Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1314 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1314 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Trecate, Via Verdi n. 4/a, presso lo studio dell'avv. BELTRAME MICHELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Trecate, Via Verdi n. 4/a, presso lo studio dell'avv. BELTRAME MICHELA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24/05/2008 in Terdobbiate (NO), matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Terdobbiate (NO) al n. 1 Parte I dell'Anno 2008.
2) Ordinare al Comune di Terdobbiate (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dichiarare la perdita del cognome per la SI.ra . CP_1 Parte_1
4) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
5) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. OMOLOGARE le seguenti condizioni del divorzio Per_ 1) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con Per_2 residenza anagrafica presso la madre e con collocazione prevalente presso la stessa.
i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso e la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: le Per_ decisioni di maggior interesse per i figli minori e relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza ed alla Per_2 salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno potestà separata sui figli minori nei rispettivi periodi di convivenza.
3) I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed i figli saranno disciplinati come segue: A) I figli potranno trascorrere con il padre, con cadenza ogni 15 giorni, i fine settimana in via alternata con la madre, dalle ore 18.00 del venerdì sino al rientro a scuola il lunedì mattina. Al termine della scuola e, comunque, durante i periodi di Per_ vacanza, e verranno riaccompagnati a casa la domenica sera entro le ore 22.00. Il padre avrà diritto di Per_2 incontrare i figli anche in giorni infrasettimanali, anche con possibilità di pernottamento, previo accordo telefonico con la mamma;
B) Festività natalizie, pasquali, ponti e vacanze estive: salvo diversi accordi di volta in volta eventualmente assunti dai coniugi, ogni genitore terrà con sé i figli dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio e dal giovedì di Pasqua sino alla sera della domenica di Pasqua o da tale momento sino al rientro a scuola. Le vacanze estive verranno trascorse dai ragazzi con ogni genitore per due/tre settimane (si specifica che le settimane partiranno dalla giornata del lunedì), anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno, secondo le rispettive esigenze. In mancanza di accordo sui periodi prescelti, verrà assicurata all'uno e all'altro genitore, ad anni alterni, la facoltà di scelta in via prioritaria;
in occasione di altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) alternandosi con l'altro genitore. In ogni caso restano salvi eventuali diversi e migliori accordi tra i genitori compatibilmente con gli obblighi scolastici e con gli impegni sociali e sportivi dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
4) Mantenimento ordinario: il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 Per_ ordinario dei figli e a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 18 di ogni mese, la somma mensile di Euro Per_2
400,00 (quattrocento/00), ovvero Euro 200,00 per figlio, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat. Si precisa che l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i genitori. 5) Spese straordinarie: i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, conformemente alle ultime linee guida previste dal Protocollo del Tribunale di Torino (Doc. 5) e precisamente: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo e che devono essere rimborsate previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa: A1) Spese scolastiche, ovvero tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno scolastico, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico da e per la scuola;
A2) Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente. B) Spese straordinarie che devono essere previamente concordate tra i genitori: B1) Spese scolastiche: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati o università pubbliche dopo il primo anno fuori corso, spese alloggiative, comprensive di utenze, per studi fuori sede di università pubbliche e private, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; B2) Spese extrascolastiche: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout), viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di motorino, moto ed auto per il mezzo di trasporto dei figli, spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
C) Spese medico/sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o
Pag. 2 di 4 urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori. Non richiedono il preventivo accordo nemmeno i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari, spese farmaceutiche, in quanto prescritte, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
D) Relativamente alle spese straordinarie da concordare, al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore richiedente dovrà provar, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo di raccomandata, fax, e-mail o messaggio telefonico, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata A/R o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il rimborso dovrà avvenire, con bonifico bancario, entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non necessitare di un assegno divorzile in loro favore.
7) I coniugi si prestano nuovamente il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto per l'estero per uso turistico nonché per l'iscrizione dei figli minori sul passaporto di ciascun genitore”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Terdobbiate Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 24/05/2008 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1 Parte I, Anno 2008. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (01/11/2007) e (28/09/2010), Persona_3 Persona_4 entrambi minorenni. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
Pag. 3 di 4 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Terdobbiate (NO) in data 24/05/2008 da e con atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 1, parte I, anno 2008;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terdobbiate (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12.6.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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