Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/07/2025, n. 6597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6597 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06597/2025REG.PROV.COLL.
N. 04553/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4553 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellammare di Stabia, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Sergio Zeuli
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento dell'ordinanza prot.n°-OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha disposto la demolizione delle opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi, con riferimento a lavori abusivi eseguiti in Castellammare di Stabia, alla via -OMISSIS-, nonché il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria prot.n°-OMISSIS-del -OMISSIS-, pari ad € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione originariamente gravata, oltre che di ogni atto, anche endo-procedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
La parte a supporto del gravame precisava che:
le opere asseritamente abusive erano state realizzate dalla moglie, -OMISSIS-, e consistevano in un “manufatto, ad uso residenziale, in legno dalle misure in pianta m. 6,00x 3,80 circa con altezza dal calpestio di circa m. 2,20. Presenta pareti perimetrali esterne ed interni, tramezzature, pavimentazione e controsoffittatura in legno con copertura presumibilmente in lamiere metalliche, completo di canale per la raccolta delle acque meteoriche e relativo tubo per lo scarico. Internamente si compone da un locale bagno, provvisto di pezzi igienici – sanitari, da una cameretta con relativo arredo e finestre ad entrambi gli ambienti, e da un piccolo disimpegno”;
nel provvedimento impugnato si precisava peraltro che l’immobile de quo rientra in zona B1(7) del vigente PRG del comune di Castellammare di Stabia;
avverso questo atto aveva proposto ricorso innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, deducendo il travisamento dei presupposti, per estraneità rispetto all’illecito commesso, il difetto di istruttoria, la violazione dell’art.7 della L. 241/90, infine allegando la conformità urbanistica dell’opera;
in seguito, essendo sopraggiunta la ricordata ordinanza ingiunzione avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria, aveva gravato quest’ultima con ricorso per motivi aggiunti.
La sentenza impugnata ha rigettato il gravame.
Avverso la decisione la parte deduce i seguenti motivi di appello :
1) Error in iudicando et in procedendo per violazione e falsa applicazione del T.U. Edilizia e dell’art. 97 Cost. Difetto di istruttoria. Vizio di motivazione. 2) Error in iudicando et in procedendo. Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990.
2. Benché sia stata ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il comune di Castellammare di Stabia.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato l’illegittimità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ingiunge la demolizione all’Esposito, benché costui sia estraneo all’illecito - che è stato realizzato dalla coniuge, dalla quale è di fatto separato- e risieda in un’abitazione diversa.
Sostiene la parte appellante che il responsabile dell’abuso edilizio e il proprietario del bene sono due soggetti diversi, e che, avendo perduto la materiale disponibilità del bene, in ogni caso non avrebbe potuto ottemperare all’ordine di demolizione ingiunto.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Quanto all’essere l’odierno appellante proprietario, ma non possessore dell’immobile nel momento in cui furono commessi gli abusi contestati, l’adunanza plenaria, con la sentenza n. 9 del 2017, ha affermato – con statuizioni riprese dalla ulteriore decisione dell’organo nomofilattico n.16 del 2023 (che ha esteso il principio al nudo proprietario) - che "gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile (l'estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato".
3.1.2. Per costante giurisprudenza che la citata adunanza plenaria ha definitivamente consolidato, dunque, sul proprietario, anche allorquando non abbia la materiale disponibilità del bene, incombono obblighi di controllo e vigilanza sul bene, che, se omessi, configurano la sua corresponsabilità nella perpetrazione dell’illecito.
Correttamente dunque anche egli va individuato tra i destinatari dell’ordine di ripristino.
3.1.3. Aggiungasi che, essendo stata destinataria dell’ordine di demolizione, la parte appellante va anche ritenuta responsabile della successiva inottemperanza all’ordine, pertanto legittimamente l’ente locale ha sanzionato la sua successiva inerzia con il provvedimento n. 40425/2018- impugnato in primo grado con motivi aggiunti - emesso ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001 che gli ha intimato di pagare 20.000,00 euro.
4. Il secondo motivo d’appello contesta la violazione delle garanzie partecipative nella quale sarebbe incorsa l’amministrazione appellata, che non ha inviato all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ex art.7 della L. n.241 del 1990.
4.1. Il motivo è infondato, perché, ai sensi dell’art.21 octies comma 2 della l. n. 241 del 1990, il contenuto del provvedimento, attesa la natura di atto vincolato che esso presentava, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Invero si tratta di un abuso edilizio di una certa consistenza, (come si rileva anche dalla documentazione fotografica in atti) con destinazione abitativa, realizzato in area urbanisticamente satura (Zona B1 del PRG) e vincolata, sia dal punto di vista paesaggistico, che da quello sismico.
Le segnalate circostanze, pertanto, rendevano doveroso l’intervento ripristinatorio ed escludono che un eventuale apporto partecipativo del privato avrebbe potuto modificare le determinazioni adottate.
5. Conclusivamente l’appello va rigettato. Mancando la costituzione della parte appellata, non vi è a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO