Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. AL CHIAZZESE Presidente dott.ssa Adriana PARLATO Giudice dott. AL GRASSO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69784 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
- AM US AV (c.f.: [...]), nato ad AN (CT), il 4 settembre 1987 e residente in [...], alla Via Celestino Donato, n. 1, contumace;
- EC GI nato a [...] il [...] e residente in San GI La Punta (CT) alla Via Monza n. 21, elettivamente domiciliato in Catania (CT) alla Via Conte Ruggero n. 4 presso lo studio dell’Avv. AL Ragusa (C.F.: [...]), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata comparsa di costituzione in giudizio (Pec: avvsalvatoreragusa@pec.it e/o fax 0950974403).
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Simonetta N. 2/2026 Ingrosso e, per il sig. CH, l’avv. Gaetano La Porta in sostituzione dell’avv. Ragusa; assente il sig. AM.
Ritenuto in
FATTO
I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto depositato il 13 gennaio 2025, ha citato in giudizio il sig. AM US AV, titolare dell’omonima ditta individuale, quale percettore di indebiti finanziamenti comunitari in danno dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora innanzi GE) per la campagna agricola 2013 e il sig. CH nella qualità di responsabile p.t. del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), tramite il quale è stata presentata la domanda di ammissione ai predetti contributi, chiedendone la condanna in solido, a titolo di dolo, al risarcimento di euro 19.137,61 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato.
Con l’atto introduttivo del giudizio viene, infatti, contestato al sig.
AM – peraltro qualificato come “burattino” del gestore di fatto RA IO AL di cui si dirà meglio appresso - di avere illecitamente percepito, per la campagna agricola 2013 contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia mediante dichiarazioni non veritiere, in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà il sig. AM non era titolare.
Dette dichiarazioni, inoltre, erano state rese dal sig. AM nella qualità di richiedente le suddette agevolazioni e presentate all’ente pagatore, senza i necessari riscontri ad opera del CAA WORLD SERVICE CATANIA 001 di cui il sig. CH era responsabile.
Il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia di danno erariale trasmessa con nota n. 599242 del 9.11.2020 dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina, ha appurato che il sig.
AM aveva presentato la domanda unica di pagamento (DUP) n.
30810063278 abbinata alla scheda di validazione n. 30359352538 del 25.07.2013 nella quale veniva dichiarata la conduzione, a titolo di
“affitto”, di ha 214,67 di terreno, pari a n. 169 particelle, ubicate nei Comuni di Agrigento, Bompensiere, Buseto Palizzolo, Butera, Catania, Gela, Modica, Naro, NTGE UX e MA. La domanda veniva predisposta, attestata ed inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A.
WORLD SERVICE CATANIA 001 con le credenziali assegnate all’operatore GI CI e la scheda di validazione veniva validata dal responsabile pro-tempore del medesimo C.A.A., CH GI. Sul punto, per inciso, la Procura regionale ha puntualizzato che, dalla relazione sugli esiti delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Messina, è stato rilevato che le credenziali rilasciate all’operatore CI sono state invero utilizzate dallo stesso sig.
CH, come dal medesimo dichiarato e, pertanto, l’azione erariale nei confronti del sig. CI è stata archiviata.
Per quanto attiene al presente giudizio, la Procura regionale ha rimarcato, altresì, che a corredo e sostegno della richiesta di contributo venivano indicati nella scheda di validazione due distinti contratti di affitto, registrati ai protocolli n. GE.CAA2150.2013.0000729 e n.
GE.CAA2150.2013.0000988.
Conseguenzialmente alla presentazione di detta domanda, l’GE ha corrisposto al sig. AM, in data 12.11.2013 la somma di euro 5.248,31 e in data 21.11.2017 la somma di euro 13.889,48, per complessivi 19.137,61 euro.
I.1. Dai successivi accertamenti, riferisce la Procura regionale, è emerso, tuttavia, che il sig. AM non possedeva i requisiti necessari per l’ottenimento del contributo richiesto, in quanto la totalità dei terreni dichiarati in conduzione, invece, non gli era mai stata concessa e che, pertanto, l’erogazione dei contributi era riconducibile a titoli ingiustificati per una superficie aziendale che risulta abbondantemente superiore alla soglia di rilievo comunitario fissata allo 0,5% o all’ettaro.
Nel dettaglio, le Forze dell’ordine hanno verificato non soltanto che il contratto, apparentemente stipulato in data 1.1.2013 tra il sig. MI IN e AM US AV, non venne registrato, ma anche che il titolo di proprietà era riconducibile ad un soggetto inesistente e che, invero, le particelle di terreno oggetto della dichiarazione di possesso sono di proprietà di altri soggetti, anche pubblici e che gli stessi non li avevano mai dati in concessione o affittati a terzi.
La totalità delle superfici dichiarate, pertanto, non era nella effettiva o giuridica disponibilità dell’indebito percipiente.
I fatti sopra illustrati, secondo parte attrice, integrerebbero perciò la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all’art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dall’art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell’art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE, con conseguente perdita dell’intero regime di aiuto “se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (….), risultante da irregolarità commesse intenzionalmente, (…)
è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro”.
Il Requirente ha riferito, altresì, che per i predetti fatti illeciti i sig.ri AM e CH sono stati rinviati a giudizio ed è stato celebrato nei loro confronti il processo penale.
Con riferimento alla posizione processuale del sig. AM, si è proceduto separatamente (p.p. n. 1943/2020 R.G.N.R.) e nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza dal Tribunale di Messina, n.
452/2024 del 13 novembre 2024, che ha dichiarato il non luogo a procedere in ordine al reato di cui al capo 313 della richiesta di rinvio a giudizio, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.
416 bis, 1 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione.
Invece, il sig. CH GI, responsabile del Centro di Assistenza Agricola World Service Catania 001, è stato imputato nell’ambito del p.p. n. 890/2016 R.G.N.R, ad oggi conclusosi in appello con sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024 con cui è stato condannato, per il medesimo capo di imputazione n. 313, alla pena finale di anni 5 e mesi 5 di reclusione.
Segnatamente, i due convenuti sono stati imputati ai fini dell’accertamento della loro responsabilità penale perché in qualità di rappresentante legale (AM) dell’impresa individuale “AMARU’
US AV”, nonché di operatore del CAA World Service Catania 001 (CH), inducendo in errore e con l’inganno l’GE quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall’Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati Membri e finanziati dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia),
procuravano agli amministratori (formali e di fatto) un ingiusto profitto per complessivi 19.137,61 euro, con pari danno per l’Ente erogante ed all’Unione Europea.
In concorso con i due odierni convenuti, nell’ambito del procedimento penale, è stato imputato e condannato in appello anche il citato sig.
RA IO AL (ritenuto burattinaio di numerose imprese fittizie formalmente gestite da terzi) in qualità di gestore di fatto dell’impresa e la cui posizione - secondo la Procura regionale - sebbene irrilevante ai fini del processo contabile, consente di avvalorare ulteriormente il quadro delle contestazioni mosse nei confronti degli odierni convenuti.
Fatto accenno alla complessa attività di indagine che ha interessato plurime e ripetute condotte illecite (tra le quali quelle in esame) poste in essere da una ramificata associazione per delinquere operante a livello interprovinciale e dedita alla perpetrazione di reiterate truffe aggravate ai danni dell’U.E. e dello Stato e richiamati ampi stralci delle decisioni assunte in sede penale (di primo e secondo grado), sono stati ricostruiti le procedure seguite per la presentazione della domanda di sostegno economico nonché il ruolo dei percettori e degli operatori/responsabili dei CAA.
La Procura regionale ha, altresì, richiamato la normativa applicabile ratione temporis in materia di attribuzioni dei CAA (d.lgs. n. 165/1999 e DM 27 marzo 2008 MiP.A.A.F.) secondo cui a questi ultimi è affidata la responsabilità, tra l’altro, della identificazione del produttore, dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda nonché della corretta immissione dei dati nel sistema informativo SIAN, contestando al sig. CH di avere svolto la propria attività senza esperire alcun tipo di accertamento, controllo o riscontro riguardo al possesso in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l’aiuto. Lo stesso responsabile avrebbe dovuto, invece, effettuare idonee verifiche
(qui integralmente pretermesse in ragione della sostanziale collusione con il sig. RA emersa in sede penale) e successivamente ritenere tali titoli indubitabilmente non idonei, in quanto contenenti dichiarazioni mendaci.
In tal senso sono state richiamate le pronunce di questa Sezione giurisdizionale nn. 337/2019, 140/2020 e 225/2024 ed è stato, altresì, rilevato che la condotta del sig. CH risulta assolutamente sprezzante di ogni attribuzione delle sue funzioni e violativa degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale tant’è che non è stato rinvenuto neanche il fascicolo aziendale della ditta AM US AV. Infatti, nel corso delle attività di Polizia giudiziaria avvenute in data 19.7.2016, i militari del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Messina non rinvenivano il fascicolo aziendale e ricevevano in consegna da CH un faldone senza alcuna intestazione contenente, tra gli altri, alcuni documenti relativi alla ditta AM
US AV.
Agli odierni convenuti l’organo requirente imputa, in definitiva, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione da parte del sig.
AM del contributo ai danni dell’GE, ritenendo chiara la natura fraudolenta dell’operazione, consistente nell’incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; nei comportamenti fraudolenti dei convenuti, il requirente ha rilevato anche l’occultamento doloso del danno.
I.2. Alla luce di quanto precede, la Procura regionale, con atto del 26 giugno 2024, ha invitato a dedurre gli odierni convenuti unitamente al citato sig. CI nei cui confronti, si rammenta, si è provveduto con archiviazione. Al riguardo, la Procura regionale ha, infatti, reso noto che la difesa del Sig. CI, tra l’altro, aveva allegato le dichiarazioni rese dal sig. CH dinnanzi al Nucleo P.E.F. della G.d.F. di Catania in data 26.5.2015 con le quali il medesimo ammetteva di aver inserito personalmente le domande uniche di pagamento e di aver rilasciato le schede di validazione relative alle richieste di contributo presentate dal sig. AM; aggiungendo, inoltre, che la D.U.P. n. 30810063278, inserita al S.I.A.N. il 25.7.2013 con le credenziali assegnate all’operatore CI, era in realtà sostitutiva di una precedente D.U.P., contraddistinta dal n. 30809385872 e inserita in data 15.5.2013 con le credenziali assegnate al responsabile CH, il quale poi decise di coinvolgere l’ignaro operatore CI per allontanare i sospetti su di lui.
In ragione della presenza di elementi sufficienti ad escludere la responsabilità del sig. CI, la Procura regionale ha, pertanto, ritenuto di archiviare il giudizio limitatamente alla posizione del citato operatore.
I.3. L’avvocato AL Ragusa, difensore del sig. GI CH, giusta procura alle liti del 2.7.2024, ha fatto istanza di accesso agli atti il 4.7.2024 ed estratto copia della documentazione contenuta al fascicolo istruttorio, senza tuttavia depositare memorie difensive.
I.4. Il sig. AM, parimenti, sebbene abbia ricevuto notifica dell’invito a dedurre a mezzo delle Forze di Polizia in data 4 luglio 2024, non ha depositato alcuna memoria.
Pertanto, la Procura erariale ha citato in giudizio gli odierni convenuti per farne valere la responsabilità per danno all’GE.
L’atto di citazione è stato notificato al sig. AM, in proprio, ai sensi dell’art. 42 c.g.c., con l’ausilio delle Forze di Polizia, in data 17 febbraio 2025 ed al sig. CH mediante Pec diretta all’avv. Ragusa, in data 6 febbraio 2025.
I.5. Per quanto attiene allo svolgimento del presente giudizio va, altresì, puntualizzato che l’atto di citazione depositato il 10.01.2025 recava contestuale istanza di sequestro conservativo in favore di AG.
In data 04.02.2025, la richiesta di autorizzazione a procedere a sequestro è stata, tuttavia, respinta con il decreto presidenziale n.
6/2025/SEQ. Inoltre, all’esito dell’udienza camerale del 18.03.2025 fissata per la conferma o la modifica del suddetto decreto, con ordinanza n. 40/2025, è stato confermato il decreto con il quale era stato negato il sequestro conservativo dei beni degli odierni convenuti.
II. Il 4 settembre 2025, per la presente fase di merito, ha depositato l’atto di costituzione l’avv. Ragusa nell’interesse del sig. CH.
Il convenuto, anzitutto, ha rilevato che i fatti e le eventuali responsabilità oggetto del presente giudizio sono ancor oggi in fase di accertamento in sede penale, attualmente pendente stante la proposizione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Secondo la prospettazione difensiva, in ragione del principio di presunzione di innocenza ex art. 27 Cost., pertanto, le ancora incerte valutazioni effettuate in sede penale non potrebbero, in questa fase, trovare spazio in sede contabile né tanto meno condurre a una condanna per danno erariale anche in considerazione del fatto che gli artt. 651 e 654 c.p.p. fanno espressamente riferimento alla irrevocabilità della condanna ai fini di una sua utilizzazione in altri procedimenti.
La difesa del sig. CH, richiamando le disposizioni di legge ritenute di rilievo, ha, altresì, contestato la prospettazione attorea secondo la quale graverebbe sugli operatori dei CAA il compito di effettuare controlli di tipo sostanziale sulla documentazione prodotta. Ne costituirebbe riprova il fatto che la stessa AG, con propria circolare del 30.05.2015, contenente le istruzioni operative n. 25, ha precisato che
“L’agricoltore che intenda presentare un’istanza all’OP GE per la richiesta di aiuti deve produrre e sottoscrivere un atto dove conferma tutte le informazioni dichiarate nel fascicolo relativamente alla propria azienda. L’atto costituisce parte integrante e sostanziale di tutte le istanze presentate ad GE”, con la conseguenza che graverebbe sull’istante l’obbligo di attestare la veridicità di atti e documenti finalizzati ad ottenere i finanziamenti, non in capo all’operatore CAA.
La difesa del sig. CH ha, inoltre, affermato l’inesistenza di dolo o colpa grave osservando che, nonostante la titolarità del CAA, l’odierno convenuto non aveva in realtà un ruolo operativo di primo piano in quanto erano i suoi collaboratori a provvedere all’inoltro delle domande ad AG.
Ulteriore elemento volto a escludere qualsivoglia intento fraudolento secondo la difesa del convenuto, sarebbe poi rappresentato dalla circostanza che nessun tipo di profitto illecito è stato percepito dal CH, come confermato dalla revoca della confisca in appello.
Quanto ai rapporti con il RA IO AL, ricostruiti mediante le dichiarazioni inutilizzabili di quest’ultimo e all’elenco delle imprese rinvenuto presso il CAA, è stato rilevato che gli stessi non possono costituire prova del dolo del sig. CH non solo perché nessun accordo illecito era stato concluso, ma anche in quanto è stato provato come RA avesse oscuri rapporti con uno dei collaboratori all’interno del CAA, ossia il sig. AN AL. In conclusione, dovrebbe rigettarsi ogni domanda avanzata dalla Procura regionale nei confronti del Sig. CH GI.
Da ultimo, è stata opposta la prescrizione del credito erariale in ragione del decorso del relativo termine quinquennale.
A tal proposito è stato, altresì, osservato che l’importo di euro 19.137,61, è stato percepito, come indicato in seno all’invito a dedurre delle Procura regionale, dal sig. AM mediante accredito su conto corrente bancario effettuato a mezzo bonifico in due tranche: la prima pari a euro 5.248, 13 in data 12.11.2013 e la seconda pari a euro 13.889,48 in data 21.11.2017. Sul punto, la difesa del sig. CH ha osservato che il secondo pagamento è avvenuto ben quattro anni dopo e comunque quando già nel 2016 erano state iniziate le attività di indagine di cui la AG era a conoscenza, così di fatto partecipando alla causazione del danno quanto meno per la parte corrisposta in data 21.11.2017 pari a Euro 13.889,48 con la conseguenza giuridica che non si ha diritto a richiedere il danno che si è concorso a causare o del quale si è responsabili in concorso con conseguente necessaria chiamata in giudizio della stessa AG.
Non potrebbe dunque, che tenersi conto del fatto che non vi è stato occultamento doloso del danno e comunque i presunti illeciti erano conosciuti almeno sin dal momento di avvio delle indagini nel 2016.
Pertanto, dovrebbe essere dichiarata l’estinzione del credito erariale per intervenuta prescrizione.
In via estremamente subordinata, ove dovesse essere ritenuta la responsabilità del CH e comunque non maturata la prescrizione, la difesa ha rilevato come AG abbia una responsabilità nella causazione del danno erariale in ragione dell’accennata effettuazione dell’accredito in un momento in cui erano già iniziate le attività di indagine di cui la AG -viene ribadito - era a conoscenza, così di fatto partecipando alla causazione del danno. Pertanto, è stata chiesta l’integrazione del contraddittorio al fine di accertare la responsabilità di AG nella causazione del danno.
La difesa ha quindi concluso chiedendo: “- nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’insussistenza di 7 responsabilità erariale in capo a CH GI e, per l’effetto, rigettare in toto, le domande avanzate dalla Procura Regionale presso Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia;
- in subordine, accertare la maturazione del termine di prescrizione del credito erariale e, per l’effetto, dichiarare l’estinzione dello stesso;
-in via estremamente subordinata, ordinare, per i motivi indicati in narrativa, l’integrazione del contraddittorio chiamando in causa l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Giudizio.
III. La pubblica udienza del 24 settembre 2025 è stata rinviata al 15 ottobre 2025 per indisponibilità del relatore e nel corso dell’udienza del 15 ottobre 2025 il rappresentante dell’Ufficio di Procura ha ribadito la richiesta di condanna formulata nell’atto introduttivo del giudizio.
L’avv. La Porta, per il sig. CH, nel ripercorrere le difese svolte, ha affermato che gli operatori dei CAA non avrebbero alcun compito di verifica sostanziale sulla documentazione presentata dagli imprenditori. Ne costituirebbe riprova il fatto che GE non abbia dato alcuna indicazione operativa in tal senso. Di tale vuoto normativo, peraltro, avrebbe dà atto la stessa sentenza di condanna della Corte di appello di Messina a pag. 292. Da ultimo la difesa del sig. CH ha insistito nell’eccezione di prescrizione del credito erariale e chiesto il rigetto delle richieste della Procura insistendo nella memoria; assente il sig. AM.
Sentite le parti presenti il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia del sig.
AM US AV che, seppur ritualmente evocato in giudizio, con notifica in mani proprie effettuata ai sensi dell’art. 42 c.g.c., non si è costituito.
2. Il presente giudizio verte sull’accertamento del danno erariale asseritamente causato dagli odierni convenuti, ciascuno nelle rispettive qualità, all’GE nella misura pari al finanziamento percepito dalla ditta individuale del sig. AM attraverso un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione dello stesso finanziamento.
L’azione, per come introdotta dalla Procura regionale risulta fondata e, come tale, deve essere accolta.
Il requirente ha, infatti, fornito prova attraverso la documentazione depositata (DUP, schede di validazione e attestazioni di pagamento)
che il sig. AM ha chiesto ed ottenuto, per il tramite del citato CAA WORLD SERVICE CATANIA 001, di cui il sig. CH era responsabile, contributi comunitari pari ad euro 19.137,61 per la campagna agricola 2013.
Le attività d’indagine condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Messina, la comunicazione del Comune di Butera e la constatazione dell’inesistenza del soggetto sottoscrittore il contratto d’affitto hanno consentito, infatti, al Requirente di dimostrare che la totalità dei terreni dichiarati non era nella disponibilità della sig. AM e, pertanto, che detti contributi sono stati fraudolentemente ottenuti dallo stesso convenuto a seguito della dichiarazione non veritiera di avere la disponibilità dei citati fondi agricoli.
Costituisce, infatti, principio consolidato che <<per ottenere i contributi di cui si tratta, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato>> (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez.
giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, “l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie” e che la “disponibilità dei terreni deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell’usurpazione dei terreni altrui” (Corte dei conti, Sez. App.
Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015).
Al riguardo, va evidenziato, altresì, che l’art. 53, comma 1, del Regolamento CE 21 aprile 2004, n. 796, come modificato dal Reg. CE 8 maggio 2009, n. 380 nonché dall’art. 60, primo comma, del Reg. CE n.
1122/2009 dispone che “se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro”.
Risulta, pertanto, acclarato come i contributi erogati in favore del sig.
AM siano indebiti ed abbiano determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alla finalità alla quale gli stessi sono preordinati - ovvero il sostegno delle attività agricole - con conseguente responsabilità in capo allo stesso percettore per aver prodotto un danno pari a quanto ricevuto.
Peraltro, ai sensi del DPR 445/2000, art. 75, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici scaturiti dalla dichiarazione non veritiera.
La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che il sig. AM non si è costituito nel presente giudizio.
3. Parimenti, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba trovare conferma anche in ordine alla prospettata responsabilità del sig. CH, responsabile del CAA presso il quale sono state presentate le istanze e rilasciate le schede di validazione per l’annualità 2013.
3.1. Per quanto attiene alla posizione del sig. CH, tenuto conto di quanto osservato con la comparsa di costituzione in ordine all’attuale pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed alla conseguente inutilizzabilità delle valutazioni compiute in sede penale, occorre rammentare anzitutto che il codice di procedura penale, introdotto nel 1988, ha eliminato dall’ordinamento non solo l’art. 3 del precedente c.p.p., ma anche ogni riferimento ad esso dal testo novellato dell’art. 295 c.p.c.; in conseguenza di ciò, è pacifica la conclusione secondo cui il nostro ordinamento non è più ispirato al principio di pregiudizialità obbligatoria del processo penale. I menzionati giudizi sono quindi del tutto autonomi e separati fra loro, essendo i reciproci effetti disciplinati nel nuovo codice di procedura penale nei termini e nei limiti indicati dagli artt. 651 e 652 c.p.p. (SS.RR.
della Corte dei conti, sent n. 648 del 5.2.1990).
Va, inoltre, ricordato che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e l’odierno giudizio in quanto l’eventuale insussistenza dei fatti addebitati in sede penale non avrebbe, quale automatica conseguenza, il riconoscimento della legittimità dei comportamenti tenuti dallo stesso ai fini della percezione della provvidenza in argomento. La pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non risulta, pertanto, in alcun modo preclusivo dello svolgimento del presente giudizio.
Per quanto attiene, poi, alla utilizzabilità delle “ancora incerte valutazioni effettuate in sede penale” deve precisarsi che la documentazione depositata e le altre produzioni di parte attrice costituiscono documenti di parte del P.M. penale e che detta documentazione è stata fatta propria dalla Procura regionale per il presente giudizio rimanendo, comunque, un documento di parte.
Nulla esclude, dunque, che la predetta produzione possa, comunque, essere liberamente valutata nel presente giudizio, secondo prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 95 c.g.c., quale allegazione probatoria di parte da cui poter trarre elementi di giudizio, né che parte convenuta possa produrre documentazione in senso contrario.
Al riguardo, parte convenuta ben avrebbe potuto fornire i propri elementi di prova, ove in possesso, per dimostrare l’infondatezza della prospettazione attorea. Non è stato fornito, invece, oltre alla mera contestazione, alcun elemento di prova di carattere documentale o fattuale in senso contrario a quanto sostenuto dalla Procura regionale.
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso sig. CH dinnanzi al Nucleo P.E.F. della G.d.F. di Catania in data 26.5.2015 emerge, inoltre, prova dell’inserimento ad opera dello stesso convenuto delle domande uniche di pagamento e del rilascio delle schede di validazione relative alle richieste di contributo presentate dal sig. AM US AV per l’anno 2013.
3.2. Effettuate tali necessarie precisazioni, venendo al merito del giudizio della posizione del sig. CH, in primo luogo, va richiamato il dettato dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 165/1999, applicabile ratione temporis, secondo il quale:
“1. Gli organismi pagatori […] possono, con apposita convenzione, incaricare
<<Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)>>, di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati; […].
3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n.
1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. […]”.
Va, inoltre, rammentato che i C.A.A. sono incaricati da GE di svolgere le seguenti attività:
- istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente
(art.14, comma 6, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);
- svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art.2 DM 27.3.2008).
Detti centri, pertanto, pur mantenendo una formale configurazione strutturale privatistica, esercitano funzioni o comunque attività di pubblico interesse.
Con l’occasione, nel procedere alla ricostruzione del quadro normativo deve, rilevarsi l’inconferenza dei richiami effettuati dalla difesa del sig.
CH alla circolare del 30.05.2015, contenente le istruzioni operative n. 25 ed al D.M. n. 162 del 15.01.2015 in quanto, a prescindere da ogni valutazione sulla condivisibilità della prospettazione difensiva sul punto, detti atti sono intervenuti successivamente alle condotte contestate al sig. CH.
Tanto premesso sugli obblighi gravanti sui responsabili ed operatori dei CAA, il Collegio osserva che il sig. CH, invece, quale titolare delle credenziali di accesso e responsabile p.t. del CAA che ha validato le DUP del sig. AM per il 2013, ha del tutto disatteso ai propri doveri, assumendo un ruolo determinante nella produzione del danno erariale nei confronti dell’organismo pagatore, in quanto ha omesso il controllo sul titolo di conduzione dell’Azienda e, al contempo, ne ha dichiarato la sussistenza attraverso la validazione sul SIAN.
La documentazione depositata dalla Procura regionale, quindi, non soltanto consente di dimostrare che la validazione delle istanze del sig.
AM per il 2013 sia stata effettuata dal sig. CH ma anche che il convenuto da ultimo citato ha posto in essere dolosamente una condotta atta ad occultare il danno e ad ostacolare l’accertamento dell’illecita percezione dei contributi pubblici.
Occorre rilevare, infatti, che i responsabili dei CAA, nel momento in cui inseriscono a sistema le DUP e i dati contenuti nelle schede di validazione (in cui gli agricoltori elencano le superficie a qualunque titolo posseduto) stanno attestando di averle controllate, di averne acquisito le pertinenti documentazioni di supporto e di averne riscontrato il contenuto con i dati in possesso della Pubblica amministrazione, così portando gli Organismi pagatori a farvi affidamento per le successive erogazioni, anche in ragione del regime di silenzio assenso previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99/2004 e dall'art. 80, comma 17, della L.r. n. 11/2010.
Invece, dai riscontri effettuati dalle Forze dell’ordine emerge chiaramente che nessun riscontro è stato effettuato prima di procedere alla validazione delle citate DUP da parte del sig. CH.
Benché di certo, poi, non sia messo in dubbio che non spetta al responsabile del CAA o ai suoi operatori verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la concessione dell’aiuto economico, altrettanto indubbio risulta il dovere “dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda”.
A tale ultimo riguardo, diversamente da quanto vorrebbe far intendere la difesa del sig. CH, il sistema delineato da tutte le disposizioni normative -sia di rango legislativo che regolamentare- non ha inteso attribuire ai CAA la funzione di “meri collettori”, “trasmettitori” o
“vettori” della documentazione depositata dai produttori onerandoli, invece, “di dare certezza” (accertare appunto) all’Amministrazione erogatrice sul titolo di conduzione dell’Azienda che lo stesso CAA è, altresì, chiamato a custodire (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 117/2021, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 140/2021). Tale attività accertativa non può ovviamente limitarsi alla mera collezione dei titoli depositati dal produttore imponendo al CAA, invece, ulteriori attività di riscontro su detti titoli, interrogando le Banche dati che– proprio a tal fine – sono state rese utilizzabili unitamente al SIAN.
Nel caso in esame, in particolare, nonostante risulti la produzione di un contratto intrinsecamente falso – data l’inesistenza della parte e la contraffazione dei timbri dell’Agenzia delle Entrate – il Collegio ritiene che sul sig. CH gravasse l’obbligo di procedere ad una semplice interrogazione delle banche dati a disposizione, al sol fine di
“accertare” la bontà del titolo di conduzione dell’azienda. Ne sia riprova il fatto che il sig. CH, ancorché potesse accedere al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a sua volta interconnesso con altre banche dati non ha effettuato nessuna verifica sui contratti di affitto asseritamente registrati all’Agenzia delle Entrate e successivamente rivelatisi falsi.
A prescindere da ogni riflessione sulla verosimiglianza di un’azienda agricola della dimensione di oltre 200 ettari composta in prevalenza da particelle “polvere” sparpagliate tra i territori delle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Catania e Ragusa, deve osservarsi come anche l’interrogazione su una sola particella avrebbe consentito di rilevare che il sig. “MI IN” non era il proprietario di detta particella e che, pertanto, il titolo di conduzione non era genuino; tanto più se si considera che lo stesso sottoscrittore era del tutto inesistente.
D’altra parte, se il Legislatore avesse inteso affidare un mero controllo formale ai componenti dei CAA, non si comprenderebbe la contestuale attivazione delle banche dati all’interno del SIAN né il riferimento all’accertamento del titolo di conduzione piuttosto che alla mera tenuta e conservazione, ad esempio, come previsto con riguardo alle scritture contabili.
Invece, come del resto confermato in sostanza dalla difesa del sig.
CH, nessuna ulteriore attività di verifica è stata effettuata nei confronti del contratto di affitto falso prodotto dal sig. AM.
Nel caso in esame risulta, infatti, che il sig. CH non ha effettuato verifiche di alcun tipo limitandosi a raccogliere i documenti depositati dai produttori ed abdicando intenzionalmente ai propri poteri-doveri di accertamento. Lo stesso responsabile ha, infatti, accettato la documentazione prodotta dal sig. AM senza effettuare alcuna verifica.
A tanto si aggiunga, infine, che il sig. CH nulla ha argomentato in ordine al rapporto con il sig. RA – ritenuto titolare di fatto degli interessi sottostanti alla ditta individuale del sig. AM – e la generica affermazione dell’esistenza di un rapporto del sig. RA con il sig.
AN, altro operatore del CAA, o l’assenza di prova di arricchimento da parte del sig. CH non consentono in alcun modo di provare l’assenza di dolo dello stesso convenuto.
In conclusione, reputa il Collegio che il sig. CH abbia contribuito in maniera decisiva e consapevole, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, unitamente all’altro convenuto, alla causazione del danno patito dall’GE e, pertanto, debba rispondere in solido al sig. AM.
3.3. Al riguardo, per quanto attiene alla eccezione di prescrizione, opposta in via subordinata dalla difesa del sig. CH, si osserva che la censura è priva di pregio.
Il Collegio, infatti, concorda con la prospettazione attorea in ordine alla ricorrenza di una ipotesi di occultamento doloso nel caso di specie.
Diversamente da quanto affermato da parte convenuta, in caso di condotte fraudolente, l’occultamento doloso è configurabile “in re ipsa”
(cfr. Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana sent.
87/2022, Sez. II d’Appello sent. 254/2020). Inoltre, occorre ricordare che è ormai prevalente l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale in presenza di reati, la scoperta del “doloso occultamento del danno” non consiste nella conoscenza o conoscibilità ipotetica di un illecito penale, ma presuppone che l’attività dolosa e soprattutto il danno siano delineati nelle loro linee essenziali, a seguito di specifiche “attività investigative” (Corte dei conti, Sez. II, 7 maggio 2018, n. 285). In tali circostanze “si deve ritenere in re ipsa la sussistenza di un doloso occultamento del danno in quanto tale situazione… comporta un obiettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto: ciò implica che l’azione contabile può essere iniziata solo allorché il fatto comportante responsabilità amministrativa viene non meramente scoperto, ma quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa” (ex multis: Corte dei conti, Sez. II, 7 maggio 2018, n. 285; Corte dei conti, II app., 14 giugno 2013, n. 416).
La giurisprudenza da ultimo, inoltre, ha avuto modo di evidenziare che: “La "scoperta del danno" da cui inizia a decorrere la prescrizione in caso di occultamento doloso si concreta in una "conoscenza affidabile" degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base
(cfr. "ex plurimis” Sez. III/A n. 915 del 2021 e n 13 del 2022), che, in caso di indagini penali, di norma coincide con la conclusione delle stesse e con il rinvio a giudizio o l'archiviazione (cfr. Sez. app. Sicilia, n. 24/2025; id. n. 87/2024;
id. 27/2024; id. n. 44/2024; Sez. III/A n. 166 del 2022, n. 107/2022, n.
86/2020, n. 114/2020). Tale postergazione del termine di esordio della prescrizione, tuttavia, non è ammissibile allorquando l’Amministrazione danneggiata ovvero l’Organo inquirente abbiano avuto anteriore conoscenza del fatto dannoso, ovvero l’avrebbero potuta avere esercitando diligentemente e tempestivamente i poteri agli stessi spettanti (ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 64/2024; Sez. I/A, n. 43/2020; id. n. 141/21; id. n. 334/2021; Sez.
III/A, n. 638/2015) (cfr. Corte dei conti Sez. d’Appello per la Regione Siciliana sent. 37/A/2025). Nel caso di specie, pertanto, il momento in cui il Requirente è stato messo nella condizione di conoscere la condotta dannosa, connotata dall’occultamento doloso delle condizioni soggettive di partecipazione va individuato in un momento non anteriore al 24.08.2020 (data del nulla osta rilasciato dalla competente A.G. delegante all’invio della notizia di danno sino a quel momento coperta da segreto istruttorio) o alla data di trasmissione della notizia di danno erariale trasmessa con nota n. 599242 del 9.11.2020 ed al conseguente disvelamento della falsità del contratto impiegato dal sig. AM.
L’azione erariale estrinsecatasi, in primo luogo, con l’invito a dedurre del 26 giugno 2024, notificato al sig. CH il 2 luglio 2024 deve, pertanto, ritenersi tempestiva.
Sul punto, peraltro, la conoscenza da parte dell’AG dell’inizio delle indagini è stata meramente affermata dalla difesa del sig. CH ma in alcun modo provata e la stessa comunque non equivale, per quanto qui di interesse, alla conoscenza degli elementi essenziali della condotta dannosa dalla notizia di danno. Anche le prospettazioni difensive sul punto non risultano, pertanto, condivisibili.
3.4. A tale ultimo riguardo deve, infine, respingersi la richiesta formulata in via ulteriormente subordinata di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’AG, avanzata dalla difesa del sig.
CH. Oltre a quanto evidenziato in precedenza, infatti, il Collegio ritiene assorbente richiamare il dettato dell’art. 83 comma 1 c.g.c.
all’interno del quale, in maniera letterale, viene affermato che: Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.
Anche detta istanza non può, pertanto, trovare accoglimento.
4. In sintesi, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, i convenuti AM US AV, e CH GI devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell’A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti dalla ditta individuale del sig. AM relativamente alla campagna agricola 2013 per euro 19.137,61. Detta somma sarà maggiorata della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo così rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, pure come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale:
a. dichiara la contumacia delle convenute AM US AV;
b. condanna in solido AM US AV e CH GI al pagamento in favore dell’GE della somma pari a euro 19.137,61 (diciannovemilacentotrentasette/61centesimi)
maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalla data dei pagamenti come sopra specificati e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest’ultima data fino all’effettivo soddisfo;
c. condanna AM US AV e CH GI, in solido tra loro, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 656,24(seicentocinquantasei/24centesimi).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
L'estensore Il Presidente
AL SO AL ES
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria nei modi di legge Palermo, 08 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(f.to digitalmente)
Originale sentenza € 112,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 13,10 Totale spese € 141,10 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco firmato digitalmente