Ordinanza collegiale 11 marzo 2021
Ordinanza cautelare 27 agosto 2021
Sentenza 20 settembre 2021
Sentenza 28 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03670/2025REG.PROV.COLL.
N. 02376/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2022, proposto da
IC ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES VA in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, p.zza Cavour n. 23;
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - Sisma 2016 - Sede Centrale Ancona, Ufficio Speciale Ricostruzione Marche - Sisma 2016 - Sede Periferica Macerata, non costituiti in giudizio;
Comune di Gualdo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Calzolaio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00671/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comune di Gualdo, del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Roberto IC Palmieri. Si dà atto della presenza dell'Avv. dello Stato Ventrella, nonché degli avv.ti Carassai, Di Ianni e Calzolaio.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Marche il sig. IC ST ha premesso di essere l’attuale proprietario di un edificio ubicato nel Comune di Gualdo, c.da Fanelli n. 9, che aveva – in thesi – subito danneggiamenti per effetto degli eventi sismici del 2016.
Egli dunque ha impugnato – chiedendone l’annullamento – i provvedimenti di diniego di concessione di finanziamenti legati alla ricostruzione post terremoto.
Costituitisi in giudizio, la Regione Marche, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 671/21 il TAR Marche ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. ST ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 8, comma 2, e 77 c.p.a. e dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000; violazione degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c. - Carenza di istruttoria; 2) Erronea valutazione dei dati istruttori - Integrazione non consentita della motivazione dell’USR; Violazione e falsa applicazione dell’art. 73 c.p.a; 3) riproposizione delle censure riproposte avverso le ordinanze commissariali nn. 19/2017, 94/2020; 4) in subordine, illegittimità dell’art. 18 dell’ordinanza 19/17 e dell’ordinanza 90/20, nella parte in cui si ritenga che queste disciplinano l’ammissione a finanziamento degli immobili in difformità alla disposizione dell’art.
10 d. lgs. n. 189/16; 5) illegittimità dell’art. 18 dell’ordinanza n.19/17, nonché dell’ordinanza n. 90/2020, per carenza di potere di emettere ordinanza sulla materia e violazione dell’art. 10 d. lgs. n. 189/16.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Regione Marche e il Comune di Gualdo hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.4.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, globalmente inteso, è infondato.
3. Occorre anzitutto procedere ad una disamina delle fonti regolatrici della materia in esame. Sul punto:
- il d.l. 189/2016 contiene, come da rubrica, disposizioni in materia di “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ”, che ha interessato il Centro Italia e in particolare la Regione Marche;
- il decreto in questione all’art. 1, prevede che all’attuazione degli interventi provveda un Commissario straordinario, al quale, al successivo art. 2 comma 2, conferisce a tal fine poteri di ordinanza di urgenza, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della Costituzione;
- il decreto in questione, all’art. 5 comma 2 lettera a), prevede poi contributi fino al 100% delle spese occorrenti per la ricostruzione a cura dei privati, e per quanto qui rileva per la ricostruzione degli “ immobili di edilizia abitativa … distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito ”, contributi concedibili alle condizioni di cui agli articoli successivi;
- in particolare, il decreto in esame (art. 10 comma 1) esclude dal contributo “ gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che ... ” a una certa data limite, differenziata da Comune a Comune in base ad una tabella allegata al decreto stesso, “ ... non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti ”;
- con proprie ordinanze pronunciate in base alle norme descritte, in particolare con l’ordinanza 7 aprile 2017 n. 19 e con l’ordinanza 24 gennaio 2020 n.90, il Commissario straordinario ha dettato disposizioni attuative per erogare i contributi;
- in particolare, all’art. 18 comma 1 dell’ordinanza 19/2017, il Commissario ha previsto che “ Gli edifici che, ai sensi dell’articolo 11 [meglio detto: 10] del decreto legge, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente ordinanza, anche se danneggiati dal sisma ”:
- con l’ordinanza 90/2020, il Commissario ha poi previsto che il relativo accertamento sia svolto dai Comuni, secondo criteri di seguito indicati, e stabilisce le “linee guida” per individuare in concreto quali edifici non siano ammissibili a contributo;
- l’art. 6 bis dell’ordinanza 19/2017 prevede infine al comma 1 che gli interessati, al posto di un’immediata richiesta di contributo, possano presentare “ all'Ufficio speciale … una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza ”, ovvero in termini più semplici chiedere preventivamente se ed entro quali limiti per un dato immobile il contributo possa essere concesso.
4. Ciò premesso, con istanza 7.1.2019 l’odierno appellante, ai sensi delle cennate previsioni tecnico-normative, ha chiesto l’erogazione di un finanziamento per la ricostruzione del proprio immobile sito in Gualdo (Mc) in contrada Fanelli 9, distinto al catasto al foglio 19, particella 476 subalterni 2 e 3.
Con provvedimento 24 gennaio 2020, l’Ufficio speciale ha respinto l’istanza, richiamando in motivazione la nota del Comune di Gualdo 4 ottobre 2019 prot. n.3818, nella quale viene dichiarato che “ sull’immobile in oggetto, come da DSAN inoltrata da un comproprietario il 12 luglio 2016, prot. Comune n. 2220, viene applicato uno sconto del 50% sull’IMU in quanto con condizioni di inagibilità elencate nelle suddette dichiarazioni ”.
Corroborava l’assunto della fatiscenza dell’immobile in esame la sua dichiarazione di inagibilità sottoscritta dal Sig. Andrea ST in data 12 luglio 2016, nonché il dissesto della copertura, accertato anche dalla visione delle immagini del 04 agosto 2013 estrapolate da “ Google Earth ”.
A sua volta la nota del Comune di Gualdo ha dato atto che, per quanto immediatamente interessa, sull’immobile viene effettivamente applicata una riduzione del 50% dell’IMU dovuta, proprio in ragione dello stato di fatiscenza dell’immobile.
5. Così descritta la normativa rilevante nel caso di specie, nonché i presupposti fattuali posti a base dell’atto impugnato, reputa anzitutto il Collegio la legittimità delle previsioni delle citate ordinanze commissariali, tutte emanate in attuazione dell’art. 1 d.l. n. 189/16 cit.
In particolare, sebbene tutte caratterizzate da una situazione di urgenza del provvedere, le citate ordinanze commissariali si sono sostanzialmente limitate a recepire il principio normativo (art. 10 d.l. n. 189/16) secondo il quale l’ammissione al finanziamento era limitata ai soli immobili danneggiati per effetto del sisma del 2016, e non anche a quelli già collabenti e/o inagibili a tale data. In particolare, la disquisizione terminologica in ordine alla presunta distinzione tra edifici inagibili, collabenti, fatiscenti, ecc, è del tutto inconferente ai fini in esame, dovendo la lettera della legge (nonché degli allegati, e delle relative ordinanze commissariali) essere interpretate nell’unico senso logicamente e giuridicamente possibile: quello cioè di escludere dal finanziamento quegli immobili che, per preesistenti deficit di varia natura (crolli di pareti e/o solai; stato di generale marcescenza degli impianti; stato di compromissione degli elementi strutturali, ecc.), dovevano reputarsi – già prima del sisma del 2016 – inidonei ad ospitare qualsiasi forma di insediamento umano-abitativo.
Per tali ragioni, tutte le censure dedotte dall’appellante avverso sia la sussistenza del potere commissariale, e sia il contenuto delle cennate ordinanze, sono giuridicamente infondate, e vanno pertanto disattese.
6. Ciò chiarito, e venendo ora al merito dell’impugnato provvedimento, reputa il Collegio che le risultanze fattuali consentono di ritenere senz’altro provato lo stato di fatiscenza dell’immobile in esame. Invero, riprendendo quanto sopra detto:
- l’immobile fruiva di agevolazioni ed esenzioni tributarie, fondate sul presupposto della gravissima compromissione strutturale dell’edificio, assai risalente rispetto alla data del sisma. Non risulta che tali agevolazioni siano venute meno, e/o in qualche modo revocate dall’Amministrazione comunale;
- vi è una dichiarazione di un precedente comproprietario, che attesta lo stato di inagibilità dell’immobile. In particolare, non rileva in questa sede indagare la necessità o meno di proposizione dei rimedi legali avverso le asserite falsità dichiarative, essendo invece sufficiente constatare che tali dichiarazioni contribuiscono a corroborare l’assunto dello stato di sostanziale fatiscenza dell’immobile in esame già prima del sisma del 2016;
- vi sono foto e riprese estratte da “ Google Earth ” già nel 2013, che attestano lo stato fortemente degradato dell’immobile in esame;
- il consumo di energia negli anni precedenti il sisma era prossimo allo zero. Addirittura, l’ultimo consumo di energia risale alla fattura del 4/4/2013, risultando al Comune disattivato il relativo contatore. Al qual riguardo, va ribadita in questa sede la legittimità della previsione commissariale che esclude la concessione di finanziamenti in caso di immobili non allacciati alle reti di pubblico servizio, dovendo la stessa essere lette nel senso che il mancato allaccio (e/o il mancato uso) alle reti è un elemento oggettivo che rafforza lo stato di collabenza/fatiscenza dell’immobile.
A ciò aggiungasi altresì che le foto prodotte dall’appellante non scalfiscono il grave quadro istruttorio sopra evidenziato, andando anzi a corroborarlo, in quanto mostrano ambienti tutt’altro che in stato di perfetta efficienza.
7. Pertanto, va senz’altro escluso il “disallineamento” lamentato dall’appellante tra le risultanze fattuali e l’impugnato provvedimento, reputando invece il Collegio che gli elementi sopra descritti, considerati in chiave globale e sintetica, convergono senz’altro nel senso di ritenere provato lo stato di fatiscenza dell’immobile già negli anni antecedenti il sisma del 2016.
8. Tali conclusioni non mutano in ragione delle indicazioni contenute negli annunci di agenzie immobiliari incaricate – prima del 2016 – della vendita di tale immobile, venendo in rilievo aggettivazioni per un verso contrastanti (si parla di stato di conservazione talvolta “ buono ”, talvolta “ discreto ”; mai “ ottimo ”. In un caso emerge altresì la locuzione “ immobile da ristrutturare ”), e per un verso comunque inidonee a revocare quanto sopra detto; il tutto tenendo presente una certa, notoria “flessibilità” di descrizione di ambienti da parte di soggetti – le citate agenzie immobiliari – aventi specifico interesse alla vendita di immobili, e pertanto portati a minimizzare (con l’utilizzo di formule quali: “ immobile da ristrutturare ”; oppure: “ stato di conservazione discreto ”, ecc.) elementi di forte criticità degli immobili da porre in vendita.
9. Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio che le risultanze istruttorie autorizzavano senz’altro l’adozione dell’impugnato provvedimento di diniego di concessione del chiesto finanziamento, sicché la pronuncia del giudice di prime cure – la quale ha puntualmente dato atto delle ragioni militanti a favore del disposto diniego – deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
10. Per tali ragioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio nei confronti della Regione Marche e del Comune di Gualdo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono invece giusti motivi per la loro compensazione nei confronti della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Regione Marche e dal Comune di Gualdo, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti della difesa erariale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto IC Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto IC Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO