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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/07/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4136/2024, assunta in decisione con provvedimento del 22 luglio 2025, a seguito di deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.,
promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ciampino (Rm) Via Atene, 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Lanfranco Cugini, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ciampino, al Viale Roma,
n. 11;
ATTORE - OPPONENTE
Contro nata a [...] il [...] (C.F. ) residente Controparte_1 C.F._2
in Roma alla Via Antonio Tempesta n. 39 (00176 - Roma), rappresentata e difesa dall'Avv.
DR OR, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Viale dei Consoli n. 27;
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attore – opponente : “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni Parte_1 diversa e contraria istanza, ritenute fondate le superiori ragioni e considerazioni: - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della signora a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti del signor e, per gli effetti, - accertare e dichiarare che il credito azionato Parte_1 con l'atto di precetto, notificato il 6 agosto 2024, non è dovuto;
- accertare e dichiarare che il precetto notificato il 6 agosto 2024 è illegittimo e/o nullo e/o inefficace;
- accertare e dichiarare che il signor
è creditore nei confronti della signora della somma di € 8.405,33 e per l'effetto - Pt_1 CP_1 previa compensazione del predetto importo con la minor somma di € 549,89 -condannare la signora al rimborso della somma di € 7.855,44 o di quella diversa, maggiore o minore, che si CP_1 accerterà più giusta ed equa;
- condannare la signora alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio oltre esborsi, spese generali (15%) e accessori come per legge;
- condannare altresì la signora al risarcimento del danno in favore del signor da liquidarsi in via Controparte_1 Parte_1 equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”.
Per la convenuta - opposta : “- in via preliminare, dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di connessione con il titolo e il precetto;
- in via principale, accertare e dichiarare, nonché confermare il diritto di credito della sig.ra
pari ad € 13.563,22 per le causali indicate nell'atto di precetto oggetto della Controparte_1 presente opposizione;
- in via principale, rigettare integralmente la presente opposizione e la domanda spiegata in via riconvenzionale proposta dal sig. poiché infondata in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provata e per l'effetto confermare la legittimità dell'atto di precetto opposto;
-
Accertare e dichiarare, la colpa grave ovvero la mala fede ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. dell'opponente nell'instaurazione del presente giudizio e per l'effetto condannare il sig. al pagamento Parte_1 in favore della sig.ra di una somma da determinarsi in via equitativa, che in ogni Controparte_1 caso si quantifica in € 3.000,00 in virtù delle considerazioni esposte in narrativa. - Condannare il sig.
al pagamento delle spese di lite, anche quelle generali al 15% e competenze di causa Parte_1 maggiorate di 1/3 per l'utilizzazione di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1bis, del D.M.
147/2022 s.m.i. e di un ulteriore 30% per manifesta fondatezza ex art. 4, comma 8 del D.M. n.
147/2022 e, da liquidarsi secondo i parametri indicati dal Ministero della Giustizia nel D.M.
147/2022, oltre, spese vive, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha promosso opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 6 agosto 2024, con il quale l'ex coniuge,
2 , intimava il pagamento di complessivi € 13.563,22, in forza della Controparte_1
sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 6801/2019 (rg. 8944/14), emessa il
29.3.2019, dal Tribunale di Roma e della successiva sentenza di divorzio n. 149/2024 (rg.
29015/23), emessa dal Tribunale di Roma il 4.1.2024; di tale somma, 11.700,00 euro erano richiesti a titolo di mantenimento per la figlia per la figlia e 1.518,86 euro a Persona_1
titolo di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento per le figlie e Per_1
relativo al periodo luglio 2019 a maggio 2023. CP_2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha eccepito l'intervenuta rinuncia verbale da parte della all'assegno di mantenimento per la figlia , ha CP_1 Per_1
contestato il calcolo degli interessi richiesti a titolo di rivalutazione e ha proposto domanda riconvenzionale per l'importo di 8.405,33 euro a titolo di rimborso dei tributi, sanzioni e interessi sostenuti per il pagamento degli avvisi di accertamento inviati dall' CP_3
per errata applicazione delle detrazioni relative ai familiari indicati come
[...]
fiscalmente a carico per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
In data 2/12/2024, si costituiva in giudizio la convenuta opposta, , che Controparte_1
confermava la legittimità della pretesa azionata con atto di precetto e, per l'effetto, chiedeva rigettarsi l'opposizione promossa dal chiedeva, altresì, dichiararsi l'inammissibilità Pt_1
o, comunque, l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 28/02/2025, ravvisato il carattere documentale della trattazione, il giudice rinviava la causa per decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 27/06/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte e il giudice, con provvedimento del 22/07/2025, tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'opposizione promossa deve essere respinta siccome infondata.
Con riferimento al primo profilo oggetto di opposizione, l'attore opponente deduce che l'interruzione del versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia è stata Per_1
dovuta ad un accordo informale intervenuto con l'ex coniuge e non già ad una CP_1
decisione autonoma del In particolare, ad avviso dell'opponente, la volontà di Pt_1
3 rinunciare all'assegno di mantenimento sarebbe desunta dalla memoria di costituzione del
10.11.2023, a ministero dell'Avv. Fabiano, nell'ambito del giudizio n. R.G. 29015/2023 innanzi al Tribunale di Roma, nel quale il procuratore della in merito alla CP_1 richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie, ha dedotto testualmente: “Per quanto concerne la richiesta di revoca del mantenimento dei figli disposto con la sentenza di separazione la nulla oppone atteso che, come giustamente evidenziato dal ricorrente, CP_1 entrambi ile figlie hanno raggiunto una indipendenza economica. Per onor del vero e per fare chiarezza sul punto si osserva che già da tempo, ha rinunciato volontariamente al Per_1 mantenimento avendo raggiunto una propria autonomia economica, nel mentre solo da poco CP_2 tempo e con molta difficoltà, anche a causa delle sue condizioni di salute, è riuscita a reperire una attività lavorativa che seppur con difficoltà le consente di poter sopravvivere”. Inoltre, ad avviso dell'opponente, a partire dal febbraio 2020, l' non ha più avanzato richieste, né CP_1
solleciti di pagamento, così confermando, in tesi difensiva, la volontà di rinunciare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Sul punto, la convenuta opposta ha negato qualsivoglia rinuncia all'assegno di CP_1
mantenimento in favore della figlia escludendo, per un verso, la validità ed Per_1 efficacia di una eventuale rinuncia proveniente dalla figlia e, per altro verso, la Per_2
portata confessoria della dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
ha, inoltre, negato di aver omesso richieste di pagamento a partire dal febbraio 2020, precisando, al contrario, di aver avanzato molteplici richieste di pagamento, che tuttavia si sono scontrate con le resistenze del che lamentava “momentanee difficoltà Pt_1
economiche” correlate alla ricerca di una nuova abitazione;
ha concluso, comunque, di aver tollerato temporaneamente la sospensione dei pagamenti del al solo fine di non Pt_1
esacerbare il rapporto padre / figlie.
*
Tanto premesso, deve rammentarsi, in diritto, come con l'opposizione a precetto relativa a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possano essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti modificativi e/o estintivi, anche sopravvenuti, da farsi valere, esclusivamente, col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, nonché Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17689 del 02/07/2019).
4 Inoltre, nel caso in cui i fatti modificativi e/o estintivi si siano verificati prima della domanda modificativa avanzata, la decisione giurisdizionale di revisione non potrà produrre effetti anticipati rispetto alla domanda di modificazione. In questi termini, si è espressa, di recente, Cass. Sez. 1 - , con ordinanza n. 5170 del 27/02/2024, la quale ha precisato che: “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”.
Ancora, quanto alla questione concernente la possibilità di rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del figlio, si condivide l'orientamento giurisprudenziale sancito da
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 tale per cui: “il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno”.
Ebbene, richiamati tali principi di diritto, deve osservarsi come, nel caso di specie, le dichiarazioni rese in sede di comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Fabiani, siano state già vagliate nell'ambito del giudizio n. RG. 29015/2023, innanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, all'esito del quale il Tribunale di Roma, preso atto della mancata Controparte_1
opposizione della alla revoca del contributo su di lui gravante nei confronti delle CP_1 figlie, e , con sentenza n. 149/2024 ha così testualmente disposto: “revoca, Per_1 CP_2
5 con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di di versare un contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie e . CP_2 Per_1
A fronte di ciò, essendo il titolo esecutivo azionato costituito dalla sentenza di divorzio n.
149/2024, deve ritenersi corretta la richiesta di mantenimento per la figlia per il Per_1
periodo antecedente alla domanda e cioè, dal marzo al maggio 2023, come correttamente richiesto con atto di precetto.
Pertanto, la richiesta di pagamento di 11.700,00 euro a titolo di mantenimento nei confronti di deve ritenersi corretta e la domanda proposta da deve essere Persona_1 Parte_1
rigettata.
***
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la questione concernente la domanda riconvenzionale avanzata dal che non può trovare accoglimento. Pt_1
In particolare, , ha chiesto la compensazione dell'importo intimato dalla Parte_1 con il presunto contro credito di € 8.405,33, derivante dagli importi richiesti da CP_1
a causa dell'errata applicazione delle detrazioni relative CP_3 Controparte_4 ai familiari indicati come fiscalmente a carico per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, riconducibile, secondo la prospettazione dell'opponente, alla falsa rappresentazione fornita dalla ex coniuge in ordine alla capacità reddituale della figlia e, dunque, alla Per_1 sussistenza dei presupposti per porla fiscalmente a carico del padre.
In ordine a tale profilo, la convenuta opposta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, per difetto di connessione con il titolo e con il precetto, nonché il rigetto della medesima, essendo tale erronea rappresentazione addebitabile esclusivamente al che ha indicato a proprio carico al 100%, ex moglie e figlie, fino al Pt_1
2020, nonostante il provvedimento di separazione del 29.9.2014 avesse già autorizzato gli ex coniugi a vivere separatamente.
*
In tale quadro, giova rammentare in diritto che, a seguito della proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., la parte convenuta
– opposta può proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in
6 sostituzione di esso, se invalido (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29636 del 18/11/2024 (Rv.
673004 - 01).
A fronte di ciò, deve rilevarsi, preliminarmente, come la domanda di compensazione parziale, qualificata come riconvenzionale dall'opponente, , sia stata Parte_1
erroneamente proposta dallo stesso attore nell'atto di citazione, là dove tale tipologia di domanda può essere formulata solo dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
In ogni caso, quanto alla pretesa compensazione, si osserva che gli avvisi di accertamento inviati dall' , per gli anni 2017, 2018 e 2019, depositati dall'attore Controparte_3
opponente agli allegati 11,12 e 13 sono antecedenti alla formazione del titolo giudiziale costituito dalla sentenza di divorzio n. 149/2024, sicché l'attore – opponente avrebbe potuto far valere la pretesa compensazione nel corso del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e non anche nella presente sede di opposizione a precetto, nel quale è stato azionato un titolo di natura giudiziale.
Sul punto, infatti, con riferimento all'eccezione di compensazione, nel caso in cui siano azionati titoli esecutivi di natura giudiziale, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9912 del 24/04/2007 ha chiarito che: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari”.
Ebbene, nel caso di specie, il primo avviso di accertamento, per l'anno 2017, è stato elaborato in data 30/11/2020, quello per l'anno 2018, in data 4/06/2021 e quello per l'anno 2019 in data 19/04/2022, dunque, in epoca antecedente alla formazione del titolo giudiziale azionato nel presente giudizio, costituito alla sentenza di divorzio n. 149/2024.
Agli elementi sin qui esposti va, comunque, aggiunto che, dalla disamina degli atti prodotti dalle parti, non può ritenersi provato un contro – credito certo, dovendo ritenersi che l'erronea indicazione delle figlie a carico sia, comunque, imputabile all'opponente, Pt_1
, tenuto conto che sin dal 2019, lo stesso procuratore del avv. Gabriele Di
[...] Pt_1
Palma, aveva rappresentato al difensore della ex coniuge di aver appreso che le figlie svolgevano attività lavorativa retribuita, indicando i nominativi dei datori di lavoro presso
7 i quali le figlie lavoravano (cfr. allegato 1 all'atto di citazione, avente ad oggetto la comunicazione del 20/05/2019 dell'avv. Di Palma); tale circostanza era poi stata ribadita anche nella successiva comunicazione del nuovo procuratore del avv. Lanfranco Pt_1
Cugini, in data 28/05/2021, ove rappresentava al procuratore dell' di aver CP_1
appreso che il suo assistito aveva ricevuto una rettifica della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 – in relazione alle detrazioni per i familiari a carico – a fronte del superamento del reddito da parte della figlia (cfr. all. 10 all'atto di citazione, comunicazione Per_1
28/05/2021 avv. Cugini).
Ebbene, nonostante l'opponente fosse in condizione di conoscere le condizioni reddituali delle figlie le ha, comunque, poste a proprio carico, omettendo, altresì, di eseguire dichiarazioni dei redditi in rettifica, che avrebbero contenuto l'importo di sanzioni e interessi per gli indebiti benefici percepiti.
In conclusione, dunque, deve ritenersi che difettino i requisiti di certezza del presunto contro – credito vantato dall'opponente, con la conseguenza che anche tale domanda deve essere rigettata.
***
Venendo al profilo di contestazione avente ad oggetto il calcolo della rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento per e , relativamente al periodo da Per_1 CP_2
luglio 2019 a maggio 2023, si osserva quanto segue.
Parte opponente, muovendo dall'intervenuta prescrizione dei crediti per il periodo dal 2014 al 2019, pone alla base del calcolo della rivalutazione monetaria l'originario importo di euro
300,00, oggetto della sentenza di separazione del 2014, senza contare l'incremento di tale importo in virtù della rivalutazione monetaria intervenuta dal 2015 al 2019.
Tuttavia, pur a fronte dell'intervenuta prescrizione dei crediti per il periodo dal 2015 al maggio 2019, l'importo originario dell'assegno deve, comunque, considerarsi rivalutato nel corso degli anni.
Ebbene, nel caso di specie, il conteggio operato dalla creditrice opposta deve ritenersi corretto: come chiarito dalla stessa nella comparsa di costituzione e risposta, si CP_1
è tenuto conto, infatti, della somma complessiva dovuta dal dalla prima erogazione Pt_1
del 01.10.2014 all'ultima di maggio 2023 (€ 64.093,88), per poi detrarre dal totale le somme rivalutate e prescritte per il periodo 1.10.2014 – giugno 2019 (€ 34.375,02) e l'importo
8 originario dell'assegno senza rivalutazione da luglio 2019 a maggio 2023 (€ 600x 47 mesi=
28.200), con la conseguenza che l'importo dovuto è pari ad euro 1.518,86.
Ne consegue, pertanto, che anche in relazione a tale aspetto, nessuna censura possa essere mossa con riferimento all'importo richiesto nell'atto di precetto, con il conseguente rigetto dell'opposizione svolta.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione promossa da;
Parte_1
− Rigetta la domanda riconvenzionale promossa da;
Parte_1
− condanna la parte opponente, , a rifondere le spese di lite nei confronti Parte_1
della convenuta opposta, , per l'importo di euro 3.397,00 oltre Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA negli importi di legge.
Così deciso in Velletri, il 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
9
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4136/2024, assunta in decisione con provvedimento del 22 luglio 2025, a seguito di deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.,
promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ciampino (Rm) Via Atene, 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Lanfranco Cugini, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ciampino, al Viale Roma,
n. 11;
ATTORE - OPPONENTE
Contro nata a [...] il [...] (C.F. ) residente Controparte_1 C.F._2
in Roma alla Via Antonio Tempesta n. 39 (00176 - Roma), rappresentata e difesa dall'Avv.
DR OR, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Viale dei Consoli n. 27;
CONVENUTO – OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
1 Per l'attore – opponente : “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, rigettata ogni Parte_1 diversa e contraria istanza, ritenute fondate le superiori ragioni e considerazioni: - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della signora a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti del signor e, per gli effetti, - accertare e dichiarare che il credito azionato Parte_1 con l'atto di precetto, notificato il 6 agosto 2024, non è dovuto;
- accertare e dichiarare che il precetto notificato il 6 agosto 2024 è illegittimo e/o nullo e/o inefficace;
- accertare e dichiarare che il signor
è creditore nei confronti della signora della somma di € 8.405,33 e per l'effetto - Pt_1 CP_1 previa compensazione del predetto importo con la minor somma di € 549,89 -condannare la signora al rimborso della somma di € 7.855,44 o di quella diversa, maggiore o minore, che si CP_1 accerterà più giusta ed equa;
- condannare la signora alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio oltre esborsi, spese generali (15%) e accessori come per legge;
- condannare altresì la signora al risarcimento del danno in favore del signor da liquidarsi in via Controparte_1 Parte_1 equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc”.
Per la convenuta - opposta : “- in via preliminare, dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di connessione con il titolo e il precetto;
- in via principale, accertare e dichiarare, nonché confermare il diritto di credito della sig.ra
pari ad € 13.563,22 per le causali indicate nell'atto di precetto oggetto della Controparte_1 presente opposizione;
- in via principale, rigettare integralmente la presente opposizione e la domanda spiegata in via riconvenzionale proposta dal sig. poiché infondata in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provata e per l'effetto confermare la legittimità dell'atto di precetto opposto;
-
Accertare e dichiarare, la colpa grave ovvero la mala fede ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. dell'opponente nell'instaurazione del presente giudizio e per l'effetto condannare il sig. al pagamento Parte_1 in favore della sig.ra di una somma da determinarsi in via equitativa, che in ogni Controparte_1 caso si quantifica in € 3.000,00 in virtù delle considerazioni esposte in narrativa. - Condannare il sig.
al pagamento delle spese di lite, anche quelle generali al 15% e competenze di causa Parte_1 maggiorate di 1/3 per l'utilizzazione di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1bis, del D.M.
147/2022 s.m.i. e di un ulteriore 30% per manifesta fondatezza ex art. 4, comma 8 del D.M. n.
147/2022 e, da liquidarsi secondo i parametri indicati dal Ministero della Giustizia nel D.M.
147/2022, oltre, spese vive, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha promosso opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 6 agosto 2024, con il quale l'ex coniuge,
2 , intimava il pagamento di complessivi € 13.563,22, in forza della Controparte_1
sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 6801/2019 (rg. 8944/14), emessa il
29.3.2019, dal Tribunale di Roma e della successiva sentenza di divorzio n. 149/2024 (rg.
29015/23), emessa dal Tribunale di Roma il 4.1.2024; di tale somma, 11.700,00 euro erano richiesti a titolo di mantenimento per la figlia per la figlia e 1.518,86 euro a Persona_1
titolo di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento per le figlie e Per_1
relativo al periodo luglio 2019 a maggio 2023. CP_2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha eccepito l'intervenuta rinuncia verbale da parte della all'assegno di mantenimento per la figlia , ha CP_1 Per_1
contestato il calcolo degli interessi richiesti a titolo di rivalutazione e ha proposto domanda riconvenzionale per l'importo di 8.405,33 euro a titolo di rimborso dei tributi, sanzioni e interessi sostenuti per il pagamento degli avvisi di accertamento inviati dall' CP_3
per errata applicazione delle detrazioni relative ai familiari indicati come
[...]
fiscalmente a carico per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
In data 2/12/2024, si costituiva in giudizio la convenuta opposta, , che Controparte_1
confermava la legittimità della pretesa azionata con atto di precetto e, per l'effetto, chiedeva rigettarsi l'opposizione promossa dal chiedeva, altresì, dichiararsi l'inammissibilità Pt_1
o, comunque, l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
Le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 28/02/2025, ravvisato il carattere documentale della trattazione, il giudice rinviava la causa per decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 27/06/2025, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte e il giudice, con provvedimento del 22/07/2025, tratteneva la causa in decisione.
***
Tanto premesso, l'opposizione promossa deve essere respinta siccome infondata.
Con riferimento al primo profilo oggetto di opposizione, l'attore opponente deduce che l'interruzione del versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia è stata Per_1
dovuta ad un accordo informale intervenuto con l'ex coniuge e non già ad una CP_1
decisione autonoma del In particolare, ad avviso dell'opponente, la volontà di Pt_1
3 rinunciare all'assegno di mantenimento sarebbe desunta dalla memoria di costituzione del
10.11.2023, a ministero dell'Avv. Fabiano, nell'ambito del giudizio n. R.G. 29015/2023 innanzi al Tribunale di Roma, nel quale il procuratore della in merito alla CP_1 richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento delle figlie, ha dedotto testualmente: “Per quanto concerne la richiesta di revoca del mantenimento dei figli disposto con la sentenza di separazione la nulla oppone atteso che, come giustamente evidenziato dal ricorrente, CP_1 entrambi ile figlie hanno raggiunto una indipendenza economica. Per onor del vero e per fare chiarezza sul punto si osserva che già da tempo, ha rinunciato volontariamente al Per_1 mantenimento avendo raggiunto una propria autonomia economica, nel mentre solo da poco CP_2 tempo e con molta difficoltà, anche a causa delle sue condizioni di salute, è riuscita a reperire una attività lavorativa che seppur con difficoltà le consente di poter sopravvivere”. Inoltre, ad avviso dell'opponente, a partire dal febbraio 2020, l' non ha più avanzato richieste, né CP_1
solleciti di pagamento, così confermando, in tesi difensiva, la volontà di rinunciare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
Sul punto, la convenuta opposta ha negato qualsivoglia rinuncia all'assegno di CP_1
mantenimento in favore della figlia escludendo, per un verso, la validità ed Per_1 efficacia di una eventuale rinuncia proveniente dalla figlia e, per altro verso, la Per_2
portata confessoria della dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta;
ha, inoltre, negato di aver omesso richieste di pagamento a partire dal febbraio 2020, precisando, al contrario, di aver avanzato molteplici richieste di pagamento, che tuttavia si sono scontrate con le resistenze del che lamentava “momentanee difficoltà Pt_1
economiche” correlate alla ricerca di una nuova abitazione;
ha concluso, comunque, di aver tollerato temporaneamente la sospensione dei pagamenti del al solo fine di non Pt_1
esacerbare il rapporto padre / figlie.
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Tanto premesso, deve rammentarsi, in diritto, come con l'opposizione a precetto relativa a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possano essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti modificativi e/o estintivi, anche sopravvenuti, da farsi valere, esclusivamente, col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, nonché Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17689 del 02/07/2019).
4 Inoltre, nel caso in cui i fatti modificativi e/o estintivi si siano verificati prima della domanda modificativa avanzata, la decisione giurisdizionale di revisione non potrà produrre effetti anticipati rispetto alla domanda di modificazione. In questi termini, si è espressa, di recente, Cass. Sez. 1 - , con ordinanza n. 5170 del 27/02/2024, la quale ha precisato che: “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata
("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”.
Ancora, quanto alla questione concernente la possibilità di rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del figlio, si condivide l'orientamento giurisprudenziale sancito da
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018 tale per cui: “il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno”.
Ebbene, richiamati tali principi di diritto, deve osservarsi come, nel caso di specie, le dichiarazioni rese in sede di comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Fabiani, siano state già vagliate nell'ambito del giudizio n. RG. 29015/2023, innanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, all'esito del quale il Tribunale di Roma, preso atto della mancata Controparte_1
opposizione della alla revoca del contributo su di lui gravante nei confronti delle CP_1 figlie, e , con sentenza n. 149/2024 ha così testualmente disposto: “revoca, Per_1 CP_2
5 con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di di versare un contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie e . CP_2 Per_1
A fronte di ciò, essendo il titolo esecutivo azionato costituito dalla sentenza di divorzio n.
149/2024, deve ritenersi corretta la richiesta di mantenimento per la figlia per il Per_1
periodo antecedente alla domanda e cioè, dal marzo al maggio 2023, come correttamente richiesto con atto di precetto.
Pertanto, la richiesta di pagamento di 11.700,00 euro a titolo di mantenimento nei confronti di deve ritenersi corretta e la domanda proposta da deve essere Persona_1 Parte_1
rigettata.
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Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la questione concernente la domanda riconvenzionale avanzata dal che non può trovare accoglimento. Pt_1
In particolare, , ha chiesto la compensazione dell'importo intimato dalla Parte_1 con il presunto contro credito di € 8.405,33, derivante dagli importi richiesti da CP_1
a causa dell'errata applicazione delle detrazioni relative CP_3 Controparte_4 ai familiari indicati come fiscalmente a carico per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, riconducibile, secondo la prospettazione dell'opponente, alla falsa rappresentazione fornita dalla ex coniuge in ordine alla capacità reddituale della figlia e, dunque, alla Per_1 sussistenza dei presupposti per porla fiscalmente a carico del padre.
In ordine a tale profilo, la convenuta opposta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, per difetto di connessione con il titolo e con il precetto, nonché il rigetto della medesima, essendo tale erronea rappresentazione addebitabile esclusivamente al che ha indicato a proprio carico al 100%, ex moglie e figlie, fino al Pt_1
2020, nonostante il provvedimento di separazione del 29.9.2014 avesse già autorizzato gli ex coniugi a vivere separatamente.
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In tale quadro, giova rammentare in diritto che, a seguito della proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., la parte convenuta
– opposta può proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in
6 sostituzione di esso, se invalido (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29636 del 18/11/2024 (Rv.
673004 - 01).
A fronte di ciò, deve rilevarsi, preliminarmente, come la domanda di compensazione parziale, qualificata come riconvenzionale dall'opponente, , sia stata Parte_1
erroneamente proposta dallo stesso attore nell'atto di citazione, là dove tale tipologia di domanda può essere formulata solo dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
In ogni caso, quanto alla pretesa compensazione, si osserva che gli avvisi di accertamento inviati dall' , per gli anni 2017, 2018 e 2019, depositati dall'attore Controparte_3
opponente agli allegati 11,12 e 13 sono antecedenti alla formazione del titolo giudiziale costituito dalla sentenza di divorzio n. 149/2024, sicché l'attore – opponente avrebbe potuto far valere la pretesa compensazione nel corso del giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e non anche nella presente sede di opposizione a precetto, nel quale è stato azionato un titolo di natura giudiziale.
Sul punto, infatti, con riferimento all'eccezione di compensazione, nel caso in cui siano azionati titoli esecutivi di natura giudiziale, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9912 del 24/04/2007 ha chiarito che: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari”.
Ebbene, nel caso di specie, il primo avviso di accertamento, per l'anno 2017, è stato elaborato in data 30/11/2020, quello per l'anno 2018, in data 4/06/2021 e quello per l'anno 2019 in data 19/04/2022, dunque, in epoca antecedente alla formazione del titolo giudiziale azionato nel presente giudizio, costituito alla sentenza di divorzio n. 149/2024.
Agli elementi sin qui esposti va, comunque, aggiunto che, dalla disamina degli atti prodotti dalle parti, non può ritenersi provato un contro – credito certo, dovendo ritenersi che l'erronea indicazione delle figlie a carico sia, comunque, imputabile all'opponente, Pt_1
, tenuto conto che sin dal 2019, lo stesso procuratore del avv. Gabriele Di
[...] Pt_1
Palma, aveva rappresentato al difensore della ex coniuge di aver appreso che le figlie svolgevano attività lavorativa retribuita, indicando i nominativi dei datori di lavoro presso
7 i quali le figlie lavoravano (cfr. allegato 1 all'atto di citazione, avente ad oggetto la comunicazione del 20/05/2019 dell'avv. Di Palma); tale circostanza era poi stata ribadita anche nella successiva comunicazione del nuovo procuratore del avv. Lanfranco Pt_1
Cugini, in data 28/05/2021, ove rappresentava al procuratore dell' di aver CP_1
appreso che il suo assistito aveva ricevuto una rettifica della dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 – in relazione alle detrazioni per i familiari a carico – a fronte del superamento del reddito da parte della figlia (cfr. all. 10 all'atto di citazione, comunicazione Per_1
28/05/2021 avv. Cugini).
Ebbene, nonostante l'opponente fosse in condizione di conoscere le condizioni reddituali delle figlie le ha, comunque, poste a proprio carico, omettendo, altresì, di eseguire dichiarazioni dei redditi in rettifica, che avrebbero contenuto l'importo di sanzioni e interessi per gli indebiti benefici percepiti.
In conclusione, dunque, deve ritenersi che difettino i requisiti di certezza del presunto contro – credito vantato dall'opponente, con la conseguenza che anche tale domanda deve essere rigettata.
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Venendo al profilo di contestazione avente ad oggetto il calcolo della rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento per e , relativamente al periodo da Per_1 CP_2
luglio 2019 a maggio 2023, si osserva quanto segue.
Parte opponente, muovendo dall'intervenuta prescrizione dei crediti per il periodo dal 2014 al 2019, pone alla base del calcolo della rivalutazione monetaria l'originario importo di euro
300,00, oggetto della sentenza di separazione del 2014, senza contare l'incremento di tale importo in virtù della rivalutazione monetaria intervenuta dal 2015 al 2019.
Tuttavia, pur a fronte dell'intervenuta prescrizione dei crediti per il periodo dal 2015 al maggio 2019, l'importo originario dell'assegno deve, comunque, considerarsi rivalutato nel corso degli anni.
Ebbene, nel caso di specie, il conteggio operato dalla creditrice opposta deve ritenersi corretto: come chiarito dalla stessa nella comparsa di costituzione e risposta, si CP_1
è tenuto conto, infatti, della somma complessiva dovuta dal dalla prima erogazione Pt_1
del 01.10.2014 all'ultima di maggio 2023 (€ 64.093,88), per poi detrarre dal totale le somme rivalutate e prescritte per il periodo 1.10.2014 – giugno 2019 (€ 34.375,02) e l'importo
8 originario dell'assegno senza rivalutazione da luglio 2019 a maggio 2023 (€ 600x 47 mesi=
28.200), con la conseguenza che l'importo dovuto è pari ad euro 1.518,86.
Ne consegue, pertanto, che anche in relazione a tale aspetto, nessuna censura possa essere mossa con riferimento all'importo richiesto nell'atto di precetto, con il conseguente rigetto dell'opposizione svolta.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− Rigetta l'opposizione promossa da;
Parte_1
− Rigetta la domanda riconvenzionale promossa da;
Parte_1
− condanna la parte opponente, , a rifondere le spese di lite nei confronti Parte_1
della convenuta opposta, , per l'importo di euro 3.397,00 oltre Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA negli importi di legge.
Così deciso in Velletri, il 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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