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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC Pappalettera all'esito dell'udienza del 11/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16409/2023 promossa da:
, nato a [...], Brasile) il Parte_1
03.01.1982 (C.F. CPF. ) e residente in [...], n. 215, TA UC (Belo C.F._1
Horizonte – MG) CAP 30350-590;
, nato a [...], Brasile) il Controparte_1
22.04.1984 (C.F. CPF.069.467.596-21) e residente in [...], n. 1046, interno 402, Santo Antonio
(Belo Horizonte – MG) CAP 30330-228; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea COVA del Foro di Bologna, , pec C.F._2 con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, Via M. Email_1 D'Azeglio n. 29
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Nelle note depositate il 26/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 11/12/25, i ricorrenti hanno così precisato le conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che i sig.ri Parte_1
nato a [...], Brasile) il 03.01.1982;
[...] [...]
nato a [...], Brasile) il 22.04.1984 sono Controparte_1 ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_2 civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della pagina 1 di 7 cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 13/12/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. - Persona_1 ovvero ovvero - nato a [...] Persona_1 Persona_2
(RA), il 08 agosto 1874 (doc. 2 ricorso), coniugatosi con in data 05 aprile 1896, poi Controparte_3 emigrato in Brasile, dove aveva vissuto, generando prole e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano
(doc. 4 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dalla unione tra
[...] e è nato, in data 24 maggio 1901, (doc. Persona_1 Persona_3 Persona_4 005), titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano. Il sig. Persona_4 in data 07 giugno 1929, ha contratto matrimonio con (doc. 006), dalla Persona_5 cui unione è nato, in data 09 settembre 1930, (doc. 007), il quale in data 20 Parte_2 settembre 1957 si è sposato con (doc. 008). Dalla unione tra Persona_6 [...] e è nata, in data 20 agosto 1958, Parte_2 Persona_6 Persona_7 (doc. 009), la quale in data 07 ottobre 1980 si è sposata con (doc. 010), dalla cui Persona_8 unione sono nati: 1) in data 03 gennaio 1982, odierno Parte_1 ricorrente (doc. 011), il quale in data 26 luglio 2019 si è sposato con (doc. Persona_9 012); 2) in data 22 aprile 1984, , odierno ricorrente (doc. 013). Controparte_1 Pertanto, ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa iure sanguinis al Persona_1 figlio Il sig. a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza Persona_4 Persona_4 italiana al figlio Il sig. a sua volta, ha trasmesso la Parte_2 Parte_2 cittadinanza italiana alla figlia La sig.ra Persona_7 Persona_7
a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli
[...] Parte_1
(odierno ricorrente) e (odierno ricorrente)».
[...] Controparte_1
Fissata la prima udienza nel giorno 13/12/24 nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, in essa, verificata la notificazione al convenuto a mezzo PEC in data 28/10/2024 e la sua mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia e la causa è stata rinviata al 22/04/2026. Successivamente, affidato nelle more il fascicolo all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di
Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al giorno 11/12/2025, con sua contestuale sostituzione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa viene qui decisa.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 28/10/2024, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato in data 26/11/2025, dunque nel termine assegnato, note a valere in sostituzione dell'udienza del giorno 11/12/2025, precisando le conclusioni come sopra riportate e sulle quali la causa viene ora qui decisa.
pagina 2 di 7
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Brisighella (RA).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero (si veda il file Procure.PDF.p7m depositato in allegato al ricorso introduttivo), autenticate con la dicitura “por authenticidade”, quindi con comparizione fisica davanti a pubblici ufficiali abilitati e previa identificazione dei comparenti da essi compiuta. Tali procure sono state anche regolarmente apostillate e tradotte, con apostille anche delle loro traduzioni e sono, pertanto, valide e conformi ai nostri principi inalienabili, come affermati da plurime decisioni della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite («la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo pagina 3 di 7 il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021,
Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato di aver «inviato in data 18.04.2023 al Consolato di Pt_3 in Belo Horizonte tramite raccomandata a/r (doc. 017) il modulo di richiesta di richiesta di iscrizione nella lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta ai richiedenti i quali non solo non hanno ricevuto alcuna convocazione ma non sono stati nemmeno inserito in una lista di attesa né hanno ricevuto indicazioni su come venirne a conoscenza stante la sospensione della pubblicazione della lista di attesa dal sito nonché stante l'inesistenza proprio di una lista a far data dal 31.12.2017. Posto quindi che, come sopra sottolineato, la lista di attesa è ferma alle richieste formulate entro il 31.12.2017, che al momento della presentazione del presente ricorso, stando al calendario pubblicato dal , Parte_4 sono ancora in corso le convocazioni di coloro che hanno presentato le domande tra il 2013 e il 2017 pagina 4 di 7 senza termine di durata e considerato il numero elevato di domande, relative agli anni precedenti, non ancora evase stante la media dei riconoscimenti annuali, è verosimile presumere un tempo di attesa di almeno 7-8 anni e, conseguentemente, vi è assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti». A documentare tale situazione,
i ricorrenti hanno depositato i documenti dal n. 14 al n. 16 e, con il n. 17, hanno depositato la domanda avanzata in via amministrativa al , per essi territorialmente competente, di Belo Horizonte, Parte_4 senza ottenere alcun riscontro.
Alla luce di ciò, si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Il difensore dei ricorrenti, in sede di prima udienza, ha proceduto a precisare che «nel ricorso, per mero refuso, è stato indicato accanto al cognome della moglie italiana (sposata in ) dell'avo quello di Pt_3
“ ” e che la modificazione (per la sola vocale “o”) del cognome della madre dell'avo come Persona_3 riportato nel certificato negativo di naturalizzazione e in quello di nascita del figlio dello stesso risulta lieve e, comunque, ininfluente in ordine alla esatta identificazione dell'avo alla luce degli ulteriori dati anagrafici e familiari del medesimo. Precisa, infine, che la domanda riguarda una discendenza in via paterna, essendo i passaggi femminili ivi contenuti successivi all'entrata in vigore della Costituzione e che le parti ricorrenti hanno, comunque, provveduto preventivamente ad esperire la via amministrativa, senza, allo stato, ricevere alcuna comunicazione e/o convocazione come documentato in atti».
L'aggiunta ” accanto al cognome è certamente frutto di un refuso, come risulta Persona_3 CP_3 sia dall'annotazione all'atto di nascita dell'avo, sia dall'estratto riassunto del suo matrimonio, mentre del tutto irrilevante che la madre di nel certificato negativo di naturalizzazione del Persona_1 figlio sia indicata come in luogo di Cavina, trattandosi all'evidenza di un mero errore di Per_10 battitura o di trascrizione fonetica, comunque, nel concorso dell'esattezza di tutti gli altri dati, non inficiante la prova della continuità della linea di trasmissione, anche perché all'interno di un certificato non deputato a certificare lo stato di filiazione.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 4 ricorso).
pagina 5 di 7 In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso (sul punto si veda Cass. S.
U. sentenza n. 25317 del 2022)
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta in corrispondenza delle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal capostipite italiano sopra indicato, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
pagina 6 di 7 Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nato a [...], Brasile) il Parte_1
03.01.1982 (C.F. CPF. ) e residente in [...], n. 215, TA UC (Belo C.F._1
Horizonte – MG) CAP 30350-590;
, nato a [...], Brasile) il Controparte_1
22.04.1984 (C.F. CPF.069.467.596-21) e residente in [...], n. 1046, interno 402, Santo Antonio
(Belo Horizonte – MG) CAP 30330-228; ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 16/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa UC Pappalettera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC Pappalettera all'esito dell'udienza del 11/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16409/2023 promossa da:
, nato a [...], Brasile) il Parte_1
03.01.1982 (C.F. CPF. ) e residente in [...], n. 215, TA UC (Belo C.F._1
Horizonte – MG) CAP 30350-590;
, nato a [...], Brasile) il Controparte_1
22.04.1984 (C.F. CPF.069.467.596-21) e residente in [...], n. 1046, interno 402, Santo Antonio
(Belo Horizonte – MG) CAP 30330-228; rappresentati e difesi dall'avv. Andrea COVA del Foro di Bologna, , pec C.F._2 con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, Via M. Email_1 D'Azeglio n. 29
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Nelle note depositate il 26/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 11/12/25, i ricorrenti hanno così precisato le conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che i sig.ri Parte_1
nato a [...], Brasile) il 03.01.1982;
[...] [...]
nato a [...], Brasile) il 22.04.1984 sono Controparte_1 ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_2 civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della pagina 1 di 7 cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 13/12/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. - Persona_1 ovvero ovvero - nato a [...] Persona_1 Persona_2
(RA), il 08 agosto 1874 (doc. 2 ricorso), coniugatosi con in data 05 aprile 1896, poi Controparte_3 emigrato in Brasile, dove aveva vissuto, generando prole e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano
(doc. 4 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dalla unione tra
[...] e è nato, in data 24 maggio 1901, (doc. Persona_1 Persona_3 Persona_4 005), titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano. Il sig. Persona_4 in data 07 giugno 1929, ha contratto matrimonio con (doc. 006), dalla Persona_5 cui unione è nato, in data 09 settembre 1930, (doc. 007), il quale in data 20 Parte_2 settembre 1957 si è sposato con (doc. 008). Dalla unione tra Persona_6 [...] e è nata, in data 20 agosto 1958, Parte_2 Persona_6 Persona_7 (doc. 009), la quale in data 07 ottobre 1980 si è sposata con (doc. 010), dalla cui Persona_8 unione sono nati: 1) in data 03 gennaio 1982, odierno Parte_1 ricorrente (doc. 011), il quale in data 26 luglio 2019 si è sposato con (doc. Persona_9 012); 2) in data 22 aprile 1984, , odierno ricorrente (doc. 013). Controparte_1 Pertanto, ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa iure sanguinis al Persona_1 figlio Il sig. a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza Persona_4 Persona_4 italiana al figlio Il sig. a sua volta, ha trasmesso la Parte_2 Parte_2 cittadinanza italiana alla figlia La sig.ra Persona_7 Persona_7
a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli
[...] Parte_1
(odierno ricorrente) e (odierno ricorrente)».
[...] Controparte_1
Fissata la prima udienza nel giorno 13/12/24 nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, in essa, verificata la notificazione al convenuto a mezzo PEC in data 28/10/2024 e la sua mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia e la causa è stata rinviata al 22/04/2026. Successivamente, affidato nelle more il fascicolo all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di
Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al giorno 11/12/2025, con sua contestuale sostituzione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa viene qui decisa.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 28/10/2024, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato in data 26/11/2025, dunque nel termine assegnato, note a valere in sostituzione dell'udienza del giorno 11/12/2025, precisando le conclusioni come sopra riportate e sulle quali la causa viene ora qui decisa.
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I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Brisighella (RA).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero (si veda il file Procure.PDF.p7m depositato in allegato al ricorso introduttivo), autenticate con la dicitura “por authenticidade”, quindi con comparizione fisica davanti a pubblici ufficiali abilitati e previa identificazione dei comparenti da essi compiuta. Tali procure sono state anche regolarmente apostillate e tradotte, con apostille anche delle loro traduzioni e sono, pertanto, valide e conformi ai nostri principi inalienabili, come affermati da plurime decisioni della
Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite («la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo pagina 3 di 7 il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021,
Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato di aver «inviato in data 18.04.2023 al Consolato di Pt_3 in Belo Horizonte tramite raccomandata a/r (doc. 017) il modulo di richiesta di richiesta di iscrizione nella lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza il quale, ricevute le richieste, non ha fornito alcuna risposta ai richiedenti i quali non solo non hanno ricevuto alcuna convocazione ma non sono stati nemmeno inserito in una lista di attesa né hanno ricevuto indicazioni su come venirne a conoscenza stante la sospensione della pubblicazione della lista di attesa dal sito nonché stante l'inesistenza proprio di una lista a far data dal 31.12.2017. Posto quindi che, come sopra sottolineato, la lista di attesa è ferma alle richieste formulate entro il 31.12.2017, che al momento della presentazione del presente ricorso, stando al calendario pubblicato dal , Parte_4 sono ancora in corso le convocazioni di coloro che hanno presentato le domande tra il 2013 e il 2017 pagina 4 di 7 senza termine di durata e considerato il numero elevato di domande, relative agli anni precedenti, non ancora evase stante la media dei riconoscimenti annuali, è verosimile presumere un tempo di attesa di almeno 7-8 anni e, conseguentemente, vi è assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della autorità consolare, della richiesta presentata dagli odierni ricorrenti». A documentare tale situazione,
i ricorrenti hanno depositato i documenti dal n. 14 al n. 16 e, con il n. 17, hanno depositato la domanda avanzata in via amministrativa al , per essi territorialmente competente, di Belo Horizonte, Parte_4 senza ottenere alcun riscontro.
Alla luce di ciò, si deve ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Il difensore dei ricorrenti, in sede di prima udienza, ha proceduto a precisare che «nel ricorso, per mero refuso, è stato indicato accanto al cognome della moglie italiana (sposata in ) dell'avo quello di Pt_3
“ ” e che la modificazione (per la sola vocale “o”) del cognome della madre dell'avo come Persona_3 riportato nel certificato negativo di naturalizzazione e in quello di nascita del figlio dello stesso risulta lieve e, comunque, ininfluente in ordine alla esatta identificazione dell'avo alla luce degli ulteriori dati anagrafici e familiari del medesimo. Precisa, infine, che la domanda riguarda una discendenza in via paterna, essendo i passaggi femminili ivi contenuti successivi all'entrata in vigore della Costituzione e che le parti ricorrenti hanno, comunque, provveduto preventivamente ad esperire la via amministrativa, senza, allo stato, ricevere alcuna comunicazione e/o convocazione come documentato in atti».
L'aggiunta ” accanto al cognome è certamente frutto di un refuso, come risulta Persona_3 CP_3 sia dall'annotazione all'atto di nascita dell'avo, sia dall'estratto riassunto del suo matrimonio, mentre del tutto irrilevante che la madre di nel certificato negativo di naturalizzazione del Persona_1 figlio sia indicata come in luogo di Cavina, trattandosi all'evidenza di un mero errore di Per_10 battitura o di trascrizione fonetica, comunque, nel concorso dell'esattezza di tutti gli altri dati, non inficiante la prova della continuità della linea di trasmissione, anche perché all'interno di un certificato non deputato a certificare lo stato di filiazione.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 4 ricorso).
pagina 5 di 7 In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso (sul punto si veda Cass. S.
U. sentenza n. 25317 del 2022)
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta in corrispondenza delle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta dal capostipite italiano sopra indicato, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
pagina 6 di 7 Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
, nato a [...], Brasile) il Parte_1
03.01.1982 (C.F. CPF. ) e residente in [...], n. 215, TA UC (Belo C.F._1
Horizonte – MG) CAP 30350-590;
, nato a [...], Brasile) il Controparte_1
22.04.1984 (C.F. CPF.069.467.596-21) e residente in [...], n. 1046, interno 402, Santo Antonio
(Belo Horizonte – MG) CAP 30330-228; ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 16/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa UC Pappalettera
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