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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8093/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 26.11.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8093/2025, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. , UI 03NNDHS; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Federico SCALVI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 10.3.2023, cittadina nigeriana nata il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, poi formalizzata il 28.6.2023 e rigettata dalla Questura di con provvedimento emesso il 16.6.2025 (e notificato CP_1 all'istante in data 3.7.2025).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 3.6.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto la ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurarle effettive possibilità di integrazione. Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 4 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 15.7.2025 tempestivo ricorso. La difesa – oltre ad allegare la grave situazione di instabilità politica e le sistematiche violazioni dei diritti umani che caratterizzerebbero il Paese di origine di (donde l'asserita sussistenza di un'ipotesi di Parte_1 vulnerabilità oggettiva tale da giustificare la protezione richiesta) – ha dato atto della situazione personale della ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lei intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: comunicazione di ospitalità del 24.2.2025; comunicazione relativa alla Pt_2 cessazione, in data 29.8.2023, del rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato stipulato a partire dal 7.8.2023 con;
prospetti paga da novembre 2024 a maggio 2025 relativi al Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Best Destinations s.r.l. per il periodo 6.11.2024-30.9.2025; CU 2025).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore della ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero di altro tipo (secondo gli esiti dell'istruttoria), con vittoria di spese.
3. Il si è tardivamente costituito in giudizio in data 25.9.2025, per il mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , invocando il rigetto della domanda avversaria, con CP_1 vittoria di spese.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 2.10.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 20.9.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha compiegato in atti le ultime buste paga ricevute (quelle relative alle mensilità di luglio e agosto 2025).
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Ritenuto in diritto
1. Ritiene il Tribunale che la domanda di protezione speciale presentata da sia fondata e Parte_1 meriti, pertanto, di essere accolta per i motivi di séguito esposti.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della
Pag. 2 di 4 protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da il 10.3.2023 (e solo Parte_1 formalizzata il successivo 28.6.2023: cfr. i docc. 1 e 8 del fascicolo di parte ricorrente), deve qui trovare applicazione la normativa previgente.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, stima il Collegio che abbia i requisiti Parte_1 per vedersi riconoscere la protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. cit., norma ratione temporis applicabile, alla luce del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa da lei avviato in Italia, come documentato dal suo difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, dopo una breve esperienza lavorativa come collaboratrice domestica dal 7.8.2023 al Parte_1
29.8.2023 presso , è stata assunta in data 6.11.2024 dall'impresa Best Destinations s.r.l., Controparte_2 attiva nel settore turistico, in forza di contratto a tempo pieno e determinato in scadenza al 30.9.2025 (ed in esecuzione almeno fino all'agosto 2025, come testimoniato dalle ultime buste paga prodotte).
Tale attività lavorativa ha consentito alla ricorrente di percepire nell'ultimo periodo retribuzioni adeguate ad assicurare il suo sostentamento nel Paese di accoglienza (come comprovato dai prospetti paga depositati, da cui emergono salari mensili superiori a 1.000 euro;
si ricorda, in ogni caso, al riguardo, che
Pag. 3 di 4 secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio della ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto di al rilascio di un permesso Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale), se si considera che l'accoglimento del ricorso è dipeso dal consolidamento dell'integrazione lavorativa della ricorrente in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, UI , il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1 C.F._2
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio della ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali tra le parti;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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