Art. 43. null ato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 38.
Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.
Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.