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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito della discussione celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1204 dell'anno 2023
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Caterina Calamia ed elettivamente domiciliato in Marsala, nella via Struppa n. 60
Attore
Contro
, in persona del legale TR rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Scontrino n. 28
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – all'esito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunziata dal Tribunale di Marsala con ordinanza del 29.3.2023 -
ha ritualmente citato in giudizio l' Parte_1 TR
, rappresentando:
[...]
- di esser stato coinvolto in un sinistro stradale in seguito al quale ha riportato gravi danni fisici che sono stati oggetto di risarcimento corrisposto dalla compagnia assicurativa;
Controparte_2
- che l'importo corrisposto all'attore da parte della suddetta compagnia assicurativa è stato decurtato della somma di € 83.569,44 corrisposta da Controparte_3 direttamente all' a titolo di spese per le prestazioni pensionistiche ex art. 14 CP_1 legge 222 del 1984;
- che tali prestazioni pensionistiche, erogate a far data dal giugno 2016, non sono state più corrisposte, posto che in data 20.6.2019 l' ha comunicato di revocare CP_1 la pensione n. 15031534 cat. IO stante il mancato permanere delle condizioni alla base del riconoscimento;
- che, pertanto, l' detiene indebitamente somme di titolarità dell'attore stante la CP_1 intervenuta revoca delle prestazioni erogate in suo favore.
Pertanto, parte attrice in riassunzione ha chiesto al Tribunale di: “ACCERTARE E
DICHIARARE per le ragioni di cui in narrativa il diritto del Sig. ad ottenere dall' Parte_1 in persona del Direttore e legale TR rappresentante pro tempore, la restituzione ed il relativo pagamento della somma pari alla differenza fra quanto incassato dall' a titolo di surroga (Euro 83.569,44) e quanto CP_1 dall' effettivamente erogato prima della revoca della prestazione pensionistica, oltre interessi e CP_1 rivalutazione. CONDANNARE per le ragioni di cui in narrativa al pagamento in favore del
Sig. di una somma pari alla differenza fra quanto incassato Parte_1 [...] in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, da TR parte della compagnia assicurativa a titolo di surroga (Euro Controparte_2
83.569,44) e quanto dall'Istituto effettivamente erogato prima della revoca della prestazione pensionistica, oltre interessi e rivalutazione”.
Costituendosi in giudizio, l' ha avversato le deduzioni poste a fondamento CP_1 della domanda di parte attrice in riassunzione, eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva da parte del , sul presupposto che il danneggiato Parte_1 avrebbe azione diretta esclusivamente nei confronti del danneggiante e della compagnia di assicurazione, specificando che solo quest'ultima risulterebbe legittimata ad, eventualmente, rilevare l'intervenuta revoca della prestazione previdenziale quale limite all'azione surrogatoria già esercitata.
Nel merito, l' ha eccepito l'infondatezza della domanda spiegata da parte CP_1 attrice, asserendo la non invocabilità nella fattispecie per cui è causa dei rimedi ex art. 2033 c.c. e 2041-2042 c.c., nonché invocando i principi di diritto già espressi da
Cass. 4688/2003 tali da escludere la possibilità di ottenere la restituzione di somme già oggetto dell'esercizio del diritto di surroga pur a fronte del venir meno della prestazione pensionistica, e ciò tanto più nelle ipotesi in cui, come nella specie, sia stato raggiunto un accordo a fronte dell'avvenuta accettazione della proposta formulata dalla compagnia assicurativa da parte del danneggiato e dell' CP_1
Infine, eccepita l'intervenuta prescrizione (biennale), ha precisato di aver corrisposto al la complessiva somma di € 37.163,68, sicché la differenza sarebbe Parte_1 pari alla somma di € 46.405,76.
Parte convenuta ha chiesto, dunque, al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare carenza di azione/legittimazione in capo a controparte, ovvero l'infondatezza della domanda nel merito ovvero la prescrizione del diritto;
- per l'effetto rigettare la domanda con vittoria di spese di lite- in subordine ritenere e dichiarare che la domanda di controparte possa essere accolta nei limiti della differenza tra il valore del risarcimento del danno complessivamente liquidato in origine da CP_3
e il valore del risarcimento che verrebbe liquidato adesso alla luce del miglioramento delle
[...] condizioni di salute di parte attrice, e comunque entro il limite massimo di € 46.405,76 (pari alla differenza tra quanto ricevuto in surroga dall' e quanto dall'ente corrisposto al sig. CP_1 dal 2016 al 2019 a titolo di assegno ordinario di invalidità ed accessori;
con riserva Parte_1 di ripetizione ove in seguito il sig. riottenga la prestazione previdenziale”. Parte_1
*****
Costituisce dato pacifico tra le parti che all'esito del sinistro stradale citato dall'attore, questi, avendo patito gravi danni, ha ottenuto dalla Controparte_2 una somma di denaro a titolo di risarcimento, e che la stessa compagnia
[...] assicurativa ha altresì corrisposto la somma di € 83.569,44 in favore dell' in CP_1 forza del diritto di surroga da tale ente vantato ex art. 14 l. 222/84.
L'attore, in ragione della intervenuta revoca del trattamento pensionistico prima facie riconosciuto dall' ha agito in giudizio avverso il suddetto ente al fine di CP_1 ottenere la restituzione della differenza tra quanto ottenuto dall' dalla CP_1 compagnia assicurativa e quanto erogato al . Parte_1
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero, va rilevato che il principio di diritto posto alla base della pronunzia della
Corte di legittimità n. 17966 del 2021 - secondo cui “il diritto di surrogazione dell' CP_1 nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale
l' abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli CP_1 importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito;
pertanto, allorché la surroga sia esercitata in relazione al diritto all'indennizzo di un danno futuro (nella specie, danno da invalidità lavorativa, attributivo di titolo per il riconoscimento dell'assegno di cui all'art.14, comma 2, della l. n.222 del 1984), deve essere affermata la rilevanza giuridica delle sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo e dell'oggetto della surroga” - più volte richiamata dall'odierno attore, non risulta, all'evidenza, applicabile alla fattispecie per cui è causa. Il ha Parte_1 agito, infatti, per la ripetizione di somme che l' ha percepito in forza del già CP_1 avvenuto esercizio del diritto di surroga ex art. 14 della l. 222/84.
Quanto statuito dalla Suprema Corte si riferisce, invece, unicamente alle ipotesi in cui intervengano, nelle more del giudizio in seno al quale l' ha fatto valere il CP_1 diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione, fatti e circostanze tali da denotare una discrasia tra il pregiudizio liquidato e quello effettivamente patito dal danneggiato. Ed infatti, la Corte di legittimità ha chiaramente affermato che è “nell'ipotesi in cui, dopo la liquidazione del danno, dalle risultanze processuali emerga il ridimensionamento del pregiudizio rispetto a quanto era stato ipotizzato al momento della verificazione, [che] occorrerà tenere conto della situazione sopravvenuta. Così, nel caso di danno futuro riferito ad un valore ancorato alla probabilità statistica della sopravvivenza in vita ovvero alla stabilizzazione di una patologia, assumerà rilievo il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere in maniera migliorativa sul danno per come liquidato. Tale mutato profilo inciderà anche sulla posizione dell'assicuratore sociale, che abbia riconosciuto l'indennizzo nella forma della rendita e che si surroghi ai sensi dell'art. 14”.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui la surroga sia già stata esercitata prima della verificazione delle sopravvenienze incidenti sullo stato invalidante del danneggiato e/o sulla sua entità, come nel caso di specie – in cui la surroga è stata eseguita contestualmente alla liquidazione del danno dall'assicurazione in favore del danneggiato – non potranno trovare applicazione le coordinate ermeneutiche di cui alla citata pronunzia. La Corte, peraltro, pare specificarlo chiaramente quando, nell'indicare il principio di diritto espresso, afferma: “Nell'ipotesi di successiva modifica migliorativa delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della menomazione e della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo, ove ciò intervenga nel corso del giudizio, tale evento incide necessariamente sull'oggetto della surroga, atteso che il secondo comma dell'articolo 14 si limita a stabilire l'ammontare della surroga al momento del riconoscimento, per l'ipotesi di stabilità della menomazione del danneggiato, nei termini riconosciuti dall'assicuratore sociale”.
Conseguentemente, le somme già corrisposte dalla compagnia assicuratrice in favore dell' a titolo di surroga per le prestazioni pensionistiche da erogarsi in favore CP_1 del danneggiato non risentono degli eventi sopravvenuti, dal momento che in sede di surrogazione si è tenuto conto del valore capitale della prestazione ex co. 2 art. 14
l. 222/84, tenendo conto di tutti i possibili eventi futuri (e quindi anche di una mancata conferma dell'assegno dopo il primo triennio), e non già dei singoli ratei percepiti dal . Nel caso di specie, dunque, trovano certa riespansione i Parte_1 principi di diritto già espressi da Cass. 4688/2003, concernente un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, correlato alla intervenuta revoca del trattamento pensionistico dopo l'esercizio del diritto di surroga da parte dell' CP_1
(in cui però la pretesa restitutoria era fatta valere direttamente dalla compagnia di assicurazione che aveva erogato la somma in favore dell'ente).
In seno alla suddetta pronunzia, la Suprema Corte ha chiarito che se è vero che di regola l'assicuratore non può ottenere più di quanto abbia pagato e il responsabile non è tenuto a corrispondergli, in via di surrogazione, più di quanto dovrebbe all'assicurato danneggiato, allo stesso tempo è la “stessa legge a disporre espressamente che, per tutte le prestazioni da essa previste, senza esclusione alcuna, il relativo "ammontare" sia rapportato, in sede di surroga, al valore capitale e non agli importi in concreto corrisposti, per un periodo più o meno lungo, all'assicurato danneggiato” […]; “La norma non prevede infatti alcuna eccezione nell'ipotesi che il beneficio in esame non venga, dopo il primo triennio, confermato, o venga revocato in seguito a revisione;
come pure nulla prevede nel caso di revoca, in seguito a revisione, degli altri benefici (pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2; assegno o pensione privilegiata di cui all'art. 6). Di fronte all'inequivoco dettato della legge, non interessa stabilire se "i criteri e le tariffe" da porre a base della capitalizzazione siano redatti o meno in vista di tutte le possibili variabili (come la mancata conferma o la revoca del beneficio o la successiva liquidazione della pensione ordinaria di inabilità, ai sensi dell'art. 2 1^ comma della legge)”. Diversamente opinando la surroga sarebbe quantificabile solo a posteriori, e non mai prima, non essendo mai esattamente prevedibile, a priori, la durata della prestazione.
La mancata conferma del trattamento pensionistico non può, una volta che la surroga sia già stata esercitata, esplicare alcun effetto, essendosi in quella sede tenuto conto del valore capitale della prestazione, ai sensi del 2 comma dell'art. 14, e non dei singoli ratei corrisposti al nel tempo in cui ha goduto dell'assegno. Parte_1
Tali principi valgono a maggior ragione rispetto alla pretesa restitutoria avanzata direttamente dal danneggiato, rispetto al quale mancano, in radice, i presupposti per ritenerlo titolare delle somme effettivamente percepite dall' dalla compagnia di CP_1 assicurazione (in eccedenza rispetto a quelle erogate a titolo di pensione), poiché, è proprio l'intervenuta revoca del trattamento pensionistico che ne denota la mancanza di effettiva spettanza delle somme suddette.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai dettami di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da contro Parte_1 [...]
; TR
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 23.6.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito della discussione celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato mediante ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1204 dell'anno 2023
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Caterina Calamia ed elettivamente domiciliato in Marsala, nella via Struppa n. 60
Attore
Contro
, in persona del legale TR rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Scontrino n. 28
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – all'esito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunziata dal Tribunale di Marsala con ordinanza del 29.3.2023 -
ha ritualmente citato in giudizio l' Parte_1 TR
, rappresentando:
[...]
- di esser stato coinvolto in un sinistro stradale in seguito al quale ha riportato gravi danni fisici che sono stati oggetto di risarcimento corrisposto dalla compagnia assicurativa;
Controparte_2
- che l'importo corrisposto all'attore da parte della suddetta compagnia assicurativa è stato decurtato della somma di € 83.569,44 corrisposta da Controparte_3 direttamente all' a titolo di spese per le prestazioni pensionistiche ex art. 14 CP_1 legge 222 del 1984;
- che tali prestazioni pensionistiche, erogate a far data dal giugno 2016, non sono state più corrisposte, posto che in data 20.6.2019 l' ha comunicato di revocare CP_1 la pensione n. 15031534 cat. IO stante il mancato permanere delle condizioni alla base del riconoscimento;
- che, pertanto, l' detiene indebitamente somme di titolarità dell'attore stante la CP_1 intervenuta revoca delle prestazioni erogate in suo favore.
Pertanto, parte attrice in riassunzione ha chiesto al Tribunale di: “ACCERTARE E
DICHIARARE per le ragioni di cui in narrativa il diritto del Sig. ad ottenere dall' Parte_1 in persona del Direttore e legale TR rappresentante pro tempore, la restituzione ed il relativo pagamento della somma pari alla differenza fra quanto incassato dall' a titolo di surroga (Euro 83.569,44) e quanto CP_1 dall' effettivamente erogato prima della revoca della prestazione pensionistica, oltre interessi e CP_1 rivalutazione. CONDANNARE per le ragioni di cui in narrativa al pagamento in favore del
Sig. di una somma pari alla differenza fra quanto incassato Parte_1 [...] in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, da TR parte della compagnia assicurativa a titolo di surroga (Euro Controparte_2
83.569,44) e quanto dall'Istituto effettivamente erogato prima della revoca della prestazione pensionistica, oltre interessi e rivalutazione”.
Costituendosi in giudizio, l' ha avversato le deduzioni poste a fondamento CP_1 della domanda di parte attrice in riassunzione, eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva da parte del , sul presupposto che il danneggiato Parte_1 avrebbe azione diretta esclusivamente nei confronti del danneggiante e della compagnia di assicurazione, specificando che solo quest'ultima risulterebbe legittimata ad, eventualmente, rilevare l'intervenuta revoca della prestazione previdenziale quale limite all'azione surrogatoria già esercitata.
Nel merito, l' ha eccepito l'infondatezza della domanda spiegata da parte CP_1 attrice, asserendo la non invocabilità nella fattispecie per cui è causa dei rimedi ex art. 2033 c.c. e 2041-2042 c.c., nonché invocando i principi di diritto già espressi da
Cass. 4688/2003 tali da escludere la possibilità di ottenere la restituzione di somme già oggetto dell'esercizio del diritto di surroga pur a fronte del venir meno della prestazione pensionistica, e ciò tanto più nelle ipotesi in cui, come nella specie, sia stato raggiunto un accordo a fronte dell'avvenuta accettazione della proposta formulata dalla compagnia assicurativa da parte del danneggiato e dell' CP_1
Infine, eccepita l'intervenuta prescrizione (biennale), ha precisato di aver corrisposto al la complessiva somma di € 37.163,68, sicché la differenza sarebbe Parte_1 pari alla somma di € 46.405,76.
Parte convenuta ha chiesto, dunque, al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare carenza di azione/legittimazione in capo a controparte, ovvero l'infondatezza della domanda nel merito ovvero la prescrizione del diritto;
- per l'effetto rigettare la domanda con vittoria di spese di lite- in subordine ritenere e dichiarare che la domanda di controparte possa essere accolta nei limiti della differenza tra il valore del risarcimento del danno complessivamente liquidato in origine da CP_3
e il valore del risarcimento che verrebbe liquidato adesso alla luce del miglioramento delle
[...] condizioni di salute di parte attrice, e comunque entro il limite massimo di € 46.405,76 (pari alla differenza tra quanto ricevuto in surroga dall' e quanto dall'ente corrisposto al sig. CP_1 dal 2016 al 2019 a titolo di assegno ordinario di invalidità ed accessori;
con riserva Parte_1 di ripetizione ove in seguito il sig. riottenga la prestazione previdenziale”. Parte_1
*****
Costituisce dato pacifico tra le parti che all'esito del sinistro stradale citato dall'attore, questi, avendo patito gravi danni, ha ottenuto dalla Controparte_2 una somma di denaro a titolo di risarcimento, e che la stessa compagnia
[...] assicurativa ha altresì corrisposto la somma di € 83.569,44 in favore dell' in CP_1 forza del diritto di surroga da tale ente vantato ex art. 14 l. 222/84.
L'attore, in ragione della intervenuta revoca del trattamento pensionistico prima facie riconosciuto dall' ha agito in giudizio avverso il suddetto ente al fine di CP_1 ottenere la restituzione della differenza tra quanto ottenuto dall' dalla CP_1 compagnia assicurativa e quanto erogato al . Parte_1
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero, va rilevato che il principio di diritto posto alla base della pronunzia della
Corte di legittimità n. 17966 del 2021 - secondo cui “il diritto di surrogazione dell' CP_1 nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale
l' abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli CP_1 importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito;
pertanto, allorché la surroga sia esercitata in relazione al diritto all'indennizzo di un danno futuro (nella specie, danno da invalidità lavorativa, attributivo di titolo per il riconoscimento dell'assegno di cui all'art.14, comma 2, della l. n.222 del 1984), deve essere affermata la rilevanza giuridica delle sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo e dell'oggetto della surroga” - più volte richiamata dall'odierno attore, non risulta, all'evidenza, applicabile alla fattispecie per cui è causa. Il ha Parte_1 agito, infatti, per la ripetizione di somme che l' ha percepito in forza del già CP_1 avvenuto esercizio del diritto di surroga ex art. 14 della l. 222/84.
Quanto statuito dalla Suprema Corte si riferisce, invece, unicamente alle ipotesi in cui intervengano, nelle more del giudizio in seno al quale l' ha fatto valere il CP_1 diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione, fatti e circostanze tali da denotare una discrasia tra il pregiudizio liquidato e quello effettivamente patito dal danneggiato. Ed infatti, la Corte di legittimità ha chiaramente affermato che è “nell'ipotesi in cui, dopo la liquidazione del danno, dalle risultanze processuali emerga il ridimensionamento del pregiudizio rispetto a quanto era stato ipotizzato al momento della verificazione, [che] occorrerà tenere conto della situazione sopravvenuta. Così, nel caso di danno futuro riferito ad un valore ancorato alla probabilità statistica della sopravvivenza in vita ovvero alla stabilizzazione di una patologia, assumerà rilievo il venir meno dello stato invalidante o una sua riduzione, tale da incidere in maniera migliorativa sul danno per come liquidato. Tale mutato profilo inciderà anche sulla posizione dell'assicuratore sociale, che abbia riconosciuto l'indennizzo nella forma della rendita e che si surroghi ai sensi dell'art. 14”.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui la surroga sia già stata esercitata prima della verificazione delle sopravvenienze incidenti sullo stato invalidante del danneggiato e/o sulla sua entità, come nel caso di specie – in cui la surroga è stata eseguita contestualmente alla liquidazione del danno dall'assicurazione in favore del danneggiato – non potranno trovare applicazione le coordinate ermeneutiche di cui alla citata pronunzia. La Corte, peraltro, pare specificarlo chiaramente quando, nell'indicare il principio di diritto espresso, afferma: “Nell'ipotesi di successiva modifica migliorativa delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della menomazione e della misura dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo, ove ciò intervenga nel corso del giudizio, tale evento incide necessariamente sull'oggetto della surroga, atteso che il secondo comma dell'articolo 14 si limita a stabilire l'ammontare della surroga al momento del riconoscimento, per l'ipotesi di stabilità della menomazione del danneggiato, nei termini riconosciuti dall'assicuratore sociale”.
Conseguentemente, le somme già corrisposte dalla compagnia assicuratrice in favore dell' a titolo di surroga per le prestazioni pensionistiche da erogarsi in favore CP_1 del danneggiato non risentono degli eventi sopravvenuti, dal momento che in sede di surrogazione si è tenuto conto del valore capitale della prestazione ex co. 2 art. 14
l. 222/84, tenendo conto di tutti i possibili eventi futuri (e quindi anche di una mancata conferma dell'assegno dopo il primo triennio), e non già dei singoli ratei percepiti dal . Nel caso di specie, dunque, trovano certa riespansione i Parte_1 principi di diritto già espressi da Cass. 4688/2003, concernente un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, correlato alla intervenuta revoca del trattamento pensionistico dopo l'esercizio del diritto di surroga da parte dell' CP_1
(in cui però la pretesa restitutoria era fatta valere direttamente dalla compagnia di assicurazione che aveva erogato la somma in favore dell'ente).
In seno alla suddetta pronunzia, la Suprema Corte ha chiarito che se è vero che di regola l'assicuratore non può ottenere più di quanto abbia pagato e il responsabile non è tenuto a corrispondergli, in via di surrogazione, più di quanto dovrebbe all'assicurato danneggiato, allo stesso tempo è la “stessa legge a disporre espressamente che, per tutte le prestazioni da essa previste, senza esclusione alcuna, il relativo "ammontare" sia rapportato, in sede di surroga, al valore capitale e non agli importi in concreto corrisposti, per un periodo più o meno lungo, all'assicurato danneggiato” […]; “La norma non prevede infatti alcuna eccezione nell'ipotesi che il beneficio in esame non venga, dopo il primo triennio, confermato, o venga revocato in seguito a revisione;
come pure nulla prevede nel caso di revoca, in seguito a revisione, degli altri benefici (pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2; assegno o pensione privilegiata di cui all'art. 6). Di fronte all'inequivoco dettato della legge, non interessa stabilire se "i criteri e le tariffe" da porre a base della capitalizzazione siano redatti o meno in vista di tutte le possibili variabili (come la mancata conferma o la revoca del beneficio o la successiva liquidazione della pensione ordinaria di inabilità, ai sensi dell'art. 2 1^ comma della legge)”. Diversamente opinando la surroga sarebbe quantificabile solo a posteriori, e non mai prima, non essendo mai esattamente prevedibile, a priori, la durata della prestazione.
La mancata conferma del trattamento pensionistico non può, una volta che la surroga sia già stata esercitata, esplicare alcun effetto, essendosi in quella sede tenuto conto del valore capitale della prestazione, ai sensi del 2 comma dell'art. 14, e non dei singoli ratei corrisposti al nel tempo in cui ha goduto dell'assegno. Parte_1
Tali principi valgono a maggior ragione rispetto alla pretesa restitutoria avanzata direttamente dal danneggiato, rispetto al quale mancano, in radice, i presupposti per ritenerlo titolare delle somme effettivamente percepite dall' dalla compagnia di CP_1 assicurazione (in eccedenza rispetto a quelle erogate a titolo di pensione), poiché, è proprio l'intervenuta revoca del trattamento pensionistico che ne denota la mancanza di effettiva spettanza delle somme suddette.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai dettami di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da contro Parte_1 [...]
; TR
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 23.6.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari