TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 4008/2024 promossa con ricorso del 05/11/2024 da
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO SIMONA contro Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MACCIONI ANTONELLA;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 05/11/2024 e Parte_1 CP_1
chiedevano la regolamentazione del rapporto genitori-figlio.
[...]
All'odierna udienza le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre attualmente residente in [...];
2) il padre potrà tenere con sé il figlio:
▪ due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dall'uscita dalla scuola, trattenendolo presso la propria abitazione per la notte e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva;
▪ a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore
21,00;
▪ sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 (dalla fine della scuola) al 30 dicembre, alle ore 21:00, e dal 30 dicembre dalle ore 21:00, al 6 gennaio alle ore 21:00;
▪ secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi, dalla fine della scuola alle ore 21:00 del terzo giorno e dalle ore 21:00 del terzo giorno alla ripresa della scuola
(spetterà al genitore che ha con sé il figlio accompagnarlo a scuola la mattina in cui riprendono le lezioni);
1 ▪ due o tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con accordo scritto sull'individuazione delle stesse entro il 30/04 di ogni anno;
▪ nei giorni di permanenza di con un genitore sarà agevolato il contatto telefonico Persona_1 del bambino con l'altro genitore;
3) il padre, entro il 15 di ogni mese, verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal febbraio
2026 -: - di € 200,00 mensile sino a quando il padre sarà disoccupato;
oppure - di € 250,00 mensili quando il padre avrà rinvenuto un'occupazione che gli faccia percepire un reddito netto mensile di almeno € 1.200,00 oppure - di € 300,00 mensili quando il padre avrà rinvenuto un'occupazione che gli faccia percepire un reddito mensile di € 1.500 netti;
oltre il 50% delle spese straordinarie
(mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza, come da dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/2017). Il Sig. si impegna a presentare buste paga o dichiarazioni dei redditi o CP_1
altri documenti pertinenti, con cadenza semestrale e ciò per il tramite del proprio legale e di quello di . In difetto di scambio di dette comunicazioni, sarà dovuto Parte_1 dal Sig. a titolo di contributo al mantenimento l'importo di € 300,00 mensili CP_1
eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il concorso mensile al mantenimento di nella misura sopra prevista, decorrerà dal momento della domanda giudiziale Persona_1
(ossia dal novembre 2024).
4) le detrazioni fiscali delle spese straordinarie sostenute per i figli ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime;
5) l'Assegno Unico (ovvero altro diverso assegno, avente analoga funzione di auto alle famiglie, che troverà eventuale concreta futura attuazione) verrà percepito al 100% dalla madre;
6) i genitori si impegnano a comunicarsi ogni e qualsivoglia informazione sullo stato di salute del minore, ogni cambiamento di residenza o domicilio e il recapito anche telefonico (anche dei luoghi di villeggiatura);
7) ciascun genitore condividerà con l'altro le principali decisioni per il figlio e assumerà e manterrà sempre – in presenza ed in assenza del minore - un comportamento rispettoso nei confronti dell'altro”.
Soccorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
2 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 04/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 4008/2024 promossa con ricorso del 05/11/2024 da
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO SIMONA contro Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MACCIONI ANTONELLA;
CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso del 05/11/2024 e Parte_1 CP_1
chiedevano la regolamentazione del rapporto genitori-figlio.
[...]
All'odierna udienza le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre attualmente residente in [...];
2) il padre potrà tenere con sé il figlio:
▪ due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dall'uscita dalla scuola, trattenendolo presso la propria abitazione per la notte e riaccompagnandolo a scuola la mattina successiva;
▪ a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore
21,00;
▪ sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 (dalla fine della scuola) al 30 dicembre, alle ore 21:00, e dal 30 dicembre dalle ore 21:00, al 6 gennaio alle ore 21:00;
▪ secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi, dalla fine della scuola alle ore 21:00 del terzo giorno e dalle ore 21:00 del terzo giorno alla ripresa della scuola
(spetterà al genitore che ha con sé il figlio accompagnarlo a scuola la mattina in cui riprendono le lezioni);
1 ▪ due o tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con accordo scritto sull'individuazione delle stesse entro il 30/04 di ogni anno;
▪ nei giorni di permanenza di con un genitore sarà agevolato il contatto telefonico Persona_1 del bambino con l'altro genitore;
3) il padre, entro il 15 di ogni mese, verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal febbraio
2026 -: - di € 200,00 mensile sino a quando il padre sarà disoccupato;
oppure - di € 250,00 mensili quando il padre avrà rinvenuto un'occupazione che gli faccia percepire un reddito netto mensile di almeno € 1.200,00 oppure - di € 300,00 mensili quando il padre avrà rinvenuto un'occupazione che gli faccia percepire un reddito mensile di € 1.500 netti;
oltre il 50% delle spese straordinarie
(mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza, come da dalle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/2017). Il Sig. si impegna a presentare buste paga o dichiarazioni dei redditi o CP_1
altri documenti pertinenti, con cadenza semestrale e ciò per il tramite del proprio legale e di quello di . In difetto di scambio di dette comunicazioni, sarà dovuto Parte_1 dal Sig. a titolo di contributo al mantenimento l'importo di € 300,00 mensili CP_1
eventualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il concorso mensile al mantenimento di nella misura sopra prevista, decorrerà dal momento della domanda giudiziale Persona_1
(ossia dal novembre 2024).
4) le detrazioni fiscali delle spese straordinarie sostenute per i figli ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime;
5) l'Assegno Unico (ovvero altro diverso assegno, avente analoga funzione di auto alle famiglie, che troverà eventuale concreta futura attuazione) verrà percepito al 100% dalla madre;
6) i genitori si impegnano a comunicarsi ogni e qualsivoglia informazione sullo stato di salute del minore, ogni cambiamento di residenza o domicilio e il recapito anche telefonico (anche dei luoghi di villeggiatura);
7) ciascun genitore condividerà con l'altro le principali decisioni per il figlio e assumerà e manterrà sempre – in presenza ed in assenza del minore - un comportamento rispettoso nei confronti dell'altro”.
Soccorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
2 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlio nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 04/02/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3