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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2361 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Tacchi del Foro di Busto
Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate via Carlo Noé n.45
APPELLANTE
contro
nata a Saskatoon (Canada) il 2.7.1963, C.F. Controparte_1
, residente in [...](Canada) 668 Oxford St., rappresentata e difesa dagli C.F._2
Avv.ti Luca Maria Giani e Elena Lomazzi del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Busto Arsizio via Cellini n. 22-26
pagina 1 di 8 APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 574/2024 – emessa nella causa civile n. 2925/2021 R.G. il 23.5.2024, pubblicata il 4.6.2024 e notificata il 28.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Nel merito: A) in relazione al capo 1 del
P.Q.M.
della sentenza gravata ed in riforma di tale provvedimento, accertata e dichiarata, per i motivi in atti, l'assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in precedenza previsto per la sig.ra e statuire, inoltre, che nulla sia dovuto alla medesima, Controparte_1
neppure a titolo di assegno divorzile e/o altro titolo;
B) con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio;
in via istruttoria: si domanda, anzitutto e sin d'ora, che venga concesso alla Cancelleria ed ai Magistrati assegnatari di codesto procedimento accesso al fascicolo telematico d'ufficio e delle parti della causa n.2925/2021
RG Tribunale di Varese (G.I. Ill.ma Dott.ssa Arianna Carimati), onde consentire la visione e disporre l'acquisizione di tutti gli atti e i documenti ivi contenuti, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti;
con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire, produrre documenti, articolare capitoli ed indicare testi a prova diretta e/o contraria, avanzare ulteriori richieste di mezzi istruttori su fatti eventualmente dedotti da controparte con la propria memoria difensiva;
con ogni ulteriore riserva”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione così giudicare: nel merito respingere l'appello proposto da e le domande ivi formulate Parte_1
poiché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate nella narrativa della memoria difensiva e di costituzione del 21.11.2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 574/2024 emessa dal Tribunale di
Varese, qui impugnata e condannare l'appellante a pagare una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno ex art 96 cpc;
pagina 2 di 8 in via istruttoria, l'appellata si oppone sin d'ora alla ammissione di qualsivoglia istanza istruttoria proposta dall'appellante; con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre ex lege;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento, promosso ex art 283 cpc da , sub RG n. 2361-1-2024 (Cass Parte_1
Civ n. 2671/2013) che ha visto il rigetto dell'istanza di sospensiva svolta dall'appellante”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 2.8.2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 574/2024 – emessa nella causa civile n. 2925/2021 R.G. il 23.5.2024, depositata il 4.6.2024 e notificata il 28.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . Parte_1 Controparte_1
Con il ricorso per divorzio ha chiesto di provvedere in via esclusiva e per Parte_1 intero al mantenimento del figlio con versamento diretto allo stesso e di revocare l'assegno di concorso al mantenimento della moglie.
La sig.ra chiedeva di confermare le condizioni di separazione circa la posizione del CP_1 figlio oltre ad € 2500 mensili quale contributo al mantenimento proprio.
In via provvisoria all'esito dell'udienza del 9.2.2022 il Tribunale di Varese confermava le condizioni di separazione con esclusione della previsione di un assegno di contribuzione al mantenimento della moglie. Con sentenza parziale n. 4/2023 pubblicata il 9.1.2023 il Tribunale di Varese dichiarava lo scioglimento del matrimonio rimettendo la causa sul ruolo in relazione alle altre domande. Il Tribunale di Varese in via definitiva: revocava il contributo indiretto a carico del padre per il mantenimento del figlio, accertato che da agosto 2022 questi conviva stabilmente con il padre e la madre trasferita stabilmente da settembre 2022 in Canada, stabilendo che il padre provveda al suo mantenimento completo diretto sia per l'ordinario che per lo straordinario;
ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla moglie in quanto è stato provato che il figlio si sia trasferito dal padre in altra abitazione;
quanto all'assegno divorzile ha stabilito a carico del € 500 mensili decorrenti dal mese Parte_1 successivo al passaggio in giudicato della sentenza accertando un sostanziale squilibrio reddituale tra le parti:
pagina 3 di 8 il sig. all'udienza presidenziale ha dichiarato di essere pilota di aereo dipendente della Parte_1 Easyjet con reddito di circa € 7000 mensili e di essere titolare di circa 2000 quote della società; di non aver immobili e di vivere in locazione con il figlio;
ha documentato i seguenti redditi: PF 2018 € 91630 lordi;
PF 2019 € 80730 lordi;
PF 2020 € 79099 lordi;
PF 2021 € 88120 lordi, il tutto pari ad un reddito netto su dodici mensilità di € 5100 al mese.
La sig.ra ha dedotto di aver smesso di lavorare dopo la nascita del figlio e di essere ora CP_1 disoccupata;
si è trasferita in Canada a settembre 2022 ed in comparsa conclusionale ha allegato di essere ospite dei suoi genitori che la mantengono. Non è stato contestato che Lei abbia sempre lavorato fino alla nascita del figlio nel 2003 sia durante il soggiorno dei coniugi in Australia, mentre il marito non lavorava e sia quando si sono trasferiti nel
Regno Unito, come anche accertato nella sentenza di separazione e confermato dai testimoni escussi, seppur testi indiretti utili a formare il convincimento del giudice. Dal 2007 dopo il rientro in Italia la famiglia è stata sostenuta economicamente solo dal marito;
non risulta documentato da parte resistente alcun impegno nella ricerca di un lavoro consono alle sue qualifiche e alle competenze professionali (nella causa di separazione aveva dichiarato di svolgere attività di giornalista asseritamente gratuita per 30 ore settimanali e di volontariato per due mattina a settimana) e non ha compiutamente dedotto circa la sua attuale situazione in Canada;
non può essere trascurato l'apporto familiare reso in 19 anni di matrimonio dapprima per il lavoro svolto e poi per la crescita del figlio da parte della sig,ra . Parte_2 Ha compensato le spese di giudizio.
Con l'appello proposto dal sig. viene contestato al Tribunale di Varese la Parte_1 disposizione circa l'assegno divorzile di cui si chiede la revoca.
Parte appellante sostiene che l'appellata nel corso del giudizio di primo grado non ha provato l'inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento né l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
lei ha ammesso di svolgere attività di volontariato nel giudizio di separazione e da dopo la separazione non ha cercato lavoro nonostante la sua capacità lavorativa e le sue competenze (ha lavorato in diversi Paesi ed è bilingue) come già accertato in fase presidenziale;
non ha dato alcuna prova circa il contributo reso durante il matrimonio e lui ha sempre contestato tale circostanza;
risulta che in Canada lavori presso la Safe Workers of Tomorrow.
Si è costituita in data 22.11.2024: chiede rigetto e condanna ex art 96 cpc per Controparte_2 insussistenza dei motivi di appello.
Dà atto che è stato notificato a l'atto di precetto in data 23.10.2024 per il Parte_1 recupero delle mensilità di assegno divorzile dovuto da luglio 2024 per € 6500 nonché l'assegno di concorso al mantenimento del figlio per € 10.900, per quest'ultimo notificando al datore di lavoro del debitore la richiesta di pagamento diretto per i mesi a venire.
Sostiene che è corretta la sentenza nel merito che ha accertato il diritto ad un assegno con funzione perequativa;
prive di rilevanza le contestazioni sulla capacità lavorativa e reddituale sua;
non replica circa il lavoro di ora in Canada.
pagina 4 di 8 Parte appellante in data 22.11.2024 ha depositato: 730 2022 € 78114 lordi;
PF 2023 € 56084 lordi;
730
2024 € 92864 lordi
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 7.8.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Varese ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, con istruttoria sia documentale che orale, come ut sopra esposto, accertando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di di natura perequativa/compensativa, anche considerata CP_1 CP_1 la risultata disparità reddituale delle parti.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. pagina 5 di 8 Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, di natura equilibratrice perequativo/compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti, dalle risultanze documentali e e della istruttoria orale, come sopra esposte, rilevando, la consistente disparità reddituale tra le stesse, in quanto è risultato che la sig.ra non lavora mentre il sig. può godere di una entrata CP_1 Parte_1 mensile lavorativa stabile netta come pilota della Easyjet di € 7000,00 mensili circa, come dallo stesso dichiarato all'udienza presidenziale del 9.2.2022.
Il Tribunale di Varese, nonostante parte appellata non abbia provato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro, anche considerate le sue competenze professionali, ha correttamente dato rilevanza prevalente, nel caso di specie, al fatto risultante provato e peraltro non contestato che la signora
[...] abbia fornito alla famiglia un sostanziale apporto nel corso del matrimonio durato 19 anni dal Pt_2
29.11.1997 fino alla separazione intervenuta nel 2016.
Infatti, come riportato in sentenza, già in sede di separazione, era stato accertato che per i primi anni fino alla nascita del figlio (18.12.2003) solo la moglie aveva lavorato sia durante il Per_1 soggiorno dei coniugi in Australia che nel Regno Unito, provvedendo pertanto da sola al mantenimento della famiglia e tale circostanza è stata confermata dai testi escussi all'udienza del 14.6.2023, mentre poi con il rientro in Italia nel 2007 la stessa non ha più lavorato e la famiglia da allora è stata mantenuta con il solo apporto lavorativo del marito, mentre la moglie si è dedicata alla crescita del figlio.
Sul punto l'accertamento di sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile di natura compensativa/perequativa da parte ora appellata deve essere considerato, in linea con gli arresti giurisprudenziali, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono pagina 6 di 8 il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”
La sentenza appellata va pertanto confermata anche in relazione al quantum dell'assegno non oggetto di impugnazione.
La domanda di condanna ex art 96 cpc svolta da parte appellata è infondata non sussistendo ipotesi di responsabilità aggravata a carico di parte appellante.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore della sig.ra nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Varese n. 574/2024 – emessa nella causa civile n. 2925/2021 R.G. il
23.5.2024, depositata il 4.6.2024 e notificata il 28.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate Parte_1 CP_1 nella misura di € 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Tacchi del Foro di Busto
Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate via Carlo Noé n.45
APPELLANTE
contro
nata a Saskatoon (Canada) il 2.7.1963, C.F. Controparte_1
, residente in [...](Canada) 668 Oxford St., rappresentata e difesa dagli C.F._2
Avv.ti Luca Maria Giani e Elena Lomazzi del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Busto Arsizio via Cellini n. 22-26
pagina 1 di 8 APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 574/2024 – emessa nella causa civile n. 2925/2021 R.G. il 23.5.2024, pubblicata il 4.6.2024 e notificata il 28.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Nel merito: A) in relazione al capo 1 del
P.Q.M.
della sentenza gravata ed in riforma di tale provvedimento, accertata e dichiarata, per i motivi in atti, l'assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in precedenza previsto per la sig.ra e statuire, inoltre, che nulla sia dovuto alla medesima, Controparte_1
neppure a titolo di assegno divorzile e/o altro titolo;
B) con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio;
in via istruttoria: si domanda, anzitutto e sin d'ora, che venga concesso alla Cancelleria ed ai Magistrati assegnatari di codesto procedimento accesso al fascicolo telematico d'ufficio e delle parti della causa n.2925/2021
RG Tribunale di Varese (G.I. Ill.ma Dott.ssa Arianna Carimati), onde consentire la visione e disporre l'acquisizione di tutti gli atti e i documenti ivi contenuti, da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti;
con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire, produrre documenti, articolare capitoli ed indicare testi a prova diretta e/o contraria, avanzare ulteriori richieste di mezzi istruttori su fatti eventualmente dedotti da controparte con la propria memoria difensiva;
con ogni ulteriore riserva”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione così giudicare: nel merito respingere l'appello proposto da e le domande ivi formulate Parte_1
poiché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate nella narrativa della memoria difensiva e di costituzione del 21.11.2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 574/2024 emessa dal Tribunale di
Varese, qui impugnata e condannare l'appellante a pagare una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno ex art 96 cpc;
pagina 2 di 8 in via istruttoria, l'appellata si oppone sin d'ora alla ammissione di qualsivoglia istanza istruttoria proposta dall'appellante; con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre ex lege;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento, promosso ex art 283 cpc da , sub RG n. 2361-1-2024 (Cass Parte_1
Civ n. 2671/2013) che ha visto il rigetto dell'istanza di sospensiva svolta dall'appellante”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 2.8.2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 574/2024 – emessa nella causa civile n. 2925/2021 R.G. il 23.5.2024, depositata il 4.6.2024 e notificata il 28.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . Parte_1 Controparte_1
Con il ricorso per divorzio ha chiesto di provvedere in via esclusiva e per Parte_1 intero al mantenimento del figlio con versamento diretto allo stesso e di revocare l'assegno di concorso al mantenimento della moglie.
La sig.ra chiedeva di confermare le condizioni di separazione circa la posizione del CP_1 figlio oltre ad € 2500 mensili quale contributo al mantenimento proprio.
In via provvisoria all'esito dell'udienza del 9.2.2022 il Tribunale di Varese confermava le condizioni di separazione con esclusione della previsione di un assegno di contribuzione al mantenimento della moglie. Con sentenza parziale n. 4/2023 pubblicata il 9.1.2023 il Tribunale di Varese dichiarava lo scioglimento del matrimonio rimettendo la causa sul ruolo in relazione alle altre domande. Il Tribunale di Varese in via definitiva: revocava il contributo indiretto a carico del padre per il mantenimento del figlio, accertato che da agosto 2022 questi conviva stabilmente con il padre e la madre trasferita stabilmente da settembre 2022 in Canada, stabilendo che il padre provveda al suo mantenimento completo diretto sia per l'ordinario che per lo straordinario;
ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla moglie in quanto è stato provato che il figlio si sia trasferito dal padre in altra abitazione;
quanto all'assegno divorzile ha stabilito a carico del € 500 mensili decorrenti dal mese Parte_1 successivo al passaggio in giudicato della sentenza accertando un sostanziale squilibrio reddituale tra le parti:
pagina 3 di 8 il sig. all'udienza presidenziale ha dichiarato di essere pilota di aereo dipendente della Parte_1 Easyjet con reddito di circa € 7000 mensili e di essere titolare di circa 2000 quote della società; di non aver immobili e di vivere in locazione con il figlio;
ha documentato i seguenti redditi: PF 2018 € 91630 lordi;
PF 2019 € 80730 lordi;
PF 2020 € 79099 lordi;
PF 2021 € 88120 lordi, il tutto pari ad un reddito netto su dodici mensilità di € 5100 al mese.
La sig.ra ha dedotto di aver smesso di lavorare dopo la nascita del figlio e di essere ora CP_1 disoccupata;
si è trasferita in Canada a settembre 2022 ed in comparsa conclusionale ha allegato di essere ospite dei suoi genitori che la mantengono. Non è stato contestato che Lei abbia sempre lavorato fino alla nascita del figlio nel 2003 sia durante il soggiorno dei coniugi in Australia, mentre il marito non lavorava e sia quando si sono trasferiti nel
Regno Unito, come anche accertato nella sentenza di separazione e confermato dai testimoni escussi, seppur testi indiretti utili a formare il convincimento del giudice. Dal 2007 dopo il rientro in Italia la famiglia è stata sostenuta economicamente solo dal marito;
non risulta documentato da parte resistente alcun impegno nella ricerca di un lavoro consono alle sue qualifiche e alle competenze professionali (nella causa di separazione aveva dichiarato di svolgere attività di giornalista asseritamente gratuita per 30 ore settimanali e di volontariato per due mattina a settimana) e non ha compiutamente dedotto circa la sua attuale situazione in Canada;
non può essere trascurato l'apporto familiare reso in 19 anni di matrimonio dapprima per il lavoro svolto e poi per la crescita del figlio da parte della sig,ra . Parte_2 Ha compensato le spese di giudizio.
Con l'appello proposto dal sig. viene contestato al Tribunale di Varese la Parte_1 disposizione circa l'assegno divorzile di cui si chiede la revoca.
Parte appellante sostiene che l'appellata nel corso del giudizio di primo grado non ha provato l'inadeguatezza dei propri mezzi di sostentamento né l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
lei ha ammesso di svolgere attività di volontariato nel giudizio di separazione e da dopo la separazione non ha cercato lavoro nonostante la sua capacità lavorativa e le sue competenze (ha lavorato in diversi Paesi ed è bilingue) come già accertato in fase presidenziale;
non ha dato alcuna prova circa il contributo reso durante il matrimonio e lui ha sempre contestato tale circostanza;
risulta che in Canada lavori presso la Safe Workers of Tomorrow.
Si è costituita in data 22.11.2024: chiede rigetto e condanna ex art 96 cpc per Controparte_2 insussistenza dei motivi di appello.
Dà atto che è stato notificato a l'atto di precetto in data 23.10.2024 per il Parte_1 recupero delle mensilità di assegno divorzile dovuto da luglio 2024 per € 6500 nonché l'assegno di concorso al mantenimento del figlio per € 10.900, per quest'ultimo notificando al datore di lavoro del debitore la richiesta di pagamento diretto per i mesi a venire.
Sostiene che è corretta la sentenza nel merito che ha accertato il diritto ad un assegno con funzione perequativa;
prive di rilevanza le contestazioni sulla capacità lavorativa e reddituale sua;
non replica circa il lavoro di ora in Canada.
pagina 4 di 8 Parte appellante in data 22.11.2024 ha depositato: 730 2022 € 78114 lordi;
PF 2023 € 56084 lordi;
730
2024 € 92864 lordi
All'udienza del 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 7.8.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Varese ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, con istruttoria sia documentale che orale, come ut sopra esposto, accertando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di di natura perequativa/compensativa, anche considerata CP_1 CP_1 la risultata disparità reddituale delle parti.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. pagina 5 di 8 Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, di natura equilibratrice perequativo/compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti, dalle risultanze documentali e e della istruttoria orale, come sopra esposte, rilevando, la consistente disparità reddituale tra le stesse, in quanto è risultato che la sig.ra non lavora mentre il sig. può godere di una entrata CP_1 Parte_1 mensile lavorativa stabile netta come pilota della Easyjet di € 7000,00 mensili circa, come dallo stesso dichiarato all'udienza presidenziale del 9.2.2022.
Il Tribunale di Varese, nonostante parte appellata non abbia provato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro, anche considerate le sue competenze professionali, ha correttamente dato rilevanza prevalente, nel caso di specie, al fatto risultante provato e peraltro non contestato che la signora
[...] abbia fornito alla famiglia un sostanziale apporto nel corso del matrimonio durato 19 anni dal Pt_2
29.11.1997 fino alla separazione intervenuta nel 2016.
Infatti, come riportato in sentenza, già in sede di separazione, era stato accertato che per i primi anni fino alla nascita del figlio (18.12.2003) solo la moglie aveva lavorato sia durante il Per_1 soggiorno dei coniugi in Australia che nel Regno Unito, provvedendo pertanto da sola al mantenimento della famiglia e tale circostanza è stata confermata dai testi escussi all'udienza del 14.6.2023, mentre poi con il rientro in Italia nel 2007 la stessa non ha più lavorato e la famiglia da allora è stata mantenuta con il solo apporto lavorativo del marito, mentre la moglie si è dedicata alla crescita del figlio.
Sul punto l'accertamento di sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile di natura compensativa/perequativa da parte ora appellata deve essere considerato, in linea con gli arresti giurisprudenziali, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono pagina 6 di 8 il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”
La sentenza appellata va pertanto confermata anche in relazione al quantum dell'assegno non oggetto di impugnazione.
La domanda di condanna ex art 96 cpc svolta da parte appellata è infondata non sussistendo ipotesi di responsabilità aggravata a carico di parte appellante.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore della sig.ra nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Varese n. 574/2024 – emessa nella causa civile n. 2925/2021 R.G. il
23.5.2024, depositata il 4.6.2024 e notificata il 28.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate Parte_1 CP_1 nella misura di € 3.966,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
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