Articolo 20 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Articolo 19Articolo 21
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2 febbraio 2000
Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333,
di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento 1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e' abrogata;
b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unita' sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione";
c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" e' soppressa. Nota all'Art. 20:
- Si riporta, l' Art. 7 comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva n. 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento), cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 7. - 1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita' in modo umanitario ed efficace. Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unita' sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione".
Entrata in vigore il 2 febbraio 2000