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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 19/12/2024, svoltasi in modalità cartolare e promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bagheria nella Via Paolo Borsellino n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenza
Scardina, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Misilmeri (PA) via G.le G. Sucato n° 65, presso lo studio dell' Avv. Vito
Di Pisa, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte sostitutive per l'udienza del 19.12.2024, al contenuto delle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/12/2022 e ritualmente notificato, ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , nel comune di Bagheria (PA) in data 19.06.1997, regolarmente registrato CP_1 con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Bagheria al n.60, Parte II, Serie A, Anno 1997, dal quale sono nati quattro figli: nato a [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni economicamente autosufficienti;
Per_3
, nato a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
[...]
e , nata a [...] l'[...]. Persona_4
Il resistente si è costituito in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di stato ed insistendo nelle altre domande formulate in seno alla memoria difensiva.
Con note scritte per l'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
Con sentenza parziale n. 669/2024, pubblicata in data 7.5.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, con separata ordinanza, sono stati concessi i termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c., avendone le parti fatto espressa richiesta.
Con ordinanza del 15.11.2024 il G.I., preso atto della maggiore età di tutti i figli della coppia e stante l'assenza di istanze istruttorie, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., prevedendo: “Onere da parte del Sig. di corrispondere, in favore della resistente, a CP_1 titolo di mantenimento dei figli maggiorenni e , la somma di euro 200,00, (di cui euro Per_5 Per_3
100,00 per ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; Compensazione delle spese di lite”.
All'udienza di cui in epigrafe i procuratori delle parti hanno dichiarato la volontà dei rispettivi assistiti di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ed hanno precisato le proprie conclusioni congiunte, rinunciando ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione senza termini, nonché trasmessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto in punto di fatto e rilevato che, con sentenza non definitiva n. 669/2024, pubblicata in data
7.5.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, è necessario pronunciarsi sulle ulteriori domande.
A riguardo si rileva che le parti hanno concluso all'udienza indicata in epigrafe, riportandosi alle condizioni proposte dal G.I. con ordinanza del 15.11.2024, riguardanti il solo onere di mantenimento dei due figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, posto a carico Per_5 Per_3 del resistente, da intendersi in questa sede ripetute e trascritte”.
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative, né all'interesse della prole, appare opportuno che i rapporti tra le parti siano regolati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese di lite, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e facendo seguito alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 669/2024, pubblicata in data 7.5.2024, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nella proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 15.11.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
30.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott. ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 19/12/2024, svoltasi in modalità cartolare e promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bagheria nella Via Paolo Borsellino n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenza
Scardina, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Misilmeri (PA) via G.le G. Sucato n° 65, presso lo studio dell' Avv. Vito
Di Pisa, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte sostitutive per l'udienza del 19.12.2024, al contenuto delle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/12/2022 e ritualmente notificato, ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , nel comune di Bagheria (PA) in data 19.06.1997, regolarmente registrato CP_1 con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Bagheria al n.60, Parte II, Serie A, Anno 1997, dal quale sono nati quattro figli: nato a [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni economicamente autosufficienti;
Per_3
, nato a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente,
[...]
e , nata a [...] l'[...]. Persona_4
Il resistente si è costituito in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di stato ed insistendo nelle altre domande formulate in seno alla memoria difensiva.
Con note scritte per l'udienza del 20.3.2024 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
Con sentenza parziale n. 669/2024, pubblicata in data 7.5.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, con separata ordinanza, sono stati concessi i termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c., avendone le parti fatto espressa richiesta.
Con ordinanza del 15.11.2024 il G.I., preso atto della maggiore età di tutti i figli della coppia e stante l'assenza di istanze istruttorie, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., prevedendo: “Onere da parte del Sig. di corrispondere, in favore della resistente, a CP_1 titolo di mantenimento dei figli maggiorenni e , la somma di euro 200,00, (di cui euro Per_5 Per_3
100,00 per ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; Compensazione delle spese di lite”.
All'udienza di cui in epigrafe i procuratori delle parti hanno dichiarato la volontà dei rispettivi assistiti di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ed hanno precisato le proprie conclusioni congiunte, rinunciando ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione senza termini, nonché trasmessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto in punto di fatto e rilevato che, con sentenza non definitiva n. 669/2024, pubblicata in data
7.5.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, è necessario pronunciarsi sulle ulteriori domande.
A riguardo si rileva che le parti hanno concluso all'udienza indicata in epigrafe, riportandosi alle condizioni proposte dal G.I. con ordinanza del 15.11.2024, riguardanti il solo onere di mantenimento dei due figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, posto a carico Per_5 Per_3 del resistente, da intendersi in questa sede ripetute e trascritte”.
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie all'ordine pubblico, a norme imperative, né all'interesse della prole, appare opportuno che i rapporti tra le parti siano regolati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese di lite, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e facendo seguito alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 669/2024, pubblicata in data 7.5.2024, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nella proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 15.11.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
30.12.2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti