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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: OL EL UD Presidente estensore Federica Girfatti UD Claudia Ummarino UD, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2457 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. Napolitano Antonio, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 Parte_2 sottoscritto, in data 01/10/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 27/09/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) (al N. 24, Parte II, Serie B, Ufficio 1, Anno 2014). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli nata a [...] il [...] e Persona_1 CP_1 nata a [...] il [...] ed il figlio nato il [...] a [...]
[...] Controparte_2 (SA)), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“I – RAPPORTI PERSONALI
I coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora con il categorico obbligo di reciproco rispetto che costituisce parte fondamentale ed imprescindibile della presente scrittura. Il sig. ha già provveduto a lasciare la casa coniugale ed a liberarla da Parte_2 Par tutti i propri effetti personali, in ragione del fatto che tale immobile sarà abitato dalla sig.ra Pt_1
e dai figli e .
[...] Per_1 CP_1 CP_2
II – AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I figli minori restano affidati ad entrambi in maniera condivisa, ma con collocazione prevalente presso la madre con la quale continueranno ad abitare presso la medesima abitazione di quest'ultima sita in San Gennaro Vesuviano alla via Pozzopagnotti n.32, dove continuerà a mantenere la residenza propria e dei minori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I coniugi si impegnano a consultarsi ogni qualvolta nasceranno problemi inerenti l'impostazione dei modelli educativi dei figli, all'indirizzo scolastico degli stessi, e comunque, a tutte le scelte che appaiono determinanti per il loro futuro. III – DIRITTO/DOVERE DI VISITA Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi a settimana prelevandoli a scuola e pranzando con loro il lunedì ed il giovedì, e due domeniche al mese dal mattino fino alle ore 20,00, previo preavviso e accordo con la sig.ra . Entrambi i coniugi Pt_1 reciprocamente si impegnano a far sì che i bambini abbiano contatti telefonici con i genitori senza ostacoli, ovviamente considerando sempre le esigenze dei minori. Il sig. si Parte_2 dichiara disponibile a tenere con sé i bambini per una settimana intera nei mesi di giugno e luglio con date da concordare e, per due settimane nel mese di agosto da concordare ogni anno entro il 30 aprile. Compleanni ed onomastici dei bambini saranno trascorsi possibilmente con entrambi i genitori, in alternativa, qualora non fosse possibile si alterneranno tra pranzo e cena con entrambi. Compleanni ed onomastici dei genitori, invece, saranno trascorsi per l'intera giornata con i bambini. Festività varie saranno gestite, di volta in volta, secondo le reciproche esigenze e la volontà e le preferenze stesse dei bambini. A Natale e Capodanno i genitori terranno con sé i bambini in maniera alternata, nel senso che nell'anno in cui trascorreranno il Natale con la mamma, staranno con il papà a Capodanno e viceversa. Lo stesso anche per le festività Pasquali. Le parti si danno reciprocamente atto che tale regolamentazione del diritto di visita da parte del padre così come formulata non è da intendersi come assolutamente rigorosa e che potrà subire modificazioni, e che, in tale evenienza, essi si impegnano a gestirle con il buon senso.
IV - ASSEGNO A CARICO DEL SIG. Pt_2
Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento ai figli e Parte_2 Per_1 CP_1 CP_2 un assegno mensile di € 800,00 (ottocento/00), detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà annualmente indicizzata secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente bancario intestato alla madre, presso le note coordinate bancarie. I coniugi, inoltre, si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. V - SPESE STRAORDINARIE
Il sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50% (cinquanta per cento) di eventuali Parte_2 spese straordinarie mediche, scolastiche e per l'esercizio di eventuali sport dei minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i Parte_2 sopraccitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
VI – RILASCIO DEI PASSAPORTI E CARTA D'IDENTITA' Con la sottoscrizione del verbale di separazione i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o rinnovo degli stessi, documenti validi per l'espatrio e prestano consenso a che analoghi documenti e/o passaporto vengano rilasciati in favore dei figli minori. I documenti tutti dei minori saranno custoditi dalla madre, in quanto collocataria prevalente dei bambini, che avrà l'obbligo di consegnarli al padre solo a seguito di motivata richiesta e previo preavviso. I costi inerenti il passaporto e la carta d'identità dei minori sono posti a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i bambini. I coniugi si prestano consenso ad eventuali viaggi in paesi europei e non europei, previa comunicazione trenta giorni prima e previa esibizione dei biglietti di andata e ritorno. VII – Si ribadisce che tutte le facoltà di cui sopra, con riferimento ad ogni capo della presente scrittura, potranno essere eserciate sempre compatibilmente con le esigenze primarie dei figli e sempre previo preavviso, così come sarà preavvisato eventualmente il non esercizio delle stesse. VIII - I coniugi si obbligano infine a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza o domicilio. IX – Le parti si danno reciprocamente atto che i patti di cui alla presente scrittura andranno tra di esse in vigore sin dalla sottoscrizione della medesima, indipendentemente dalla fissazione dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Nola. X - per quanto non previsto dai presenti accordi, troveranno applicazione le norme di legge vigenti in materia;
XI – le spese della presente procedura graveranno in quota uguale tra le parti.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2457 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) (al N. 24, Parte
II, Serie B, Ufficio 1, Anno 2014) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/12/2025
Il Presidente estensore
OL EL UD