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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BROVIDA COSTANZO che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in MANGO il 01/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MANGO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/07/2004 e il 26/05/2008. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/04/2022. Con ricorso depositato il 21/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori, con domicilio Persona_3 prevalente presso la madre, in Trofarello, via Giuseppe Verdi 31, presso l'appartamento da essa posseduto;
DISPONE che i genitori concordino di volta la presenza e permanenza della figlia minore presso il padre, tenendo conto degli impegni di scuola e delle esigenze di studio della medesima;
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne convivente anch'essa con la madre, sta Persona_1 proseguendo gli studi e non è economicamente indipendente;
DISPONE che a titolo di contributo per il mantenimento, cura, istruzione ed educazione delle figlie, Per_ il padre versi alla madre la somma mensile di € 200,00 per la figlia minore e € 200,00 per la figlia maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con rivalutazione Per_1 annuale ex indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie per le figlie saranno suddivise in parti uguali;
a tal fine i coniugi dichiarano di aderire al "Protocollo d'intesa" 15.03.2016 del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di rinunciare entrambi all'assegno di divorzio ex art. 5 comma sesto legge n. 898/1970;
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio della figlia minore Persona_3
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. BROVIDA COSTANZO che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in MANGO il 01/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MANGO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/07/2004 e il 26/05/2008. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14/04/2022. Con ricorso depositato il 21/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANGO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori, con domicilio Persona_3 prevalente presso la madre, in Trofarello, via Giuseppe Verdi 31, presso l'appartamento da essa posseduto;
DISPONE che i genitori concordino di volta la presenza e permanenza della figlia minore presso il padre, tenendo conto degli impegni di scuola e delle esigenze di studio della medesima;
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne convivente anch'essa con la madre, sta Persona_1 proseguendo gli studi e non è economicamente indipendente;
DISPONE che a titolo di contributo per il mantenimento, cura, istruzione ed educazione delle figlie, Per_ il padre versi alla madre la somma mensile di € 200,00 per la figlia minore e € 200,00 per la figlia maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con rivalutazione Per_1 annuale ex indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie per le figlie saranno suddivise in parti uguali;
a tal fine i coniugi dichiarano di aderire al "Protocollo d'intesa" 15.03.2016 del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di rinunciare entrambi all'assegno di divorzio ex art. 5 comma sesto legge n. 898/1970;
DÀ ATTO che i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio della figlia minore Persona_3
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.