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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3581/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO GEMITO, 17/A 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GRANDI MICHELA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SACCA' CARMEN e dell'avv. RECCHIA VELIA ( ) VIA DE' C.F._2 GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI, 5 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCA' CARMEN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 414 c.p.c, depositato in data 07-10-2024, conveniva in Parte_1 giudizio la dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accertamento dell'attività lavorativa irregolarmente svolta nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 21 maggio 2021, con la corresponsione della somma di euro 5.286,61 a titolo di trattamento pagina 1 di 6 retributivo dovuto, nonché, l'accertamento e la condanna la pagamento di Euro 1134,43 lordi a titolo di TFR ancora da versarsi, di Euro 962,11 lordi per differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli EDR Fondo ESR ed Eburt, di Euro 104,64 lordi per differenze retributive dovute al ricalcolo degli istituti differiti tenuto conto del necessario riconoscimento degli edr di cui sopra, e di Euro 1338,85 lordi quale indennità di preavviso per dimissioni per giusta causa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali. Affermava di essere stata assunta in data 22-05-2021 dalla società convenuta, di cui era titolare il coniuge IG , con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 pieno ed indeterminato, con inquadramento nel V° livello del CCNL Turismo Confcommercio, con la qualifica di pastaia artigianale, al fine di lavorare come
“sfoglina” nel locale della società. Affermava poi che, nel gennaio 2021, aveva svolto un corso di formazione per
“sfogline”, pagato dalla società convenuta, al fine di aprire un laboratorio di pasta fresca all'interno del locale . CP_1
Esponeva ancora che, immediatamente dopo il conseguimento dell'attestato, la ricorrente era stata impiegata all'interno del ristorante del marito come sfoglina, nel periodo febbraio-aprile 2021, prima, pertanto, dell'effettiva assunzione. Precisava che, nonostante fosse periodo di restrizioni dovute al Covid 19, l'attività del locale era proseguita grazie all' attività di asporto di cibo. Precisava ancora che, svolgendo mansioni di preparazione della pasta fresca, si era trovata a lavorare con continuità per il ristorante, anche nel corso dell'emergenza pandemica, senza peraltro percepire, per tale periodo, alcun emolumento retributivo. Proseguiva, esponendo che, nel maggio 2023, il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni per giusta causa della stessa lavoratrice, a causa delle violenze e minacce subite da parte del marito sul luogo di lavoro. Affermava ancora che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la società convenuta non le aveva corrisposto le spettanze di fine rapporto, gli istituti differiti, l'indennità di preavviso ed il TFR, ed i controlli sindacali sulle buste paga, avevano rilevato il mancato versamento degli edr relativi al Fondo ESR e EBURT. Precisava infine che l'azienda convenuta, le aveva corrisposto, successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro, solo parte del TFR, ossia Euro 1.000,00 netti su un totale di Euro 1.922,30. Si costituiva ritualmente la Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il proprio credito di euro 3.000 a titolo di prestito, compensando con quando dovuto dalla società alla ricorrente. Contestava, la società convenuta, l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, in quanto la ricorrente si trovava nel locale insieme al suo figlioletto semplicemente in qualità di moglie del sig. . Controparte_1
pagina 2 di 6 Precisava che la presenza della ricorrente nel ristorante era del tutto svincolata da qualsivoglia rapporto lavorativo, in quanto avendo appena terminato il corso di sfoglina, si esercitava nei locali del marito preparando la pasta fresca per i suoi familiari e amici. Eccepiva poi di non aver pagato il corso da “sfoglina” alla ricorrente, bensì di aver prestato la somma di euro 3.000,00 alla stessa, al fine di potersi iscrivere al corso, e tale cifra non era mai stata restituita alla società convenuta. Aggiungeva ancora che, a causa delle restrizioni COVID imposte dal Governo, a febbraio 2021 il ristorante era stato aperto solo a pranzo e non aveva fatto asporto, mentre nei mesi di marzo e aprile 2021, il locale era stato chiuso, ed a maggio 2021 era stato aperto solo all'esterno e senza mai effettuare l'attività da asporto. Pertanto, affermava che nel periodo dal febbraio 2021 al maggio 2021 la ricorrente non aveva lavorato ne' poteva aver lavorato per il locale. Eccepiva poi l'inesistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, affermata dalla ricorrente, in quanto le dimissioni erano state motivate esclusivamente da asserite ragioni familiari extralavorative, che non rientravano nella categoria della giusta causa di recesso, e che comunque non erano mai state accertate, né vi è stata alcuna pronuncia giudiziale in tal senso, a carico del marito della ricorrente. Precisava da ultimo che le accuse di maltrattamenti, rivolte sempre nei confronti del marito, oltre a non essere veritiere, erano in corso di accertamento in un separato giudizio penale. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-01-2025, 05-05-2025, 30-06-2025, 15-09-2025. Venivano sentiti come testi: Testimone_1 [...]
, , Del Giudice Samanta. Tes_2 Testimone_3
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la problematica inerente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, osserva il Tribunale che la stessa è documentalmente provata, sia dal contratto allegato da parte ricorrente che dalle buste paga prodotte. Da tali documenti, emerge incontestabilmente che la ricorrente è stata Parte_1 assunta dalla società convenuta in data 22 maggio 2021. Ciò posto, sono incontestabilmente dovute, le somme richieste dalla lavoratrice al datore di lavoro a titolo di TFR per la somma non ancora versata, comprensivo di EDR con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, per un totale di euro 2.201,18, così calcolati:
- Euro 1.134,43 lordi a titolo di TFR ancora da versare
- Euro 962,11 lordi a titolo di differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli EDR Fondo ESR ed Eburt
pagina 3 di 6 - Euro 104,64 lordi per differenze retributive dovute al ricalcolo degli istituti differiti tenuto conto del necessario riconoscimento degli EDR di cui sopra Per quanto riguarda la problematica inerente l'esistenza di una giusta causa di dimissioni, in riferimento alle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data 30-05-2023, asseritamente seguito di “comportamenti aggressivi, mobbizzanti e violenti da parte del datore di lavoro e coniuge”, osserva il Tribunale che dall'istruttoria orale svolta, non è emerso alcun elemento di prova a fondamento della pretesa di parte attrice. Pertanto, sul punto, la domanda svolta dalla ricorrente deve essere respinta. Infatti, sul punto, la ricorrente ha lamentato di aver subito violenze e abusi sul luogo di lavoro tali da determinare il proprio recesso per giusta causa, allegando al ricorso la querela datata 21/02/2023, a cui ha fatto seguito la richiesta di rinvio a giudizio in data 01-09-2023 e la fissazione dell'udienza preliminare il 09-01-2024 presso il Tribunale di Bologna, e la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere. In virtù del principio di autonomia fra procedimento penale e rito del lavoro, ciò che doveva essere accertato nell'ambito del processo civile, così come da domande formulate nel ricorso introduttivo, era l'esistenza o meno di giusta causa di recesso in capo alla lavoratrice, per le asserite violenze e minacce subite nel luogo di lavoro. Ma sul punto, dai documenti allegati e dalle testimonianze esperite nel corso della lunga istruttoria orale, è emerso in maniera univoca, che, sul luogo di lavoro non vi sono state violenze e abusi nei confronti della lavoratrice. A ciò si aggiunge che anche nella querela prodotta, vengono denunciati asseriti episodi di violenza risalenti al 2018/ 2019, quando la IGa non lavorava ancora Pt_1 nell'impresa del coniuge. Un mero richiamo alla sfera lavorativa è effettuato con riferimento a ritardi nel pagamento degli stipendi, e quindi non ad abusi e minacce subite: “da giugno 2021 ha cominciato a pagarmi lo stipendio anche se, nei periodi in cui non andiamo d'accordo, lo paga in ritardo o per alcuni mesi come Luglio ed Agosto 2022 non mi ha pagata con il pretesto di dover dare la priorità agli altri dipendenti, pagandomi poi il tutto a fine Settembre. In tal modo mi mette nella condizione di non avere denaro o indipendenza economica”. Anche nel decreto di rinvio a giudizio del 01-09-2023, il Pubblico Ministero della Procura di Bologna presso il Tribunale di Bologna, ha rinviato a giudizio il IG
[...] per i reati di cui all'art.572 comma 2 cp, 582, 585 in relazione all'art.576 n.6 cp, CP_2 individuando come luogo di violenza fisica e psicologica “la convivenza familiare”, con l'aggiunta che il coniuge approfittando della posizione lavorativa della moglie, quale propria dipendente, la riprendeva e umiliava per futili motivi. Analogamente, come già detto, non sono emerse, in sede testimoniale, prove di violenze subite dalla ricorrente sul posto di lavoro.
pagina 4 di 6 Il teste che lavorava nel locale all'epoca dei fatti, Testimone_1 ha riferito di non aver mai visto i coniugi litigare nel locale, affermando che “sembrava andassero d'accordo” e tale circostanza è stata confermata anche dal teste
[...]
. Tes_2
Come sopra detto, non sono quindi emersi elementi tali da giustificare un recesso per giusta causa da parte della lavoratrice, causato dalle asserite violenze e minacce subite sul luogo di lavoro, e conseguentemente non è dovuta l'indennità di preavviso. Per quanto riguarda la problematica inerente l'asserito periodo di lavoro non regolarizzato, dal febbraio al maggio 2021, osserva il Tribunale che dalle prove testimoniali svolte è emerso in modo univoco che la IGa è sempre stata molto Pt_1 presente nel locale del marito, anche durante il periodo Covid, ed era solita portare con sé, nel locale, anche il figlio piccolo. I testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4
, hanno riferito che la IGa “ad un certo punto ha iniziato a fare la
[...] Pt_1 pasta fresca, in un laboratorio a vista”. Solo il primo teste ha riferito che la ricorrente ha svolto anche attività di cameriera per un certo lasso di tempo non definito, mentre gli altri due testi e , Tes_2 Tes_3 hanno affermato, al contrario, di averla vista svolgere solo attività di sfoglina. La teste ha affermato, anche, di non aver mai visto la IGa lavorare Tes_3 Pt_1 nel locale prima dello svolgimento dell'attività di sfoglina, “a volte dava una mano ma era una presenza saltuaria”, precisando che la teste aveva “la finestra della mia cucina affaccia sul laboratorio di pasta fresca del locale”. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, non è stato provato che la ricorrente abbia lavorato nel locale della società convenuta, dal febbraio 2021 al maggio 2021. È emerso, invero, che la ricorrente, in tale periodo, è stata sicuramente presente nel locale e talvolta, quando necessario, ha aiutato il coniuge nell'attività, ma la situazione, così come descritta dai testimoni, non è stata tale da potere configurare una attività lavorativa irregolarmente svolta nel periodo oggetto di causa. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, osserva il Tribunale che la stessa parte convenuta ha affermato di essere a credito della somma di 3.000,00 Euro, asseritamente prestata alla ricorrente, al fine di partecipare al corso da “sfoglina” conclusosi nel gennaio 2021, e che tale debito non sarebbe mai stato saldato dalla IGa Pt_1
La IGa sul punto, ha eccepito che la somma versata dalla società convenuta, Pt_1 era stata pagata a titolo di formazione della lavoratrice, ai fini di investimento nel locale. Sul punto, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, come provato dal contratto e dalle buste paga, non vi è alcun elemento che possa fare ritenere che la cifra oggetto di domanda riconvenzionale sia stata versata dalla società convenuta alla ricorrente, a titolo di mero prestito. Infatti, dai documenti allegati dalle parti, è emerso che la società Controparte_2 ha pagato direttamente “L ” con bonifico Parte_2
pagina 5 di 6 bancario, in data 16-10-2020 e non sono emersi documenti ulteriori, che potessero sostenere la tesi che si sarebbe trattato di un “prestito”. Appare quindi provato che la società convenuta ha voluto investire sulla formazione della ricorrente come sfoglina, per poi formalizzare tale qualifica nel contratto di assunzione (pastaia artigianale), ed utilizzare la figura della come elemento Pt_3 qualificante del locale, come peraltro emerge anche dalla pubblicità su Facebook, nei documenti depositati. Ciò posto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Per questi motivi
, la società convenuta viene condannata a corrispondere a Pt_1 la somma lorda di Euro 2.201,18 a titolo di residuo TFR comprensivo di EDR,
[...] con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Tutte le restanti domande tra le parti, vengono respinte. Le spese processuali vengono parzialmente compensate tra le parti, nella misura del 75%, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto
[...] di , viene condannata alla rifusione del restante 25% delle CP_2 Controparte_1 spese processuali a favore di , liquidato in Euro 675,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali Iva e cpa.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, condanna la società convenuta a corrispondere a la somma lorda di Euro 2.201,18 a Parte_1 titolo di residuo TFR comprensivo di EDR, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese di giudizio nella misura del 75%, e per l'effetto Contr condanna di , alla rifusione del restante 25% Controparte_2 CP_1 delle spese processuali a favore di , liquidato in Euro 675,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali Iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 15/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3581/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO GEMITO, 17/A 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. GRANDI MICHELA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SACCA' CARMEN e dell'avv. RECCHIA VELIA ( ) VIA DE' C.F._2 GRIFFONI N. 5 40123 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA DE' GRIFFONI, 5 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCA' CARMEN
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 414 c.p.c, depositato in data 07-10-2024, conveniva in Parte_1 giudizio la dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accertamento dell'attività lavorativa irregolarmente svolta nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 21 maggio 2021, con la corresponsione della somma di euro 5.286,61 a titolo di trattamento pagina 1 di 6 retributivo dovuto, nonché, l'accertamento e la condanna la pagamento di Euro 1134,43 lordi a titolo di TFR ancora da versarsi, di Euro 962,11 lordi per differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli EDR Fondo ESR ed Eburt, di Euro 104,64 lordi per differenze retributive dovute al ricalcolo degli istituti differiti tenuto conto del necessario riconoscimento degli edr di cui sopra, e di Euro 1338,85 lordi quale indennità di preavviso per dimissioni per giusta causa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali. Affermava di essere stata assunta in data 22-05-2021 dalla società convenuta, di cui era titolare il coniuge IG , con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 pieno ed indeterminato, con inquadramento nel V° livello del CCNL Turismo Confcommercio, con la qualifica di pastaia artigianale, al fine di lavorare come
“sfoglina” nel locale della società. Affermava poi che, nel gennaio 2021, aveva svolto un corso di formazione per
“sfogline”, pagato dalla società convenuta, al fine di aprire un laboratorio di pasta fresca all'interno del locale . CP_1
Esponeva ancora che, immediatamente dopo il conseguimento dell'attestato, la ricorrente era stata impiegata all'interno del ristorante del marito come sfoglina, nel periodo febbraio-aprile 2021, prima, pertanto, dell'effettiva assunzione. Precisava che, nonostante fosse periodo di restrizioni dovute al Covid 19, l'attività del locale era proseguita grazie all' attività di asporto di cibo. Precisava ancora che, svolgendo mansioni di preparazione della pasta fresca, si era trovata a lavorare con continuità per il ristorante, anche nel corso dell'emergenza pandemica, senza peraltro percepire, per tale periodo, alcun emolumento retributivo. Proseguiva, esponendo che, nel maggio 2023, il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni per giusta causa della stessa lavoratrice, a causa delle violenze e minacce subite da parte del marito sul luogo di lavoro. Affermava ancora che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la società convenuta non le aveva corrisposto le spettanze di fine rapporto, gli istituti differiti, l'indennità di preavviso ed il TFR, ed i controlli sindacali sulle buste paga, avevano rilevato il mancato versamento degli edr relativi al Fondo ESR e EBURT. Precisava infine che l'azienda convenuta, le aveva corrisposto, successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro, solo parte del TFR, ossia Euro 1.000,00 netti su un totale di Euro 1.922,30. Si costituiva ritualmente la Controparte_2 chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il proprio credito di euro 3.000 a titolo di prestito, compensando con quando dovuto dalla società alla ricorrente. Contestava, la società convenuta, l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, in quanto la ricorrente si trovava nel locale insieme al suo figlioletto semplicemente in qualità di moglie del sig. . Controparte_1
pagina 2 di 6 Precisava che la presenza della ricorrente nel ristorante era del tutto svincolata da qualsivoglia rapporto lavorativo, in quanto avendo appena terminato il corso di sfoglina, si esercitava nei locali del marito preparando la pasta fresca per i suoi familiari e amici. Eccepiva poi di non aver pagato il corso da “sfoglina” alla ricorrente, bensì di aver prestato la somma di euro 3.000,00 alla stessa, al fine di potersi iscrivere al corso, e tale cifra non era mai stata restituita alla società convenuta. Aggiungeva ancora che, a causa delle restrizioni COVID imposte dal Governo, a febbraio 2021 il ristorante era stato aperto solo a pranzo e non aveva fatto asporto, mentre nei mesi di marzo e aprile 2021, il locale era stato chiuso, ed a maggio 2021 era stato aperto solo all'esterno e senza mai effettuare l'attività da asporto. Pertanto, affermava che nel periodo dal febbraio 2021 al maggio 2021 la ricorrente non aveva lavorato ne' poteva aver lavorato per il locale. Eccepiva poi l'inesistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, affermata dalla ricorrente, in quanto le dimissioni erano state motivate esclusivamente da asserite ragioni familiari extralavorative, che non rientravano nella categoria della giusta causa di recesso, e che comunque non erano mai state accertate, né vi è stata alcuna pronuncia giudiziale in tal senso, a carico del marito della ricorrente. Precisava da ultimo che le accuse di maltrattamenti, rivolte sempre nei confronti del marito, oltre a non essere veritiere, erano in corso di accertamento in un separato giudizio penale. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-01-2025, 05-05-2025, 30-06-2025, 15-09-2025. Venivano sentiti come testi: Testimone_1 [...]
, , Del Giudice Samanta. Tes_2 Testimone_3
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la problematica inerente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, osserva il Tribunale che la stessa è documentalmente provata, sia dal contratto allegato da parte ricorrente che dalle buste paga prodotte. Da tali documenti, emerge incontestabilmente che la ricorrente è stata Parte_1 assunta dalla società convenuta in data 22 maggio 2021. Ciò posto, sono incontestabilmente dovute, le somme richieste dalla lavoratrice al datore di lavoro a titolo di TFR per la somma non ancora versata, comprensivo di EDR con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, per un totale di euro 2.201,18, così calcolati:
- Euro 1.134,43 lordi a titolo di TFR ancora da versare
- Euro 962,11 lordi a titolo di differenze retributive dovute al mancato riconoscimento degli EDR Fondo ESR ed Eburt
pagina 3 di 6 - Euro 104,64 lordi per differenze retributive dovute al ricalcolo degli istituti differiti tenuto conto del necessario riconoscimento degli EDR di cui sopra Per quanto riguarda la problematica inerente l'esistenza di una giusta causa di dimissioni, in riferimento alle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data 30-05-2023, asseritamente seguito di “comportamenti aggressivi, mobbizzanti e violenti da parte del datore di lavoro e coniuge”, osserva il Tribunale che dall'istruttoria orale svolta, non è emerso alcun elemento di prova a fondamento della pretesa di parte attrice. Pertanto, sul punto, la domanda svolta dalla ricorrente deve essere respinta. Infatti, sul punto, la ricorrente ha lamentato di aver subito violenze e abusi sul luogo di lavoro tali da determinare il proprio recesso per giusta causa, allegando al ricorso la querela datata 21/02/2023, a cui ha fatto seguito la richiesta di rinvio a giudizio in data 01-09-2023 e la fissazione dell'udienza preliminare il 09-01-2024 presso il Tribunale di Bologna, e la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere. In virtù del principio di autonomia fra procedimento penale e rito del lavoro, ciò che doveva essere accertato nell'ambito del processo civile, così come da domande formulate nel ricorso introduttivo, era l'esistenza o meno di giusta causa di recesso in capo alla lavoratrice, per le asserite violenze e minacce subite nel luogo di lavoro. Ma sul punto, dai documenti allegati e dalle testimonianze esperite nel corso della lunga istruttoria orale, è emerso in maniera univoca, che, sul luogo di lavoro non vi sono state violenze e abusi nei confronti della lavoratrice. A ciò si aggiunge che anche nella querela prodotta, vengono denunciati asseriti episodi di violenza risalenti al 2018/ 2019, quando la IGa non lavorava ancora Pt_1 nell'impresa del coniuge. Un mero richiamo alla sfera lavorativa è effettuato con riferimento a ritardi nel pagamento degli stipendi, e quindi non ad abusi e minacce subite: “da giugno 2021 ha cominciato a pagarmi lo stipendio anche se, nei periodi in cui non andiamo d'accordo, lo paga in ritardo o per alcuni mesi come Luglio ed Agosto 2022 non mi ha pagata con il pretesto di dover dare la priorità agli altri dipendenti, pagandomi poi il tutto a fine Settembre. In tal modo mi mette nella condizione di non avere denaro o indipendenza economica”. Anche nel decreto di rinvio a giudizio del 01-09-2023, il Pubblico Ministero della Procura di Bologna presso il Tribunale di Bologna, ha rinviato a giudizio il IG
[...] per i reati di cui all'art.572 comma 2 cp, 582, 585 in relazione all'art.576 n.6 cp, CP_2 individuando come luogo di violenza fisica e psicologica “la convivenza familiare”, con l'aggiunta che il coniuge approfittando della posizione lavorativa della moglie, quale propria dipendente, la riprendeva e umiliava per futili motivi. Analogamente, come già detto, non sono emerse, in sede testimoniale, prove di violenze subite dalla ricorrente sul posto di lavoro.
pagina 4 di 6 Il teste che lavorava nel locale all'epoca dei fatti, Testimone_1 ha riferito di non aver mai visto i coniugi litigare nel locale, affermando che “sembrava andassero d'accordo” e tale circostanza è stata confermata anche dal teste
[...]
. Tes_2
Come sopra detto, non sono quindi emersi elementi tali da giustificare un recesso per giusta causa da parte della lavoratrice, causato dalle asserite violenze e minacce subite sul luogo di lavoro, e conseguentemente non è dovuta l'indennità di preavviso. Per quanto riguarda la problematica inerente l'asserito periodo di lavoro non regolarizzato, dal febbraio al maggio 2021, osserva il Tribunale che dalle prove testimoniali svolte è emerso in modo univoco che la IGa è sempre stata molto Pt_1 presente nel locale del marito, anche durante il periodo Covid, ed era solita portare con sé, nel locale, anche il figlio piccolo. I testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4
, hanno riferito che la IGa “ad un certo punto ha iniziato a fare la
[...] Pt_1 pasta fresca, in un laboratorio a vista”. Solo il primo teste ha riferito che la ricorrente ha svolto anche attività di cameriera per un certo lasso di tempo non definito, mentre gli altri due testi e , Tes_2 Tes_3 hanno affermato, al contrario, di averla vista svolgere solo attività di sfoglina. La teste ha affermato, anche, di non aver mai visto la IGa lavorare Tes_3 Pt_1 nel locale prima dello svolgimento dell'attività di sfoglina, “a volte dava una mano ma era una presenza saltuaria”, precisando che la teste aveva “la finestra della mia cucina affaccia sul laboratorio di pasta fresca del locale”. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, non è stato provato che la ricorrente abbia lavorato nel locale della società convenuta, dal febbraio 2021 al maggio 2021. È emerso, invero, che la ricorrente, in tale periodo, è stata sicuramente presente nel locale e talvolta, quando necessario, ha aiutato il coniuge nell'attività, ma la situazione, così come descritta dai testimoni, non è stata tale da potere configurare una attività lavorativa irregolarmente svolta nel periodo oggetto di causa. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, osserva il Tribunale che la stessa parte convenuta ha affermato di essere a credito della somma di 3.000,00 Euro, asseritamente prestata alla ricorrente, al fine di partecipare al corso da “sfoglina” conclusosi nel gennaio 2021, e che tale debito non sarebbe mai stato saldato dalla IGa Pt_1
La IGa sul punto, ha eccepito che la somma versata dalla società convenuta, Pt_1 era stata pagata a titolo di formazione della lavoratrice, ai fini di investimento nel locale. Sul punto, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, come provato dal contratto e dalle buste paga, non vi è alcun elemento che possa fare ritenere che la cifra oggetto di domanda riconvenzionale sia stata versata dalla società convenuta alla ricorrente, a titolo di mero prestito. Infatti, dai documenti allegati dalle parti, è emerso che la società Controparte_2 ha pagato direttamente “L ” con bonifico Parte_2
pagina 5 di 6 bancario, in data 16-10-2020 e non sono emersi documenti ulteriori, che potessero sostenere la tesi che si sarebbe trattato di un “prestito”. Appare quindi provato che la società convenuta ha voluto investire sulla formazione della ricorrente come sfoglina, per poi formalizzare tale qualifica nel contratto di assunzione (pastaia artigianale), ed utilizzare la figura della come elemento Pt_3 qualificante del locale, come peraltro emerge anche dalla pubblicità su Facebook, nei documenti depositati. Ciò posto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Per questi motivi
, la società convenuta viene condannata a corrispondere a Pt_1 la somma lorda di Euro 2.201,18 a titolo di residuo TFR comprensivo di EDR,
[...] con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Tutte le restanti domande tra le parti, vengono respinte. Le spese processuali vengono parzialmente compensate tra le parti, nella misura del 75%, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto
[...] di , viene condannata alla rifusione del restante 25% delle CP_2 Controparte_1 spese processuali a favore di , liquidato in Euro 675,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali Iva e cpa.
PQM
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, condanna la società convenuta a corrispondere a la somma lorda di Euro 2.201,18 a Parte_1 titolo di residuo TFR comprensivo di EDR, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese di giudizio nella misura del 75%, e per l'effetto Contr condanna di , alla rifusione del restante 25% Controparte_2 CP_1 delle spese processuali a favore di , liquidato in Euro 675,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali Iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna, 15/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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