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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/05/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9159/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Eleuteri;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Oggetto: Ricongiungimento familiare (art.30 TUI)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art art 281 sexies u.c. cpc e 281duodecies cpc
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 30 D. Lgs. 286/1998 depositato in data 26.07.2023,
, nato in [...] il [...], ha impugnato il decreto del Questore di Pisa del Parte_1
20.03.2023 (doc. 1) e rubricato al n. Cat. A 12.2023/immig.prot.nr. 12, con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, su istanza presentata dal ricorrente in data 01.07.2022, rigettata in data 20.03.2023 e notificata il 19.07.2023.
Espone il ricorrente di avere a suo tempo ottenuto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, per il ricongiungimento con i propri figli, entrambi residenti in Italia, , Persona_1 nato in [...] il [...] e nato in [...] il [...], talché la sussistenza Parte_2 dei requisiti per il rilascio del permesso era già stata verificata al momento del primo rilascio, non comprendendosi quindi i motivi del rigetto del rinnovo. Viceversa, sostiene il ricorrente, al momento in cui è stata proposta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, il Questore avrebbe dovuto solamente limitarsi a verificare la sussistenza dei prescritti requisiti richiesti dalla legge, e cioè il rapporto di parentela o coniugio esistente in quanto trattasi di padre e di figli, la disponibilità di un alloggio e di un reddito sufficiente.
Lamenta quindi che il Questore abbia errato nel negare i presupposti del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla base dei seguenti elementi: (a) non dimostrata vivenza a carico del pagina 1 di 4 figlio come previsto dall'art. 29, c. 1 lett. d) del T.U.I.; (b) non dimostrazione della Parte_2 condizione economica del Paese di origine, come previsto dall'art. 6, c. 1 lett. f) del D.P.R. 31.08.1999
n. 394; (c) non dimostrazione della mancanza di altri figli nel Paese di origine in grado di provvedere a lui.
Replica il ricorrente che la vivenza a carico è un requisito necessario per il rilascio, ma non per il rinnovo. Lo stesso dicasi per la documentazione relativa alla condizione economica nel Paese di origine, richiesta, ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. f) del D.P.R. 394/1999, solo ai fini del rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare, peraltro già concesso al momento della domanda iniziale.
La prova della mancanza di un terzo figlio, ipoteticamente ancora residente in Albania (oltre ai due residenti in Italia e risultanti dal certificato di stato di famiglia prodotto), si afferma quindi come diabolica e non ammissibile.
La motivazione del provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, viola il diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare, nonché l'art. 8 della CEDU, nonché il principio di non respingimento, poiché laddove venisse espulso e rinviato in Albania, in considerazione della precaria situazione della madrepatria, dalla quale derivano limitazioni sociali, culturali e economiche, che li esporrebbe a condizioni di vulnerabilità.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, sia annullato il provvedimento impugnato di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Con ordinanza del 11/09/2023, il Giudice ha sospeso il provvedimento impugnato, rinviando per la trattazione e la discussione del ricorso.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, resistendo al Controparte_1 ricorso di cui chiede il rigetto, così argomentando: (1) ha fatto ingresso in Italia in Parte_1 data 05.11.2019 dalla frontiera di Bari, ottenendo permesso di soggiorno dalla Questura di Cuneo per motivi familiari della validità di due anni, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c del D. lgs. 286/98, in quanto fratello convivente del cittadino italiano nato in [...] il [...] e Persona_2 residente a [...]. Alla scadenza del primo permesso di soggiorno, CP_ chiedeva il rinnovo all'Ufficio Immigrazione di sempre per motivi familiari, al fine di attuare coesione familiare con il figlio nato in [...] il [...], residente a [...], titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato;
(2) pertanto, essendo cambiato il familiare di riferimento per la richiesta di permesso, sarebbero da riconsiderare anche i parametri di valutazione. In particolare, il requisito di "genitore a carico" nel paese di origine costituisce il presupposto per il rilascio di tale permesso di soggiorno, come previsto dall'art. 29 comma I lettera d T.U.I.: in sintesi, il ricorrente non deve godere nel proprio paese di redditi sufficienti al proprio sostentamento e, inoltre, deve dimostrare di essere a carico del figlio che vive in Italia;
(3) una volta poi ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, il titolare può svolgere attività lavorativa, la quale però non costituisce giustificazione, di per sé, al fine dell'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. A seguito della comparizione delle parti all'udienza del 09/04/2024, parte ricorrente ha replicato con note autorizzate.
Seguivano una serie di rinvii e produzioni documentali, dell'istruttoria all'esito dell'udienza del
6/5/2025, sulle conclusioni del ricorrente conformi all'atto introduttivo, la causa è stata discussa in pagina 2 di 4 udienza ex art 281 duodecies cpc e trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc u.c. con termine di 30 gg per deposito della sentenza.
2. Il quadro normativo
Osserva preliminarmente il Giudice, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata secondo il rito semplificato a decisione monocratica di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. e 19 ter D.Lvo
150/2011, in ragione delle norme procedimentali vigenti.
Nel merito, la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sui disposti di cui agli artt. 29, comma 1 lettera d) TUI e 30, comma 1, lett. c)
TUI, secondo cui “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: … d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute” e “ … il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: …
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari”.
3. La decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta sono ravvisabili i presupposti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI.
Si rileva infatti come il ricorrente abbia dimostrato i requisiti normativi necessari per l'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto. In relazione al requisito della vivenza a carico, la documentazione prodotta e l'esito della comparizione delle parti e della deposizione del figlio da tempo residente in Italia, abbiano Pt_2 raggiunto un contenuto probatorio sufficiente. Va premesso che il D.Lgs. 286/98 non stabilisce un ordine di preferenza probatoria (se solo documentale, o anche orale e logica). Nello specifico, come risulta dalla deposizione resa all'udienza del 09.04.2024 dal figlio ricongiungente Parte_2 appare confermato che lo stesso ha mantenuto in Albania il padre, sin dal momento in cui ha stabilizzato la propria posizione sul territorio, mediante il reperimento di varie attività lavorative via via più stabili. Ciò trova conferma anche nella documentazione prodotta (in allegato a note del 10/04 e
17/04/2024), da cui emerge che il figlio, nell'anno 2023, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato di una ditta, Logi 83 Srl di Prato (con reddito netto di oltre 12.000,00 annui, cfr. CUD), mentre risulta contratto di locazione a nome del fratello maggiore, , avente ad Persona_1 oggetto l'appartamento di Buti (Pi), ove vivono e risultano anagraficamente residenti i due fratelli insieme con il padre. Pt_2
Appare quindi consequenziale desumere che che è celibe e non ha legami in Italia – se Pt_2 non appunto quelli con il fratello che lo ha raggiunto – abbia svolto, nel passato, se non anche nell'attualità, attività lavorativa per poter mantenere il padre, mentre questi era ancora in Albania.
Non ultimo, va preso in considerazione il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., talché il decreto di rigetto avrebbe l'effetto di separare una famiglia già di fatto coesa, in violazione del rispetto dell'unità familiare e delle formazioni sociali, pagina 3 di 4 tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, della dimostrata flebilità di legami familiari, culturali o sociali con l'Albania, nonché infine della integrazione nel territorio italiano del ricorrente, che già ha goduto di permesso di soggiorno biennale ed è socio di Manuela Soc. Coop. A.R.L., con la quale ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 16.09.2022 (produzione del 01/10/2024), quindi evidentemente in grado di sostenersi, non pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Detto quanto sopra, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dei requisiti per la coesione familiare: nella ricorrenza, pertanto, dei presupposti di cui agli artt. 29 e 30 TUI, riconosciuto al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, considerato che la piena esplicazione dei presupposti comprovanti il diritto azionato dalla ricorrente è emersa nella presente fase giudiziale, impugnativa del precedente procedimento amministrativo, appare quindi giustificata l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Il ricorrente ha chiesto liquidazione dei compensi a gratuito patrocinio, sulla richiesta si provvede con separato provvedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
1) Annulla il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, rubricato al n. Cat. A 12.2023/immig.prot.nr. 12, su istanza presentata dal ricorrente CP_
in data 01.07.2022; di conseguenza ordina alla Questura di il Parte_1 rinnovo del permesso richiesto dal ricorrente per motivi familiari per coesione con il figlio
Parte_2
2) Spese compensate;
3) Rimette a separato decreto la decisione in merito alla liquidazione ex art 83 TUSG.
Firenze, 30.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.9159/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Eleuteri;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Oggetto: Ricongiungimento familiare (art.30 TUI)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art art 281 sexies u.c. cpc e 281duodecies cpc
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 30 D. Lgs. 286/1998 depositato in data 26.07.2023,
, nato in [...] il [...], ha impugnato il decreto del Questore di Pisa del Parte_1
20.03.2023 (doc. 1) e rubricato al n. Cat. A 12.2023/immig.prot.nr. 12, con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, su istanza presentata dal ricorrente in data 01.07.2022, rigettata in data 20.03.2023 e notificata il 19.07.2023.
Espone il ricorrente di avere a suo tempo ottenuto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, per il ricongiungimento con i propri figli, entrambi residenti in Italia, , Persona_1 nato in [...] il [...] e nato in [...] il [...], talché la sussistenza Parte_2 dei requisiti per il rilascio del permesso era già stata verificata al momento del primo rilascio, non comprendendosi quindi i motivi del rigetto del rinnovo. Viceversa, sostiene il ricorrente, al momento in cui è stata proposta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, il Questore avrebbe dovuto solamente limitarsi a verificare la sussistenza dei prescritti requisiti richiesti dalla legge, e cioè il rapporto di parentela o coniugio esistente in quanto trattasi di padre e di figli, la disponibilità di un alloggio e di un reddito sufficiente.
Lamenta quindi che il Questore abbia errato nel negare i presupposti del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla base dei seguenti elementi: (a) non dimostrata vivenza a carico del pagina 1 di 4 figlio come previsto dall'art. 29, c. 1 lett. d) del T.U.I.; (b) non dimostrazione della Parte_2 condizione economica del Paese di origine, come previsto dall'art. 6, c. 1 lett. f) del D.P.R. 31.08.1999
n. 394; (c) non dimostrazione della mancanza di altri figli nel Paese di origine in grado di provvedere a lui.
Replica il ricorrente che la vivenza a carico è un requisito necessario per il rilascio, ma non per il rinnovo. Lo stesso dicasi per la documentazione relativa alla condizione economica nel Paese di origine, richiesta, ai sensi dell'art. 6, c. 1 lett. f) del D.P.R. 394/1999, solo ai fini del rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare, peraltro già concesso al momento della domanda iniziale.
La prova della mancanza di un terzo figlio, ipoteticamente ancora residente in Albania (oltre ai due residenti in Italia e risultanti dal certificato di stato di famiglia prodotto), si afferma quindi come diabolica e non ammissibile.
La motivazione del provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, viola il diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare, nonché l'art. 8 della CEDU, nonché il principio di non respingimento, poiché laddove venisse espulso e rinviato in Albania, in considerazione della precaria situazione della madrepatria, dalla quale derivano limitazioni sociali, culturali e economiche, che li esporrebbe a condizioni di vulnerabilità.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, sia annullato il provvedimento impugnato di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Con ordinanza del 11/09/2023, il Giudice ha sospeso il provvedimento impugnato, rinviando per la trattazione e la discussione del ricorso.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, resistendo al Controparte_1 ricorso di cui chiede il rigetto, così argomentando: (1) ha fatto ingresso in Italia in Parte_1 data 05.11.2019 dalla frontiera di Bari, ottenendo permesso di soggiorno dalla Questura di Cuneo per motivi familiari della validità di due anni, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c del D. lgs. 286/98, in quanto fratello convivente del cittadino italiano nato in [...] il [...] e Persona_2 residente a [...]. Alla scadenza del primo permesso di soggiorno, CP_ chiedeva il rinnovo all'Ufficio Immigrazione di sempre per motivi familiari, al fine di attuare coesione familiare con il figlio nato in [...] il [...], residente a [...], titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato;
(2) pertanto, essendo cambiato il familiare di riferimento per la richiesta di permesso, sarebbero da riconsiderare anche i parametri di valutazione. In particolare, il requisito di "genitore a carico" nel paese di origine costituisce il presupposto per il rilascio di tale permesso di soggiorno, come previsto dall'art. 29 comma I lettera d T.U.I.: in sintesi, il ricorrente non deve godere nel proprio paese di redditi sufficienti al proprio sostentamento e, inoltre, deve dimostrare di essere a carico del figlio che vive in Italia;
(3) una volta poi ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, il titolare può svolgere attività lavorativa, la quale però non costituisce giustificazione, di per sé, al fine dell'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. A seguito della comparizione delle parti all'udienza del 09/04/2024, parte ricorrente ha replicato con note autorizzate.
Seguivano una serie di rinvii e produzioni documentali, dell'istruttoria all'esito dell'udienza del
6/5/2025, sulle conclusioni del ricorrente conformi all'atto introduttivo, la causa è stata discussa in pagina 2 di 4 udienza ex art 281 duodecies cpc e trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc u.c. con termine di 30 gg per deposito della sentenza.
2. Il quadro normativo
Osserva preliminarmente il Giudice, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata secondo il rito semplificato a decisione monocratica di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. e 19 ter D.Lvo
150/2011, in ragione delle norme procedimentali vigenti.
Nel merito, la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sui disposti di cui agli artt. 29, comma 1 lettera d) TUI e 30, comma 1, lett. c)
TUI, secondo cui “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: … d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute” e “ … il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: …
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari”.
3. La decisione.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta sono ravvisabili i presupposti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI.
Si rileva infatti come il ricorrente abbia dimostrato i requisiti normativi necessari per l'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto. In relazione al requisito della vivenza a carico, la documentazione prodotta e l'esito della comparizione delle parti e della deposizione del figlio da tempo residente in Italia, abbiano Pt_2 raggiunto un contenuto probatorio sufficiente. Va premesso che il D.Lgs. 286/98 non stabilisce un ordine di preferenza probatoria (se solo documentale, o anche orale e logica). Nello specifico, come risulta dalla deposizione resa all'udienza del 09.04.2024 dal figlio ricongiungente Parte_2 appare confermato che lo stesso ha mantenuto in Albania il padre, sin dal momento in cui ha stabilizzato la propria posizione sul territorio, mediante il reperimento di varie attività lavorative via via più stabili. Ciò trova conferma anche nella documentazione prodotta (in allegato a note del 10/04 e
17/04/2024), da cui emerge che il figlio, nell'anno 2023, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato di una ditta, Logi 83 Srl di Prato (con reddito netto di oltre 12.000,00 annui, cfr. CUD), mentre risulta contratto di locazione a nome del fratello maggiore, , avente ad Persona_1 oggetto l'appartamento di Buti (Pi), ove vivono e risultano anagraficamente residenti i due fratelli insieme con il padre. Pt_2
Appare quindi consequenziale desumere che che è celibe e non ha legami in Italia – se Pt_2 non appunto quelli con il fratello che lo ha raggiunto – abbia svolto, nel passato, se non anche nell'attualità, attività lavorativa per poter mantenere il padre, mentre questi era ancora in Albania.
Non ultimo, va preso in considerazione il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., talché il decreto di rigetto avrebbe l'effetto di separare una famiglia già di fatto coesa, in violazione del rispetto dell'unità familiare e delle formazioni sociali, pagina 3 di 4 tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, della dimostrata flebilità di legami familiari, culturali o sociali con l'Albania, nonché infine della integrazione nel territorio italiano del ricorrente, che già ha goduto di permesso di soggiorno biennale ed è socio di Manuela Soc. Coop. A.R.L., con la quale ha stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 16.09.2022 (produzione del 01/10/2024), quindi evidentemente in grado di sostenersi, non pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Detto quanto sopra, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dei requisiti per la coesione familiare: nella ricorrenza, pertanto, dei presupposti di cui agli artt. 29 e 30 TUI, riconosciuto al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, considerato che la piena esplicazione dei presupposti comprovanti il diritto azionato dalla ricorrente è emersa nella presente fase giudiziale, impugnativa del precedente procedimento amministrativo, appare quindi giustificata l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Il ricorrente ha chiesto liquidazione dei compensi a gratuito patrocinio, sulla richiesta si provvede con separato provvedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
1) Annulla il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, rubricato al n. Cat. A 12.2023/immig.prot.nr. 12, su istanza presentata dal ricorrente CP_
in data 01.07.2022; di conseguenza ordina alla Questura di il Parte_1 rinnovo del permesso richiesto dal ricorrente per motivi familiari per coesione con il figlio
Parte_2
2) Spese compensate;
3) Rimette a separato decreto la decisione in merito alla liquidazione ex art 83 TUSG.
Firenze, 30.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
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