Articolo 2 della Legge 13 agosto 1957, n. 798
Articolo 1Articolo 3
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24 settembre 1957
Art. 2.
In deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
Entrata in vigore il 24 settembre 1957