Articolo 47 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 46Articolo 48
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1 gennaio 2001
Art. 47. (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici) 1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operativita' dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 , e' differito di ventiquattro mesi. L'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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