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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2263/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PECORARO MARILINA che li rappresen- ta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato in data [...] dalla loro relazione more uxorio. Per_1
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi
1 alla legge e rispondenti agli interessi del minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manife- stamente superfluo.
Si riportano quindi le condizioni congiunte
“1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni normative Per_1
in punto affidamento condiviso, mantenendo però la sua residenza anagrafica presso la madre, in Barge (CN), Via Comba Carle n. 24/C. In virtù di siffatto affidamento le decisioni più im- portanti nell'interesse del figlio, relativi all'educazione, formazione scolastica, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Gli odierni esponenti avranno diritto ad Per_1
esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispet- tivi periodi di convivenza.
- La casa familiare sita in Barge (CN), Via Comba Carle n. 24/A è di proprietà della sola si- RA , la quale pertanto continuerà ad abitarvi insieme al figlio minore con ogni arre- Pt_1
do e pertinenza, il signor ha già provveduto a reperire una nuova abitazione, di sua Pt_2
esclusiva proprietà, confinante con quella della siRA e vi si trasferirà con i propri Pt_1
effetti personali a stretto giro e comunque entro e non oltre 30 giorni dal deposito della note scritte sostitutive dell'udienza, curando il contestuale aggiornamento delle risultanze anagrafi- che.
- Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario ed il figlio secondo l'ac- cordo raggiunto tra le parti e precisamente: il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e te- nere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, che verranno individuati settimanal- mente in base ai turni di lavoro, posto che il signor in quanto macchinista presso Tre- Pt_2
nitalia, non ha una turnazione cadenzata del proprio orario lavorativo, ed in ogni caso dall'u- scita di scuola fino alle ore 21,00, quando il minore, stante l'estrema vicinanza tra le due abi- tazioni, rientrerà autonomamente presso quella materna, a meno che non decida di pernottare dal padre;
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 10,30 fino alla domenica sera o lunedì mattina.
- Per quanto concerne le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, il figlio Per_2
[.
trascorrerà ogni anno la sera della Vigilia con la mamma ed il giorno di Natale con il padre, il 31/12 e l'01/01 ad anni alterni con l'uno e con l'altro, così come per il giorno di Santo Ste- fano e l'Epifania. Per quanto riguarda le festività pasquali il figlio minore, salvo diverso ac- cordo tra i genitori, trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le festività sopraindicate avranno prevalenza rispetto ai turni setti- manali di permanenza presso il padre. Il figlio minore trascorrerà le festività infrasettimanali, in alternanza con il padre e con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 21,00. Entrambi i genitori si
2 impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali impedimenti a tenere con sé il figlio mi- nore.
- Per quanto concerne le vacanze estive il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà tene- re con sé il figlio minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre, ogni anno, entro il 31 maggio. Nel periodo prescelto da ciascun genitore per le vacanze estive, rimangono sospese le visite dell'altro al figlio minore.
I ricorrenti si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente, onde consentire facilmente i contatti tra il genitore momentaneamente lontano ed il figlio.
2. Disporre che il padre provveda a corrispondere a titolo di contributo economico al mante- nimento ordinario del figlio minore la somma di Euro 400,00 mensili (quattrocen- Per_1
to/00), importo che sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del decreto. Tale somma, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, potrà essere versata con bonifico bancario al codice Iban che si avrà cura di comu- nicare.
Per quanto concerne invece le spese straordinarie, disporre che il signor provveda al Pt_2
pagamento per la quota del 50% delle spese scolastiche (incluso iscrizioni, libri di testo, tra- sporto, corsi extra e/o di supporto scolastico, gite di istruzione organizzate dalla scuola), spese mediche non coperte dal S.S.N. (quelle specialistiche dovranno essere previamente concorda- te salvo nei casi di comprovata urgenza), ricreative, sportive e culturali, sempre previamente concordate e documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del
15/03/2016. L'importo dovrà essere corrisposto al genitore che eventualmente abbia provve- duto alla totale corresponsione entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le spese straordinarie stesse. Disporre che l'A.U.U. venga percepito interamente dalla sig.ra , Pt_1
con rinuncia del signor alla sua quota del 50%. Pt_2
3. Spese legali compensate”.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento e il mantenimento del figlio minore alle condi- Persona_3
zioni concordate dalle parti, come sopra trascritte e ribadite nel ricorso
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
3 Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2263/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PECORARO MARILINA che li rappresen- ta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato in data [...] dalla loro relazione more uxorio. Per_1
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi
1 alla legge e rispondenti agli interessi del minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manife- stamente superfluo.
Si riportano quindi le condizioni congiunte
“1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni normative Per_1
in punto affidamento condiviso, mantenendo però la sua residenza anagrafica presso la madre, in Barge (CN), Via Comba Carle n. 24/C. In virtù di siffatto affidamento le decisioni più im- portanti nell'interesse del figlio, relativi all'educazione, formazione scolastica, salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni di Gli odierni esponenti avranno diritto ad Per_1
esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispet- tivi periodi di convivenza.
- La casa familiare sita in Barge (CN), Via Comba Carle n. 24/A è di proprietà della sola si- RA , la quale pertanto continuerà ad abitarvi insieme al figlio minore con ogni arre- Pt_1
do e pertinenza, il signor ha già provveduto a reperire una nuova abitazione, di sua Pt_2
esclusiva proprietà, confinante con quella della siRA e vi si trasferirà con i propri Pt_1
effetti personali a stretto giro e comunque entro e non oltre 30 giorni dal deposito della note scritte sostitutive dell'udienza, curando il contestuale aggiornamento delle risultanze anagrafi- che.
- Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario ed il figlio secondo l'ac- cordo raggiunto tra le parti e precisamente: il padre, salvo diverso accordo, potrà vedere e te- nere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, che verranno individuati settimanal- mente in base ai turni di lavoro, posto che il signor in quanto macchinista presso Tre- Pt_2
nitalia, non ha una turnazione cadenzata del proprio orario lavorativo, ed in ogni caso dall'u- scita di scuola fino alle ore 21,00, quando il minore, stante l'estrema vicinanza tra le due abi- tazioni, rientrerà autonomamente presso quella materna, a meno che non decida di pernottare dal padre;
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 10,30 fino alla domenica sera o lunedì mattina.
- Per quanto concerne le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, il figlio Per_2
[.
trascorrerà ogni anno la sera della Vigilia con la mamma ed il giorno di Natale con il padre, il 31/12 e l'01/01 ad anni alterni con l'uno e con l'altro, così come per il giorno di Santo Ste- fano e l'Epifania. Per quanto riguarda le festività pasquali il figlio minore, salvo diverso ac- cordo tra i genitori, trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le festività sopraindicate avranno prevalenza rispetto ai turni setti- manali di permanenza presso il padre. Il figlio minore trascorrerà le festività infrasettimanali, in alternanza con il padre e con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 21,00. Entrambi i genitori si
2 impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali impedimenti a tenere con sé il figlio mi- nore.
- Per quanto concerne le vacanze estive il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà tene- re con sé il figlio minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre, ogni anno, entro il 31 maggio. Nel periodo prescelto da ciascun genitore per le vacanze estive, rimangono sospese le visite dell'altro al figlio minore.
I ricorrenti si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente, onde consentire facilmente i contatti tra il genitore momentaneamente lontano ed il figlio.
2. Disporre che il padre provveda a corrispondere a titolo di contributo economico al mante- nimento ordinario del figlio minore la somma di Euro 400,00 mensili (quattrocen- Per_1
to/00), importo che sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del decreto. Tale somma, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, potrà essere versata con bonifico bancario al codice Iban che si avrà cura di comu- nicare.
Per quanto concerne invece le spese straordinarie, disporre che il signor provveda al Pt_2
pagamento per la quota del 50% delle spese scolastiche (incluso iscrizioni, libri di testo, tra- sporto, corsi extra e/o di supporto scolastico, gite di istruzione organizzate dalla scuola), spese mediche non coperte dal S.S.N. (quelle specialistiche dovranno essere previamente concorda- te salvo nei casi di comprovata urgenza), ricreative, sportive e culturali, sempre previamente concordate e documentate, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del
15/03/2016. L'importo dovrà essere corrisposto al genitore che eventualmente abbia provve- duto alla totale corresponsione entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le spese straordinarie stesse. Disporre che l'A.U.U. venga percepito interamente dalla sig.ra , Pt_1
con rinuncia del signor alla sua quota del 50%. Pt_2
3. Spese legali compensate”.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento e il mantenimento del figlio minore alle condi- Persona_3
zioni concordate dalle parti, come sopra trascritte e ribadite nel ricorso
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025
3 Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
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