Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
01.04.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 21441/2023 avente ad oggetto: impugnativa di sollecito e cartella di pagamento.
TRA
LI AN (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in Napoli
(NA) alla via Vannella Gaetani n. 27, presso lo studio dell'avv. Francesco Scippa che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'avv. Lorenzo
Fusco che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (C.F.:
80027390584), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via E. Q.
Visconti n. 8;
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER LI AN: previa sospensiva, dichiarare la nullità ed illegittimità della cartella
1
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE: rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.11.2023, UP NO deduceva di aver ricevuto, in data 26.10.2023, la notifica del sollecito di pagamento n. 07120239039689784000, avente, tra l'altro, ad oggetto la cartella pagamento n. 07120190141700859/000 con la quale veniva intimato al pagamento della somma pari ad € 101,20, a titolo di sanzioni ex art. 9 legge n.
141/1992, relativi all'anno 2013.
Eccepiva la nullità del sollecito limitatamente alla predetta cartella di pagamento, deducendo la omessa notifica di quest'ultima.
Lamentava, altresì, la maturata prescrizione della pretesa creditoria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense azionata.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per far accertare e dichiarare, previa sospensiva, l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120190141700859/000 e la prescrizione del credito ivi portato;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio eccependo di aver ritualmente notificato la cartella di pagamento n.
07120190141700859/000 in data 13.02.2020, tramite il deposito telematico nell'area riservata dedicata sul sito internet della società infoCamere, non essendosi perfezionata la notifica a mezzo pec, in quanto l'indirizzo del destinatario non era risultato valido.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e/o infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese del giudizio.
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del 20.04.2024; per cui veniva dichiarata contumace.
Rigettata la richiesta di sospensiva, l'udienza del 01.04.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento prodromica al sollecito, avendo il ricorrente presentato una opposizione cd recuperatoria.
Nella fattispecie la notifica prodotta in giudizio della cartella esattoriale n.
07120190141700859000 risulta inviata dall'ente di riscossione in data 13.02.2020.
2 Tuttavia, la stessa non si è perfezionata.
Ciò in quanto, la procedura attuata dall'ente di riscossione, tramite il deposito telematico della notifica presso l'area riservata sul sito della società Infocamere, a seguito della mancata accettazione della notifica dell'indirizzo pec del destinatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60 ter del D.P.R. n. 600/1973, è riferita ai soli soggetti obbligati a possedere un indirizzo pec risultante dai pubblici registri.
Poiché, nella fattispecie, il ricorrente ha documentato la propria cancellazione dall'albo degli avvocati in data antecedente (precisamente dal 17.06.2013), la notifica del 13.02.2020 non
è rituale.
Ne consegue che, avendo la presente opposizione funzione recuperatoria, va esaminata l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale ivi azionato.
Occorre innanzitutto individuare il regime di prescrizione applicabile alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, oggetto della cartella di pagamento prodromica al sollecito.
Le sanzioni irrogate per il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori e l'omesso invio della comunicazione relativa ai redditi professionali si prescrivono in 5 anni, con decorrenza dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Ciò in quanto, tali sanzioni conservano la propria natura amministrativa anche a seguito della privatizzazione della Cassa Forense avvenuta con il d. lgs. 509/1994, e pertanto il termine di prescrizione è quello indicato dall'art. 28 della legge 689/1981, ossia quinquennale.
Tale assunto trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17258/2018 che sul punto si è così espressa: “La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma
4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori”.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti, i termini prescrizionali non sono stati tempestivamente interrotti, non avendo la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense prodotto atti interruttivi, essendo rimasta contumace.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, va annullata la cartella di pagamento n. 07120190141700859/000 riferita alla sanzione per l'anno contributivo
2013 dell'importo di € 101,20, di cui al sollecito di pagamento opposto, per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Scippa.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento n.
07120190141700859/000, e dichiara prescritto il relativo credito;
• condanna in solido l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Cassa Nazionale Di
Previdenza e Assistenza Forense, in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 101,20, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 02.4.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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