CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, DI
MA LA IA, DI
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4392/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163486368 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3388/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate Roma 3, assistita e difesa ed elettivamente domiciliata come in atti agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero delle maggiori imposte per l'anno 2018 dall'Agenzia delle entrate.
Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto, ai sensi di un controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, l'esame della dichiarazione dei redditi modello Unico, a conclusione del quale non è stato riconosciuto il credito di imposta scaturito da “Zona Franca Urbana” del Comune di
Velletri utilizzato dalla ricorrente in compensazione delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione.
Ha evidenziato i rilievi contestati dall'Ente creditore il cui disconoscimento deriva da errori meramente formali della ricorrente per operare la compensazione, in violazione delle istruzioni ministeriali, ma senza incidere né sulla determinazione della base imponibile né su quella del tributo.
2. Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
3. Ha precisato le norme applicabili in diritto, la natura della violazione meramente procedimentale e, in definitiva, l'inesatta compilazione della dichiarazione.
4. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
5. Con i seguenti motivi di appello si censurano, dunque, tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui sono stati valutati erroneamente i fatti di causa.
Infine, ha eccepito la violazione delle agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana comprendente il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento
F24.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi in linea con la normativa vigente in tema di credito d'imposta e comportamento concludente del contribuente.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi già evidenziati.
8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata.
9. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento. Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
L'attività censurata riguarda la violazione formale della dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 evidenziata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.p.r. 600/1973 ove è stato contestato e non riconosciuto il credito d'imposta da zona franca del comune di Velletri utilizzato successivamente in compensazione delle imposte della medesima dichiarazione. L'ufficio con comunicazione ex art. 36 ter ha chiesto il pagamento del tributo erroneamente utilizzato in compensazione cui si è contrapposta la dichiarazione di aver pagato già detto credito. Orbene l'ufficio ha utilizzato un argomento retorico formale per rigettare la richiesta ove per la formalizzazione del pagamento sarebbe stato necessario l'utilizzo di un mod. F24 anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un credito.
In altri termini, come ha correttamente stabilito il giudice romano, con argomenti immune da vizi logici, la violazione ha natura meramente procedimentale e non sostanziale riferentesi all'inesatta compilazione della dichiarazione: circostanza chiarita in sede di istanza di autotutela.
In conclusione la sentenza della giudice di primo grado deve essere confermata e l'appello rigettato.
La controvertibilità delle questioni sottese al giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025 Il
Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, DI
MA LA IA, DI
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4392/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2606/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220163486368 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3388/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate Roma 3, assistita e difesa ed elettivamente domiciliata come in atti agisce in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero delle maggiori imposte per l'anno 2018 dall'Agenzia delle entrate.
Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto, ai sensi di un controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, l'esame della dichiarazione dei redditi modello Unico, a conclusione del quale non è stato riconosciuto il credito di imposta scaturito da “Zona Franca Urbana” del Comune di
Velletri utilizzato dalla ricorrente in compensazione delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione.
Ha evidenziato i rilievi contestati dall'Ente creditore il cui disconoscimento deriva da errori meramente formali della ricorrente per operare la compensazione, in violazione delle istruzioni ministeriali, ma senza incidere né sulla determinazione della base imponibile né su quella del tributo.
2. Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa;
3. Ha precisato le norme applicabili in diritto, la natura della violazione meramente procedimentale e, in definitiva, l'inesatta compilazione della dichiarazione.
4. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
5. Con i seguenti motivi di appello si censurano, dunque, tali statuizioni deducendone l'erroneità e domandandone la riforma nella parte in cui sono stati valutati erroneamente i fatti di causa.
Infine, ha eccepito la violazione delle agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana comprendente il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento
F24.
6. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ente creditore con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
7. Siccome intimato dall'appellante, si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni la parte privata, la quale, si oppone integralmente alle censure svolte dall'appellante in relazione alla sentenza impugnata con richiesta della sua conferma in presenza di motivi in linea con la normativa vigente in tema di credito d'imposta e comportamento concludente del contribuente.
Ribadisce la legittimità del proprio operato ed eccepisce, altresì, l'infondatezza e l'inefficacia dei motivi dedotti, con i quali si sollevano in appello i medesimi vizi già evidenziati.
8. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere in via principale e nel merito, il rigetto dell'appello siccome infondato e conferma della sentenza appellata.
9. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento. Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
L'attività censurata riguarda la violazione formale della dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 evidenziata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.p.r. 600/1973 ove è stato contestato e non riconosciuto il credito d'imposta da zona franca del comune di Velletri utilizzato successivamente in compensazione delle imposte della medesima dichiarazione. L'ufficio con comunicazione ex art. 36 ter ha chiesto il pagamento del tributo erroneamente utilizzato in compensazione cui si è contrapposta la dichiarazione di aver pagato già detto credito. Orbene l'ufficio ha utilizzato un argomento retorico formale per rigettare la richiesta ove per la formalizzazione del pagamento sarebbe stato necessario l'utilizzo di un mod. F24 anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un credito.
In altri termini, come ha correttamente stabilito il giudice romano, con argomenti immune da vizi logici, la violazione ha natura meramente procedimentale e non sostanziale riferentesi all'inesatta compilazione della dichiarazione: circostanza chiarita in sede di istanza di autotutela.
In conclusione la sentenza della giudice di primo grado deve essere confermata e l'appello rigettato.
La controvertibilità delle questioni sottese al giudizio costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025 Il
Presidente estensore