CA
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2407/2024 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. OJETTI LUCIANO;
E
(11396331008) Controparte_1
Avv. FREDDI FABIO
OGGETTO
Reclamo avverso decreto ex art 50 CCII emesso dal Tribunale di Roma in r.g.
910-1/2023, in data 3 aprile 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso il decreto in oggetto che Parte_1
aveva respinto la domanda di assoggettamento a liquidazione giudiziale della
Controparte_1
1 Si è costituita in giudizio la società reclamata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il reclamo è fondato.
Rilievo dirimente hanno i seguenti elementi:
A. Un debito portato da sentenza del Tribunale di Roma che ha respinto opposizione al decreto ingiuntivo che imponeva alla società il pagamento di circa
€ 270.000,00 che non sembra essere stata neppure appellata.
Non solo non emergevano ragioni per non ottemperare alla statuizione giudiziaria in difetto di provvedimenti di sospensione, ma anche , a volere valutare, il che non sarebbe necessario, le ragioni prospettate in sede penale queste non hanno avuto alcun utile seguito essendo stata richiesta l'archiviazione del procedimento penale.
Il credito vantato dal reclamante è pertanto certo, liquido, esigibile, portato da sentenza.
Le complesse vicende che in ipotesi avrebbero potuto essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del non sono idonee Pt_1
a giustificare il protrarsi dell'inadempimento.
B. La circostanza che alcuni indici patrimoniali siano positivi ( regolarità del
DURC, per un numero esiguo di dipendenti , estinzione di modeste posizioni debitorie verso due istituti di credito, ), a fronte di una perdita di esercizio del
30.9.2023 di € 104.460,00, il notevole decremento dei ricavi ( da € 304.000,00 circa del 2022, a € 79.600,00 del 2023, l'incertezza del valore effettivo di indefinite immobilizzazioni immateriali appostate in bilancio per € 1.201.725,00,
l'esistenza di debiti esigibili entro l'anno come risulta dal bilancio di € 800.000, cui non è chiaro come la reclamata intenda fare fronte, il protrarsi dell'inadempimento posto a base dell'istanza del reclamante , perfino l'assenza di risorse per procedere all'adempimento di una obbligazione derivante da sentenza
2 e le stesse paventate difficoltà di sfruttamento dei diritti cinematografici sono indici di una incapacità strutturale dell'impresa che integra lo stato di insolvenza.
Va pertanto dichiarare la liquidazione giudiziale della in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con rimessione degli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3, CCII.
PQM
In accoglimento del reclamo in oggetto, dichiara la liquidazione giudiziale della in persona del legale rappresentante p.t. e rimette gli atti Controparte_1
al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3,
CCII.
Roma, 7.3.3025
IL PRESIDENTE EST.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2407/2024 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. OJETTI LUCIANO;
E
(11396331008) Controparte_1
Avv. FREDDI FABIO
OGGETTO
Reclamo avverso decreto ex art 50 CCII emesso dal Tribunale di Roma in r.g.
910-1/2023, in data 3 aprile 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso il decreto in oggetto che Parte_1
aveva respinto la domanda di assoggettamento a liquidazione giudiziale della
Controparte_1
1 Si è costituita in giudizio la società reclamata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il reclamo è fondato.
Rilievo dirimente hanno i seguenti elementi:
A. Un debito portato da sentenza del Tribunale di Roma che ha respinto opposizione al decreto ingiuntivo che imponeva alla società il pagamento di circa
€ 270.000,00 che non sembra essere stata neppure appellata.
Non solo non emergevano ragioni per non ottemperare alla statuizione giudiziaria in difetto di provvedimenti di sospensione, ma anche , a volere valutare, il che non sarebbe necessario, le ragioni prospettate in sede penale queste non hanno avuto alcun utile seguito essendo stata richiesta l'archiviazione del procedimento penale.
Il credito vantato dal reclamante è pertanto certo, liquido, esigibile, portato da sentenza.
Le complesse vicende che in ipotesi avrebbero potuto essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti del non sono idonee Pt_1
a giustificare il protrarsi dell'inadempimento.
B. La circostanza che alcuni indici patrimoniali siano positivi ( regolarità del
DURC, per un numero esiguo di dipendenti , estinzione di modeste posizioni debitorie verso due istituti di credito, ), a fronte di una perdita di esercizio del
30.9.2023 di € 104.460,00, il notevole decremento dei ricavi ( da € 304.000,00 circa del 2022, a € 79.600,00 del 2023, l'incertezza del valore effettivo di indefinite immobilizzazioni immateriali appostate in bilancio per € 1.201.725,00,
l'esistenza di debiti esigibili entro l'anno come risulta dal bilancio di € 800.000, cui non è chiaro come la reclamata intenda fare fronte, il protrarsi dell'inadempimento posto a base dell'istanza del reclamante , perfino l'assenza di risorse per procedere all'adempimento di una obbligazione derivante da sentenza
2 e le stesse paventate difficoltà di sfruttamento dei diritti cinematografici sono indici di una incapacità strutturale dell'impresa che integra lo stato di insolvenza.
Va pertanto dichiarare la liquidazione giudiziale della in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., con rimessione degli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3, CCII.
PQM
In accoglimento del reclamo in oggetto, dichiara la liquidazione giudiziale della in persona del legale rappresentante p.t. e rimette gli atti Controparte_1
al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3,
CCII.
Roma, 7.3.3025
IL PRESIDENTE EST.
3