Articolo 1 della Legge 18 giugno 2003, n. 169
Articolo 2
Versione
13 luglio 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.
Entrata in vigore il 13 luglio 2003