Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Lopardo, Michele Femminella, con domicilio eletto presso lo studio Teresa Lopardo in Sant'Arsenio, via Foce, 79;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone, Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.S., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
Autorità garante nazionale persone con disabilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'esecuzione
ex art. 112 c.p.a. della ordinanza n. -OMISSIS- emessa in data 12.09.2025 dalla quinta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso n.6490/2025, pubblicata in data 12 settembre 2025 con la quale in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dal Dott. -OMISSIS- con Ricorso n. 6490/2025 R.R. è stata riformata l'Ordinanza Cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno, Sezione Prima, n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e dell’Autorità garante nazionale persone con disabilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. NI FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con atto notificato al Comune di Eboli e alla società a responsabilità limitata -OMISSIS- -OMISSIS- il 29 ottobre 2025 e depositato il 12 novembre 2025, l’interessato ricorre, ai sensi dell’articolo 112 del codice del processo amministrativo, per l’esatta ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato numero -OMISSIS- del 12 settembre 2025 con la quale, in accoglimento dell’istanza cautelare, è stata riformata l’ordinanza cautelare del Tar di Salerno numero -OMISSIS- del 2025;
Che, con ricorso NRG 1053-2025, promosso innanzi a questo Tribunale, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione della efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- dell’11/04/2025, con il quale il Comune di Eboli ha rigettato l'istanza prot. n. -OMISSIS- del 28/07/2024, avente per oggetto la richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili in -OMISSIS- avanzata dal ricorrente;
Che il ricorso, iscritto al n.1053 del registro ricorsi del Tribunale regionale, è stato chiamato per la discussione della istanza cautelare nella camera di consiglio del 16 luglio 2025, in esito alla quale la domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 17 luglio 2025;
Che, avverso la predetta ordinanza, il ricorrente ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato che, con ordinanza numero -OMISSIS- del 12 settembre 2025, ha accolto l’istanza cautelare, ordinando al Comune di Eboli il riesame dell’istanza del ricorrente, nel rispetto dei principi in motivazione;
Essendo stata notificata l’ordinanza al Comune di Eboli il 3 ottobre 2025 e non risultando che il Comune avesse avviato il procedimento di riesame dell’istanza del ricorrente, parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, con cui chiede, appunto, l’esecuzione dell’ordinanza, con l’adozione di ogni provvedimento opportuno, idoneo e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta; chiede inoltre l’applicazione della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo e chiede la condanna del Comune resistente al pagamento delle spese, con distrazione ai difensori antistatari;
Preso atto dell’intervento volontario in giudizio dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Considerato che il Comune di Eboli si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 12 dicembre 2025, ha eccepito la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo stata eseguita l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato numero -OMISSIS- del 2025 con l’ordinanza di polizia municipale numero -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025, che ha disposto la soppressione dello stallo di sosta generico riservato ai veicoli a servizio delle persone con disabilità in -OMISSIS-, fronte -OMISSIS- e l’istituzione e l’assegnazione ad personam, a titolo gratuito, al ricorrente di uno spazio di sosta riservato in -OMISSIS-, collocato di fronte al -OMISSIS-, nelle immediate vicinanze della residenza del richiedente;
Ritenuta, dunque, cessata la materia del contendere, come concordemente rilevato dalle parti alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026;
Ritenuto che le spese processuali devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità processuale della vicenda, nel corso della quale è stato proposto un ricorso in ottemperanza per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare adottata dal giudice d’appello in altro ricorso connesso a quello oggetto della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA ME, Presidente
NI FI, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI FI | VA ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.