TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 9527/2024 promossa da
assistita dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. La ricorrente si è rivolta al giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 3.584,80 di cui € 1.778,04 a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il e del merito dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022 Controparte_2 ed € 1.806,40 a titolo di TFR relativo al periodo lavorativo dal 5 settembre 2022 al 31 agosto 2023.
2. L' ha chiesto in via preliminare di dichiarare improponibile ovvero CP_1 improcedibile il ricorso in quanto la ricorrente si è rivolta al giudice senza sollecitare preventivamente l' ad adempiere spontaneamente e, nel CP_3 merito, ha documentato di aver già liquidato quanto rivendicato, peraltro in un ammontare anche superiore a quello richiesto.
3. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda del ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
4. Il riconoscimento del diritto in epoca successiva alla presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l come soccombente virtuale CP_1 ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse.
1 5. Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta CP_1 distrazione in favore della difesa di parte ricorrente e vengono liquidate in valori prossimi al minimo per la semplicità della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1 Parte_1
delle spese di lite nell'importo di € 1.000, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 12 marzo 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 9527/2024 promossa da
assistita dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. La ricorrente si è rivolta al giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 3.584,80 di cui € 1.778,04 a titolo di TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il e del merito dal 6 settembre 2021 al 31 agosto 2022 Controparte_2 ed € 1.806,40 a titolo di TFR relativo al periodo lavorativo dal 5 settembre 2022 al 31 agosto 2023.
2. L' ha chiesto in via preliminare di dichiarare improponibile ovvero CP_1 improcedibile il ricorso in quanto la ricorrente si è rivolta al giudice senza sollecitare preventivamente l' ad adempiere spontaneamente e, nel CP_3 merito, ha documentato di aver già liquidato quanto rivendicato, peraltro in un ammontare anche superiore a quello richiesto.
3. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda del ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
4. Il riconoscimento del diritto in epoca successiva alla presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l come soccombente virtuale CP_1 ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse.
1 5. Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta CP_1 distrazione in favore della difesa di parte ricorrente e vengono liquidate in valori prossimi al minimo per la semplicità della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1 Parte_1
delle spese di lite nell'importo di € 1.000, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 12 marzo 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2