TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 528
TAR
Ordinanza cautelare 29 luglio 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 26 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima commercializzazione dei prodotti offerti da EA S.r.l. per scadenza del certificato CE

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la scadenza del certificato CE, la validità fosse prorogata ai sensi del Regolamento UE 2017/745. Ha inoltre considerato che i codici dei prodotti offerti da EA S.r.l. erano riconducibili a quanto attestato nella 'Confirmation Letter' e che la registrazione nella Banca dati ministeriale attestava la qualità di dispositivo medico.

  • Rigettato
    Classificazione dei prodotti offerti da EA S.r.l. come Classe IIa, non idonei per farmaci chemioterapici che richiedono Classe IIb

    Il Tribunale ha rilevato che la lex specialis non imponeva l'offerta di dispositivi di Classe IIb, ma richiedeva la conformità alla normativa vigente. Ha inoltre interpretato la normativa in modo da favorire la partecipazione e ha escluso che la classificazione dipendesse dal farmaco somministrato ma dalla tipologia di procedura.

  • Rigettato
    Assenza della schermatura UV sui dispositivi offerti da EA S.r.l.

    Il Tribunale ha respinto questa doglianza, ritenendola inammissibile perché dedotta solo in sede di memoria non notificata, e ha comunque accertato che EA S.r.l. aveva dichiarato la presenza della protezione UV sui dispositivi.

  • Rigettato
    Valutazione errata del tappo di chiusura a fine elastomero

    Il Tribunale ha ritenuto che il tappo offerto da AM S.r.l. (tappo di chiusura a fine linea di infusione o tappo combi) avesse finalità differenti rispetto al 'tappo di chiusura a fine elastomero' richiesto dalla lex specialis, il quale ha la funzione di sigillare il serbatoio della pompa. Inoltre, ha sottolineato che un tappo incorporato nella struttura del dispositivo avrebbe garantito maggiore sicurezza e sterilità.

  • Rigettato
    Offerte generiche e prive di supporto scientifico degli operatori controinteressati per la compatibilità con farmaci citotossici

    Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando che la lex specialis non richiedeva studi scientifici a comprova e che la Commissione aveva ampia discrezionalità nella valutazione. Ha altresì riscontrato che EA S.r.l. aveva prodotto dichiarazioni del produttore e uno studio di compatibilità, e che i punteggi attribuiti erano proporzionati al numero di farmaci compatibili indicati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 528
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 528
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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