Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 791
TAR
Decreto cautelare 20 aprile 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 13 maggio 2022
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TAR
Sentenza 19 luglio 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 inapplicabile al ricorso straordinario, in quanto quest'ultimo ha natura giurisdizionale e non amministrativa. Ha inoltre precisato che il contraddittorio è stato garantito e che, in ogni caso, il parere del Consiglio di Stato era vincolante, rendendo ininfluente la fase del contraddittorio successiva al preavviso di rigetto.

  • Rigettato
    Necessità di sospensione del giudizio amministrativo

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, ritenendo che il rimedio di cui all'art. 295 c.p.c. non sia applicabile in questo caso, data la mancata radicazione dell'azione civile anteriormente all'emanazione del decreto decisorio del ricorso straordinario. Ha inoltre sottolineato che le denunce attinenti a vizi processuali del decreto presidenziale non hanno alcuna attinenza con la questione civilistica dei confini.

  • Rigettato
    Nullità del decreto del Capo dello Stato per richiamo a parere inesistente

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto la critica infondata, spiegando che il parere richiamato era effettivamente quello relativo al caso specifico, sebbene potesse esserci una non corretta percezione del sistema di numerazione adottato dal Consiglio di Stato. È stata fornita prova della corrispondenza tra il numero del parere e quello del provvedimento decisorio.

  • Inammissibile
    Legittimità della recinzione come espressione del diritto dominicale

    Il Collegio di prima istanza ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo l'atto impugnato (la diffida) privo di immediata lesività e avente carattere meramente sollecitatorio di un adempimento spontaneo, in quanto atto esecutivo della precedente ordinanza n. 5/2019.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti

    Il Collegio di prima istanza ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo l'atto impugnato privo di immediata lesività e avente carattere meramente sollecitatorio. La statuizione di inammissibilità non è stata impugnata con l'appello, formando giudicato interno.

  • Inammissibile
    Violazione art. 79 c.p.a. e art. 295 c.p.c. per omessa sospensione

    Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, confermando l'inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell'atto impugnato. Ha ribadito che la controversia civile non aveva idoneità ad incidere sull'esito del giudizio amministrativo relativo alla legittimità procedimentale del decreto presidenziale. Inoltre, la statuizione di inammissibilità del ricorso n. 60/2022 ha formato giudicato interno, rendendo irrilevanti le critiche processuali sull'omessa sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 791
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 791
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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