Ordinanza cautelare 29 giugno 2017
Sentenza 6 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01388/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2017, proposto da
NA De OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Cofano, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Quinto in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento di accertamento definitivo di indebita percezione di contributi comunitari - Settore Domanda Unica - prot. n. A.G.E.A. 17547 del 28 febbraio 2017, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Contenzioso Comunitario A.G.E.A. accertava nei confronti del De OL la sussistenza del credito per indebita percezione pari ad € 10.504,50, oltre interessi, pari ad € 763,24, e ne intimava il pagamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e, in particolare, della comunicazione dell'avvio del procedimento prot. n. AGEA.UCCU.1003 del 1° febbraio 2016, del provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione prot. n. AGEA.UCCU.1002 del 1° febbraio 2016, e degli ulteriori atti indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.E’ impugnato l’epigrafato provvedimento di accertamento definitivo di indebita percezione di contributi comunitari, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Contenzioso Comunitario A.G.E.A. accertava nei confronti del ricorrente la sussistenza del credito per indebita percezione pari ad € 10.504,50 oltre interessi pari ad € 763,24 e ne intimava il pagamento, per assenza della disponibilità giuridica dei terreni oggetto di aiuti.
1.1.A sostegno del ricorso sono dedotte le censure di seguito sintetizzate.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - DELLA LEGGE E DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE PREVISTA IN MATERIA DI AIUTI COMUNITARI ALL’AGRICOLTURA.
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO.
ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.
Il 19.06.2017 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per l’Agenzia intimata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.332/2017, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 27 giugno 2017, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In limine, ritiene il Tribunale sussistere la giurisdizione del G.A. in quanto la controversia e il periculum sostanziale attengono alla fase genetica del procedimento, ossia alla delibazione della sussistenza, o meno, del presupposto necessario per la presentazione della domanda di aiuti (titolo giuridico e disponibilità terreni).
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
3.1. L’impugnato provvedimento di accertamento definitivo di indebita percezione di contributi, è stato adottato da A.G.E.A in quanto il terreno condotto in locazione dal dott. De OL era stato confiscato nel 2008 ed, essendo intervenuto tale provvedimento, ne era derivato il venir meno del titolo di locazione ( dichiarato) e quindi, come rilevato dall’Agenzia resistente, il De OL ha “ ottenuto il premio Domanda Unica 2008,2009, 2010, 2011, 2012 in assenza di titoli validi, legittimi ed efficaci e che, al fine di percepire le erogazioni, ne ha falsamente attestato il possesso” .
3.2. Ritiene il Collegio di confermare integralmente il contenuto dell’ordinanza cautelare indicata in premessa con la quale si è rilevata l’infondatezza del ricorso in quanto “ da un lato, l’art. 52, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (norma non innovativa, ma di mera codificazione di un principio sostanziale già vigente nell’ordinamento) dispone che “La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento…”; - e, dall’altro, gli artt. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e 3 della L. n. 898/1986 (pure richiamati nel provvedimento impugnato) sanzionano con la decadenza dai benefici e con l’obbligo di restituzione le ipotesi di indebita percezione di benefici e contributi finanziari conseguiti mediante dichiarazioni (oggettivamente) non veritiere, indipendentemente dall’intenzionalità (o meno) della dichiarazione mendace ”.
A tanto vi è solo da aggiungere che la sussistenza di un valido ed efficace titolo giuridico ai fini dell’erogazione dell’aiuto è prescritta dalla Circolare n. 35 A.G.E.A. del 24/4/2001 “Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo” , che stabilisce che “ il produttore che presenta domanda, diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni con copia autentica del titolo regolarmente registrato secondo la normativa vigente;(…) nell’ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità' il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione” .
3.3. Non può pertanto condividersi l’assunto espresso dal ricorrente secondo il quale la non conoscenza da parte dello stesso dell’avvenuta confisca o l’effettiva coltivazione dei fondi, possa legittimare l’erogazione dei contributi, risultando gli stessi invece vincolati al presupposto della sussistenza di un valido ed efficace titolo di conduzione (nella specie non sussistente).
4. In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO