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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2978/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anthony Macchia;
- Attrice opponente;
e
- “ in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Briguglio e dall'avv. Felice
Bellona;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte eccependo l'incongruità del prezzo dell'appalto e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno da inadempimento.
Le convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 08 Ottobre 2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio che non veniva più riassunto nel termine di legge e deve quindi ritenersi estinto.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2978/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anthony Macchia;
- Attrice opponente;
e
- “ in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Briguglio e dall'avv. Felice
Bellona;
- Convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte eccependo l'incongruità del prezzo dell'appalto e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno da inadempimento.
Le convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 08 Ottobre 2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio che non veniva più riassunto nel termine di legge e deve quindi ritenersi estinto.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 11 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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