CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE in persona del presidente, dott. Domenico Bonaretti, che interviene e provvede come giudice monocratico in forza del disposto degli artt. 15 D. Lgs. 150/2011, 84 e 170 DPR
115/2002, nonché degli artt. 281 decies e ss. cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 2990/2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Bianconi e Paolo Giovannelli ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei predetti difensori: ; Email_1
Email_2
RICORRENTE nei confronti del
, in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_2
RESISTENTE - non costituito e con l'intervento del
IC , in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di CP_2
Milano
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 5 Visto il ricorso presentato dalla società in data 29 ottobre 2024; Parte_2
verificata la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza; udita la difesa della ricorrente alle udienze del 18 dicembre 2024 e del 29 gennaio 2025;
premesso che:
- in data 16 ottobre 2014, la Guardia di Finanza, nell'ambito di un procedimento penale per reati tributari a carico del sig. eseguiva il sequestro preventivo, Controparte_3
funzionale alla confisca, di un'imbarcazione di proprietà del predetto, che veniva nominato custode1;
- l'imbarcazione in questione, al momento del sequestro, si trovava presso il cantiere di proprietà della società Cantiere Porto ER s.r.l. - poi divenuta Porto ER RI
s.r.l. - in virtù del contratto di rimessaggio stipulato con il sig. CP_3
- Porto ER RI s.r.l. provvedeva, anche dopo il sequestro, a fornire il servizio di rimessaggio contrattualmente pattuito, maturando così un credito che, nell'ottobre 2019, indicava in euro 91.431,05, oltre Iva;
- a seguito dell'istanza avanzata dalla società per ottenere il pagamento del predetto importo (cfr. doc. 2 ricorrente), la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 28.1.2020, nominava custode e amministratore giudiziario dell'imbarcazione la dott.ssa
[...]
autorizzandola a disporre le necessarie operazioni di stima e di vendita Per_1
dell'imbarcazione e, con il ricavato, a provvedere al pagamento delle spese richieste da
Porto ER RI RL (doc. 3 ricorrente);
- quest'ultima, a seguito di trattative intercorse con l'amministratore giudiziario, si rendeva disponibile ad accettare il pagamento della minor somma di euro 65.000,00 ed emetteva fattura per tale importo, intestandola al sig. (docc. 4 e 5 ricorrente); Controparte_3
- successivamente, intervenuta la prescrizione dei reati contestati al la sezione IV CP_3
Penale di questa Corte, con ordinanza 9.4.2024, autorizzava l'amministratore giudiziario 1 Per quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 3), a seguito del sequestro, nei confronti del sig. è stata disposta la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 di beni sequestrati fino alla CP_3 concorrenza del profitto di reati tributari per euro 2.280.960 (di cui euro 332.000,00 per beni mobili registrati). pagina 2 di 5 a versare l'intero corrispettivo della vendita dell'imbarcazione a favore del CP_3
osservando che la prescrizione del reato – maturata dopo l'autorizzazione alla vendita, ma prima dell'asta e aggiudicazione della barca – escludeva la possibilità di imputare al i costi del mantenimento dell'imbarcazione; CP_3
- a fronte di ciò, la società, in data 14.5.2024, proponeva istanza affinché venisse liquidato,
a carico dell'Erario e in suo favore, l'importo concordato con l'amministratore giudiziario di euro 65.000,00, ma il collegio della sezione IV Penale di questa Corte, con decreto 20.6.2024, liquidava alla società Porto ER RI s.r.l. il minore importo di euro 10.216,54, oltre Iva, così determinato sulla base delle tariffe normativamente previste per il calcolo dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro
(d.m. Ministero della Giustizia n. 265/2006 emanato ai sensi dell'art. 59 DPR 115/2002); rilevato che:
- la società lamenta l'erroneità del decreto impugnato e ne chiede la revoca/annullamento per avere il collegio della Sezione IV Penale:
a. omesso di rilevare che la fonte del credito azionato è di natura contrattuale (i.e. il contratto di rimessaggio in essere tra la società e il sin dal 2014); CP_3
b. liquidato alla società l'importo di euro 10.216,54 - in luogo di euro 65.000,00 - applicando le succitate tariffe sull'erroneo presupposto che la società fosse custode dell'imbarcazione; ritenuto che:
- come esposto dalla stessa ricorrente, effettivamente:
a. le ragioni creditorie della Porto ER RI s.r.l. trovano fondamento nel contratto di rimessaggio sottoscritto dalla società con il sig. Controparte_3
b. dal momento che la società non è mai stata nominata custode dell'imbarcazione (custodi infatti erano stati il sig. sino al 2020 e successivamente la CP_3
dott.ssa che non ha mai disdettato il risalente contratto di rimessaggio), risulta Per_1
erronea nel caso di specie la liquidazione effettuata con il decreto impugnato, non potendo trovare applicazione le tariffe previste ex lege per la determinazione dei compensi del custode di beni sottoposti a sequestro;
pagina 3 di 5 - ciò posto, proprio le circostanze addotte dalla ricorrente non possono che condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'istanza di pagamento avanzata dalla società in data 14.5.2024 per carenza di legittimazione attiva.
Invero, il procedimento avviato dalla Porto ER RI s.r.l. e definito con il decreto di pagamento qui impugnato, è quello disciplinato dal Testo unico spese di giustizia per gli onorari degli ausiliari del giudice (v. artt. 83 e 84 dpr 115/2002), che consente a questi ultimi, a fronte dell'attività svolta per adempiere all'incarico affidato, di ottenere il pagamento delle dovute spettanze (spettanze che, per quanto concerne il custode di un bene sottoposto a sequestro, sono appunto determinate sulla base delle tariffe di cui al citato d.m. Ministero della Giustizia n. 265/2006). Ma nella fattispecie, dal momento che Porto ER RI s.r.l. non risulta essere stata - secondo quanto ripetutamente affermato ed ammesso dalla stessa ricorrente - la custode dell'imbarcazione di proprietà del nel periodo CP_3
intercorso tra il 2014 e il 2024, non può ritenersi legittimata a ottenere, almeno in questa sede, il pagamento della somma richiesta;
- in sostanza, dal momento che il credito della società ricorrente ha natura contrattuale,
Porto ER RI s.r.l. potrà far valere le proprie ragioni soltanto promuovendo, nei confronti del/dei soggetto/i legittimati passivamente, un autonomo giudizio ordinario di cognizione per il pagamento di quanto dovuto a titolo di spese di rimessaggio;
- le considerazioni tutte sopra svolte giustificano le seguenti conclusioni:
a. il ricorso svolto da va rigettato;
CP_1 Parte_1
b. deve in ogni caso revocarsi il decreto di pagamento emesso dalla sezione IV
Penale di questa Corte, non potendosi, come detto, riconoscere alcuna indennità di custodia alla società odierna ricorrente;
- nulla sulle spese, state la mancata costituzione del;
CP_2
- l'accertata mancanza della qualità di custode in capo all'odierna ricorrente induce questa
Corte a ritenere che il decreto di liquidazione qui impugnato non abbia natura giurisdizionale, ma amministrativa, con la conseguenza che non è dovuto l'importo pagina 4 di 5 aggiuntivo pari al doppio del contributo unificato previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 115/2002.
P Q M
- respinge il ricorso avanzato da Porto ER RI s.r.l.;
- revoca il decreto di pagamento emesso dalla Sezione IV Penale della Corte d'Appello di
Milano in data 20.6.2024;
- nulla sulle spese.
Milano, 13 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE in persona del presidente, dott. Domenico Bonaretti, che interviene e provvede come giudice monocratico in forza del disposto degli artt. 15 D. Lgs. 150/2011, 84 e 170 DPR
115/2002, nonché degli artt. 281 decies e ss. cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale 2990/2024, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Bianconi e Paolo Giovannelli ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei predetti difensori: ; Email_1
Email_2
RICORRENTE nei confronti del
, in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_2
RESISTENTE - non costituito e con l'intervento del
IC , in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di CP_2
Milano
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali pagina 1 di 5 Visto il ricorso presentato dalla società in data 29 ottobre 2024; Parte_2
verificata la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza; udita la difesa della ricorrente alle udienze del 18 dicembre 2024 e del 29 gennaio 2025;
premesso che:
- in data 16 ottobre 2014, la Guardia di Finanza, nell'ambito di un procedimento penale per reati tributari a carico del sig. eseguiva il sequestro preventivo, Controparte_3
funzionale alla confisca, di un'imbarcazione di proprietà del predetto, che veniva nominato custode1;
- l'imbarcazione in questione, al momento del sequestro, si trovava presso il cantiere di proprietà della società Cantiere Porto ER s.r.l. - poi divenuta Porto ER RI
s.r.l. - in virtù del contratto di rimessaggio stipulato con il sig. CP_3
- Porto ER RI s.r.l. provvedeva, anche dopo il sequestro, a fornire il servizio di rimessaggio contrattualmente pattuito, maturando così un credito che, nell'ottobre 2019, indicava in euro 91.431,05, oltre Iva;
- a seguito dell'istanza avanzata dalla società per ottenere il pagamento del predetto importo (cfr. doc. 2 ricorrente), la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 28.1.2020, nominava custode e amministratore giudiziario dell'imbarcazione la dott.ssa
[...]
autorizzandola a disporre le necessarie operazioni di stima e di vendita Per_1
dell'imbarcazione e, con il ricavato, a provvedere al pagamento delle spese richieste da
Porto ER RI RL (doc. 3 ricorrente);
- quest'ultima, a seguito di trattative intercorse con l'amministratore giudiziario, si rendeva disponibile ad accettare il pagamento della minor somma di euro 65.000,00 ed emetteva fattura per tale importo, intestandola al sig. (docc. 4 e 5 ricorrente); Controparte_3
- successivamente, intervenuta la prescrizione dei reati contestati al la sezione IV CP_3
Penale di questa Corte, con ordinanza 9.4.2024, autorizzava l'amministratore giudiziario 1 Per quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. 3), a seguito del sequestro, nei confronti del sig. è stata disposta la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 di beni sequestrati fino alla CP_3 concorrenza del profitto di reati tributari per euro 2.280.960 (di cui euro 332.000,00 per beni mobili registrati). pagina 2 di 5 a versare l'intero corrispettivo della vendita dell'imbarcazione a favore del CP_3
osservando che la prescrizione del reato – maturata dopo l'autorizzazione alla vendita, ma prima dell'asta e aggiudicazione della barca – escludeva la possibilità di imputare al i costi del mantenimento dell'imbarcazione; CP_3
- a fronte di ciò, la società, in data 14.5.2024, proponeva istanza affinché venisse liquidato,
a carico dell'Erario e in suo favore, l'importo concordato con l'amministratore giudiziario di euro 65.000,00, ma il collegio della sezione IV Penale di questa Corte, con decreto 20.6.2024, liquidava alla società Porto ER RI s.r.l. il minore importo di euro 10.216,54, oltre Iva, così determinato sulla base delle tariffe normativamente previste per il calcolo dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro
(d.m. Ministero della Giustizia n. 265/2006 emanato ai sensi dell'art. 59 DPR 115/2002); rilevato che:
- la società lamenta l'erroneità del decreto impugnato e ne chiede la revoca/annullamento per avere il collegio della Sezione IV Penale:
a. omesso di rilevare che la fonte del credito azionato è di natura contrattuale (i.e. il contratto di rimessaggio in essere tra la società e il sin dal 2014); CP_3
b. liquidato alla società l'importo di euro 10.216,54 - in luogo di euro 65.000,00 - applicando le succitate tariffe sull'erroneo presupposto che la società fosse custode dell'imbarcazione; ritenuto che:
- come esposto dalla stessa ricorrente, effettivamente:
a. le ragioni creditorie della Porto ER RI s.r.l. trovano fondamento nel contratto di rimessaggio sottoscritto dalla società con il sig. Controparte_3
b. dal momento che la società non è mai stata nominata custode dell'imbarcazione (custodi infatti erano stati il sig. sino al 2020 e successivamente la CP_3
dott.ssa che non ha mai disdettato il risalente contratto di rimessaggio), risulta Per_1
erronea nel caso di specie la liquidazione effettuata con il decreto impugnato, non potendo trovare applicazione le tariffe previste ex lege per la determinazione dei compensi del custode di beni sottoposti a sequestro;
pagina 3 di 5 - ciò posto, proprio le circostanze addotte dalla ricorrente non possono che condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'istanza di pagamento avanzata dalla società in data 14.5.2024 per carenza di legittimazione attiva.
Invero, il procedimento avviato dalla Porto ER RI s.r.l. e definito con il decreto di pagamento qui impugnato, è quello disciplinato dal Testo unico spese di giustizia per gli onorari degli ausiliari del giudice (v. artt. 83 e 84 dpr 115/2002), che consente a questi ultimi, a fronte dell'attività svolta per adempiere all'incarico affidato, di ottenere il pagamento delle dovute spettanze (spettanze che, per quanto concerne il custode di un bene sottoposto a sequestro, sono appunto determinate sulla base delle tariffe di cui al citato d.m. Ministero della Giustizia n. 265/2006). Ma nella fattispecie, dal momento che Porto ER RI s.r.l. non risulta essere stata - secondo quanto ripetutamente affermato ed ammesso dalla stessa ricorrente - la custode dell'imbarcazione di proprietà del nel periodo CP_3
intercorso tra il 2014 e il 2024, non può ritenersi legittimata a ottenere, almeno in questa sede, il pagamento della somma richiesta;
- in sostanza, dal momento che il credito della società ricorrente ha natura contrattuale,
Porto ER RI s.r.l. potrà far valere le proprie ragioni soltanto promuovendo, nei confronti del/dei soggetto/i legittimati passivamente, un autonomo giudizio ordinario di cognizione per il pagamento di quanto dovuto a titolo di spese di rimessaggio;
- le considerazioni tutte sopra svolte giustificano le seguenti conclusioni:
a. il ricorso svolto da va rigettato;
CP_1 Parte_1
b. deve in ogni caso revocarsi il decreto di pagamento emesso dalla sezione IV
Penale di questa Corte, non potendosi, come detto, riconoscere alcuna indennità di custodia alla società odierna ricorrente;
- nulla sulle spese, state la mancata costituzione del;
CP_2
- l'accertata mancanza della qualità di custode in capo all'odierna ricorrente induce questa
Corte a ritenere che il decreto di liquidazione qui impugnato non abbia natura giurisdizionale, ma amministrativa, con la conseguenza che non è dovuto l'importo pagina 4 di 5 aggiuntivo pari al doppio del contributo unificato previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 115/2002.
P Q M
- respinge il ricorso avanzato da Porto ER RI s.r.l.;
- revoca il decreto di pagamento emesso dalla Sezione IV Penale della Corte d'Appello di
Milano in data 20.6.2024;
- nulla sulle spese.
Milano, 13 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 5 di 5