del 3.6.2002), sulla scorta della quale le è stato consentito di espletare le attività di cantiere e le lavorazioni rumorose alle condizioni ivi specificate.
Ciò è effettivamente avvenuto, posto che l'appaltatrice - per realizzare la linea ferroviaria Alta Velocità - si è strettamente attenuta a quanto prescritto dall’Amministrazione comunale.
Risulta infatti comprovato in atti (Doc. 1 allegato al fascicolo del Tribunale ordinario di Roma, produz. RF del 13 luglio 2021) che CO S.p.a ha ottenuto il 3 giugno 2002 l’autorizzazione “ ad eseguire le lavorazioni rumorose relative al cantiere in oggetto, in deroga a i limiti dei livelli sonori previsti dalla normativa vigente nell’arco della durata del cantiere stesso (1080 giorni)” , autorizzazione conferita dal Comune di Roma con determinazione n. 226 del 3 giungo 2002, comunicata con nota del Comune Roma, Dipartimento X n. 12045 del 3 giugno 2002.
Siffatta autorizzazione in deroga fa venir meno l’antigiuridicità del comportamento e pertanto il basilare presupposto della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 nonché lo stesso elemento soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa dell’Amministrazione.
Può dunque farsi applicazione del principio già fissato da questo TAR on materia di responsabilità da provvedimento amministrativo, alla differente ipotesi in cui la responsabilità risarcitoria venga fatta discendere da un comportamento, del quale può predicarsi non la legittimità ma la liceità e che non sia pertanto antigiuridico. Si è al riguardo precisato che “L'accertata legittimità del provvedimento impugnato priva il danno dedotto da parte ricorrente del requisito dell'ingiustizia necessario, ai sensi dell' art. 2043 c.c. , per il ristoro patrimoniale richiesto.” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II , 6/8/2020, n. 9022).
Difetta dunque nella specie il presupposto della ingiustizia del danno (lesione prodotta non iure) atteso che “L'assenza dell'ingiustizia del danno, stante la legittimità dei provvedimenti impugnati, determina la conseguente carenza di una componente essenziale per integrare la fattispecie di responsabilità ai sensi dell' art. 2043 c.c. .” (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II , 7/05/2020 , n. 751).
In definitiva, al lume delle svolte considerazioni la spiegata domanda risarcitoria è conseguentemente infondata e va per l’effetto respinta nel merito.
Eque ragioni militano a sostegno della compensazione delle spese di lite tra tutte le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto così provvede:
- dichiara estinto il giudizio.
- respinge il ricorso nel merito.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO