Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6328 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
'nata a [...] il [...], residente in [...], Parte 1
'elettivamente domiciliata in Cagliari nella via G. Pitzolocodice fiscale Codice Fiscale 1
n°28, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Mameli, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
n°19, codice fiscale C.F. 2
Convenuto contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà del signor CP_1 viene assegnata al medesimo. I tre figli minori manterranno la residenza nella casa coniugale ove verranno collocati primariamente;
3) I tre figli minori Per 1 , Per_2 e Per_3 vengono affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione seguendo le loro inclinazioni. I minori permarranno presso ciascun genitore con le seguenti modalità: trascorreranno con la madre tutte le giornate infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle 16,00 quando li riaccompagnerà dal padre ove si tratterranno per la notte fino all'indomani mattina quando la madre accompagnerà a scuola Per 2 e Per 3 Per 1 è autonomo). Nei giorni liberi della signora Pt 1 i tre ragazzi permarranno con la madre anche la notte, nei giorni di vacanza scolastica con la madre fino al pomeriggio. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, natalizie ed estive i genitori si organizzeranno a seconda dei turni di lavoro di entrambi;
4) Il signor CP_1 corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di euro 300,00 (euro 100,00 per ciascuno). Detta somma verrà versata alla signora Pt 1 entro il 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Le
spese straordinarie relative ai tre figli, scolastiche (comprendenti libri e materiale scolastico, gite e ripetizioni), mediche non coperte dal SSN (comprendenti, a titolo esemplificativo: occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortodontici, spese dentistiche in genere), sportive e ludiche, previamente concordate, se non differibili, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
L'assegno unico relativo ai tre figli verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.09.2023, Parte 1 ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso dei tre figli minori, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la determinazione di un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 ( euro 100,0 a figlio), oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in Assemini in data 10.02.2010; che dalla loro unione erano nati tre figli:
[...]
Controparte 2 (Cagliari il 04.11.2009), Controparte_3 (Cagliari il 26.06.2012) e CP 4
(Cagliari il 23.03.2018); che il matrimonio, sereno per svariati anni, si è deteriorato per le
[...]
differenze caratteriali tra i coniugi;
che i figli sono tutti studenti.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti ha allegato di attendere la chiamata a lavorare presso un ristorante quale cameriera e di non essere proprietaria di alcun bene immobile,
mentre il convenuto è dipendente della ditta Superemme e percepisce una retribuzione mensile di circa euro 1.800,00, sulla quale grava la rata di mutuo dell'abitazione coniugale di circa euro
400,00, nonché quella riguardante l'acquisto di un veicolo di circa euro 200,00. Inoltre, lo stesso è'
proprietario in via esclusiva dell'abitazione coniugale, di una vettura ed è titolare di un conto corrente bancario intestato solo a se stesso.
All'udienza di comparazione del 06.03.2023, le parti personalmente comparse, il sig. CP 1
senza l'assistenza di un difensore, hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni indicate in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e CP_1
[...]
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi. Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Parte 1 nata il 06.08.1978, e Controparte_1 nato a-Pronuncia la separazione dei coniugi
Cagliari il 12.09.1978 che avevano contratto matrimonio in data 10.02.2010 in Assemini, atto di matrimonio n. 4, parte I, anno 2010 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Assemini di procedere alle annotazioni conseguenti;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida tre figli minori Controparte_2 Controparte_3 e Controparte_4 ad entrambi i
genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione seguendo le loro inclinazioni.
i minori permarranno presso ciascun genitore con le seguenti modalità: trascorreranno con la madre tutte le giornate infrasettimanali dall'uscita di scuola fino alle 16,00 quando li riaccompagnerà dal padre ove si tratterranno per la notte fino all'indomani mattina quando la madre accompagnerà a scuola Per 2 e Per 3 ( Per 1 è autonomo). Nei giorni liberi della signora Pt 1 i tre ragazzi permarranno con la madre anche la notte, nei giorni di vacanza scolastica con la madre fino al pomeriggio. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, natalizie ed estive i genitori si organizzeranno a seconda dei turni di lavoro di entrambi;
assegna la casa coniugale, di proprietà del signor CP_1 al medesimo. I tre figli minori manterranno la residenza nella casa coniugale ove verranno collocati primariamente.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti