TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI .............................................. Presidente est. dott. Andrea CANCIANI ............................................... Giudice dott. Fabio FAVALLI .................................................... Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1338 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv.to Giovanni Albanese che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
E
Parte_2 elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to Giovanni Albanese che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione personale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
I procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti:
“ricorrono al Tribunale Civile di Imperia affinché Voglia accogliere le seguenti domande:1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Sull'affidamento congiunto dei figli minori e la loro collocazione paritaria alternata. 2) I figli minori ed (Doc. 14) vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 e, al fine proteggere l'interesse dei figli a rimanere nel proprio ambiente domestico, come centro degli affetti e della vita quotidiana, conserveranno la propria residenza presso l'abitazione familiare di PR (Im), in Via Marconi
n. 25, con collocamento invariato e alternanza dei genitori secondo periodi settimanali di convivenza presso detta casa, mediante regolamentazione dell'uso della casa familiare con le modalità di seguito indicate: A) I genitori si alterneranno presso la casa familiare, dimorandovi unitamente ai figli minori, con cadenza settimanale, dal giovedì alle ore 15.00 al giovedì successivo alle ore 15.00, con esercizio disgiunto dell'ordinaria amministrazione nel periodo di competenza, salve le decisioni congiunte sulle questioni di maggior interesse, così come di seguito indicato;
B) I figli minori ed trascorreranno ad Persona_1 Persona_2 anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre (mattina) con un genitore e quello dal 31 dicembre (pomeriggio) al 7 gennaio con l'altro, mentre le festività pasquali saranno trascorse alternativamente di anno in anno prima con un genitore e poi con l'altro, e così dicasi anche delle restanti festività e/o ponti, da concordarsi di volta in volta rispettando il criterio di alternanza paritaria presso l'uno e l'altro dei genitori, e trascorreranno la festa dalla mamma e del papà con i rispettivi genitori e parimenti dicasi dei compleanni di quest'ultimi, mentre i compleanni dei figli minori verranno trascorsi possibilmente in famiglia con il padre e la madre, e, laddove non fosse possibile, alternando di anno in anno la presenza dei figli minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; C) Nel periodo estivo i figli minori ed trascorreranno due Persona_1 Persona_2 settimane consecutive con ciascuno dei genitori, in periodi che quest'ultimi concorderanno tra loro entro il 31 maggio di ogni anno;
D) Nel periodo in cui un genitore non convive nella casa familiare è garantita la quotidiana comunicazione a distanza con i minori (telefono/video), salvo impedimenti, nel rispetto dei loro ritmi;
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori ed relative all'istruzione, all'educazione e Persona_1 Persona_2 alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi e, a tale scopo, ciascun genitore si impegna a comunicare immediatamente all'altro ogni notizia riguardante lo stato di salute dei figli minori, nonché ogni altro fatto riguardante la loro situazione scolastica;
Sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli minori Persona_1 ed . 4) In considerazione della collocazione paritetica dei minori e conseguente parità di frequentazione Persona_2 con quest'ultimi da parte dei genitori, i Signori e escludono espressamente la Parte_1 Parte_2 corresponsione di alcun assegno per il contributo al mantenimento dei figli a carico dei genitori, e tuttavia, convengono che le spese ordinarie e straordinarie – quest'ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori prima dell'effettivo esborso – nell'interesse dei minori ed saranno sostenute nella misura Persona_1 Persona_2 di 1/3 a carico della Sig.ra e 2/3 a carico del Sig. , con la sola esclusione delle spese Parte_1 Parte_2 relative all'abitazione familiare di PR (Im), in Via Marconi n. 25, che saranno sostenute quanto a quelle ordinarie (ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, utenze domestiche, spese di asporto rifiuti, tasse, ecc…) nella misura di 1/6 a carico della Sig.ra e 5/6 a carico del Sig. , e Parte_1 Parte_2 quanto a quelle straordinarie (ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione della caldaia, riparazione e/o sostituzione di mobilio ed elettrodomestici necessari per la vita domestica, interventi straordinari sull'immobile) nella misura di 1/3 a carico della Sig.ra e 2/3 a carico del Sig. ; Sulle Parte_1 Parte_2 detrazioni per i figli minori ed e assegni familiari. 5) Disporsi che le detrazioni per Persona_1 Persona_2 figli a carico siano effettuate nella misura del 50% in favore di ciascuno dei genitori, mentre l'assegno unico familiare sarà destinato al 100% in favore della Sig.ra e così dicasi per ogni altra diversa misura Parte_1 di assistenza offerta dallo Stato che dovesse in futuro essere prevista per la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente;
Sul diritto all'espatrio dei figli minori ed . 6) I Persona_1 Persona_2 Signori e danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti Parte_1 Parte_2 validi per l'espatrio per i figli minori;
Sui rapporti economici tra i coniugi. 7) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
8) Pronunciare la separazione giudiziale e consensuale dei predetti coniugi;
9) Dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni sottoscritte allegate al ricorso;
10) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 898/1970 e dall'art. 473 bis 51, Cod. Proc. Civ.; 11) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1 ; 12) Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle Parte_2 stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 8.10.2025 e - premettendo Parte_1 Parte_2 di essersi uniti in matrimonio in PR il 21.04.2018 e che nel corso dell'unione sono nati i figli (8 anni, essendo nato il [...]) e Per_1 (6 anni essendo nato il [...]) entrambi minorenni;
Per_2
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex artt. 473 Bis e 49-51 C.P.C. congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 10.12.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 minorenni, prevedendo, stante la collocazione paritetica dei minori e conseguente parità di frequentazione con i genitori, la forma del mantenimento diretto unitamente ad un regime di visita che consente un paritetico e costante rapporto con entrambe le figure genitoriali. Degli accordi intervenuti tra le parti si prende quindi atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti trattandosi di ricorso congiuntamente presentato ed essendo espressamente pattuita tra le parti la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
matrimonio celebrato in PR (IM) il 21.04.2018 trascritto Pt_2 agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2018, al n. 1, parte I;
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Sull'affidamento congiunto dei figli minori e la loro collocazione paritaria alternata.
2) I figli minori ed (Doc. 14) vengono affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente a entrambi i genitori, e, al fine proteggere l'interesse dei figli a rimanere nel proprio ambiente domestico, come centro degli affetti e della vita quotidiana, conserveranno la propria residenza presso l'abitazione familiare di PR (Im), in Via Marconi n. 25, con collocamento invariato e alternanza dei genitori secondo periodi settimanali di convivenza presso detta casa, mediante regolamentazione dell'uso della casa familiare con le modalità di seguito indicate:
A) I genitori si alterneranno presso la casa familiare, dimorandovi unitamente ai figli minori, con cadenza settimanale, dal giovedì alle ore
15.00 al giovedì successivo alle ore 15.00, con esercizio disgiunto dell'ordinaria amministrazione nel periodo di competenza, salve le decisioni congiunte sulle questioni di maggior interesse, così come di seguito indicato;
B) I figli minori ed trascorreranno ad Persona_1 Persona_2 anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre (mattina) con un genitore e quello dal 31 dicembre (pomeriggio) al 7 gennaio con l'altro, mentre le festività pasquali saranno trascorse alternativamente di anno in anno prima con un genitore e poi con l'altro, e così dicasi anche delle restanti festività e/o ponti, da concordarsi di volta in volta rispettando il criterio di alternanza paritaria presso l'uno e l'altro dei genitori, e trascorreranno la festa dalla mamma e del papà con i rispettivi genitori e parimenti dicasi dei compleanni di quest'ultimi, mentre i compleanni dei figli minori verranno trascorsi possibilmente in famiglia con il padre e la madre, e, laddove non fosse possibile, alternando di anno in anno la presenza dei figli minori con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
C) Nel periodo estivo i figli minori ed Persona_1 Persona_2 trascorreranno due settimane consecutive con ciascuno dei genitori, in periodi che quest'ultimi concorderanno tra loro entro il 31 maggio di ogni anno;
D) Nel periodo in cui un genitore non convive nella casa familiare è garantita la quotidiana comunicazione a distanza con i minori
(telefono/video), salvo impedimenti, nel rispetto dei loro ritmi;
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori ed Persona_1 relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno Persona_2 assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi e, a tale scopo, ciascun genitore si impegna a comunicare immediatamente all'altro ogni notizia riguardante lo stato di salute dei figli minori, nonché ogni altro fatto riguardante la loro situazione scolastica;
Sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli minori Persona_1 ed Persona_2
4) In considerazione della collocazione paritetica dei minori e conseguente parità di frequentazione con quest'ultimi da parte dei genitori, i Signori Pt_1
e escludono espressamente la corresponsione di alcun
[...] Parte_2 assegno per il contributo al mantenimento dei figli a carico dei genitori, e tuttavia convengono che le spese ordinarie e straordinarie – quest'ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori prima dell'effettivo esborso – nell'interesse dei minori ed saranno sostenute Persona_1 Persona_2 nella misura di 1/3 a carico della Sig.ra e 2/3 a carico del Sig. Parte_1
con la sola esclusione delle spese relative all'abitazione Parte_2 familiare di PR (Im), in Via Marconi n. 25, che saranno sostenute quanto a quelle ordinarie (ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, utenze domestiche, spese di asporto rifiuti, tasse, ecc…) nella misura di 1/6 a carico della Sig.ra e 5/6 a carico del Sig. e Parte_1 Parte_2 quanto a quelle straordinarie (ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione della caldaia, riparazione e/o sostituzione di mobilio ed elettrodomestici necessari per la vita domestica, interventi straordinari sull'immobile) nella misura di 1/3 a carico della Sig.ra e 2/3 Parte_1
a carico del Sig. Parte_2
Sulle detrazioni per i figli minori ed e Persona_1 Persona_2 assegni familiari.
5) Dispone che le detrazioni per figli a carico siano effettuate nella misura del
50% in favore di ciascuno dei genitori, mentre l'assegno unico familiare sarà destinato al 100% in favore della Sig.ra e così dicasi per ogni Parte_1 altra diversa misura di assistenza offerta dallo Stato che dovesse in futuro essere prevista per la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente;
Sul diritto all'espatrio dei figli minori ed Persona_1 Persona_2
6) I Signori e danno sin d'ora reciproco Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
Sui rapporti economici tra i coniugi.
7) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CIPRESSA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Manda alla Cancelleria pe le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 16.12.2025
IL PRESIDENTE est.
dott.ssa Rossella ATZENI