Decreto cautelare 29 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2024, proposto da Istituto San Tommaso D'Aquino gestito dalla Società Diomede Carafa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. 48303 del 9/08/2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata Istituto San Tommaso D’Aquino, per i seguenti indirizzi:
• Liceo Scientifico;
• Istituto Tecnico Settore Tecnologico – indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio;
• Liceo Classico;
- della conseguente nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, prot. n. 17903 del 22/10/2024, che ha illegittimamente invitato la scuola a rimuovere dal sistema SIDI le dichiarazioni di regolare funzionamento caricate;
- della presupposta nota prot. n. AOODRCA n. 34341 del 13.06.2024 della Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. 83/2008;
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunta al prot. AOODRCA n. 24930 del 30/04/2024;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti gli articoli 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa SA NA Capozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 28 ottobre 2024, l’Istituto ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi in epigrafe meglio specificati, il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. 48303 del 9/08/2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025;
- a sostegno del gravame, l’Istituto ricorrente ha dedotto la sussistenza di vari profili di illegittimità del provvedimento di revoca chiedendo l’annullamento degli atti gravati;
- con Decreto Presidenziale n. 410 del 29 ottobre 2024, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche « Ritenuto, come già osservato con riferimento a controversie del tutto similari, che sussistono, avuto precipuo riguardo al profilo del periculum, le condizioni per la concessione della chiesta misura cautelare monocratica » e, per l’effetto, sono stati sospesi gli effetti dei provvedimenti impugnati;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, in data 30 ottobre 2024, eccependo l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, di cui chiedeva l’integrale rigetto e depositando documentazione inerente alla procedura di revoca della parità scolastica relativa all’istituto ricorrente;
- con ordinanza n. 2240 del 21 novembre 2024, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti degli atti impugnati nei seguenti sensi e limiti: « Rilevato, ad un primo sommario esame, proprio della presente fase cautelare, che: - il ricorso non appare sprovvisto del prescritto requisito del fumus boni iuris, in quanto l’Istituto ricorrente ha dimostrato per tabulas di essersi attivato per rimediare alle carenze e criticità contestategli dall’amministrazione; - ricorre anche il requisito del periculum in mora, in considerazione degli effetti del provvedimento di revoca dello status di parità scolastica sulle attività scolastiche ormai avviate già da più di un trimestre; Ritenuto, alla luce di quanto precede, che è opportuno invitare l’amministrazione a riesaminare l’attuale organizzazione dell’Istituto ricorrente, quale risultante dai documenti e certificazioni trasmessi dopo la notifica del provvedimento impugnato, entro un termine congruo, e comunque non superiore a due mesi, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto, valutando, altresì, in caso di eventuale conferma, di ritenere salvo l’anno scolastico 2024/2025 in termini di parificazione scolastica in favore dell’istituto ricorrente, avuto riguardo all’interesse degli studenti coinvolti, al numero di questi e alle modalità con le quali in concreto si sono svolte le lezioni (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, sezione settima, 13 novembre 2024, n. 4286); Ritenuto, pertanto, di accogliere nei termini suddetti, la domanda cautelare, sospendendo, nelle more, l’efficacia dei provvedimenti impugnati; Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare, data la sensibilità e rilevanza degli interessi coinvolti »;
- in data 18 aprile 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito ha depositato una nuova relazione ispettiva, datata 28 marzo 2025, e un nuovo provvedimento, datato 7 aprile 2025, contenente un rinnovato preavviso di revoca della parità scolastica con decorrenza dall’a.s. 2025/2026;
- in data 13 maggio 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito ha, quindi, depositato il Decreto del 23 aprile 2025 di revoca della parità scolastica dell’istituto ricorrente con decorrenza di effetti dal 1° settembre 2025 e la comunicazione dell’Istituto del 16 aprile 2025 di cessazione dell’attività didattica;
- in data 13 maggio 2025, l’Istituto ricorrente ha depositato memoria rappresentando che: « L’anno scolastico si sta avviando a conclusione e la scuola cesserà il proprio funzionamento il prossimo 31 agosto 2025, come da comunicazione inoltrata all’USR Campania lo scorso 16 aprile e come ha preso espressamente atto l’USR Campania, con decreto prot. n. 31823 del 23/04/2025, allegato al presente atto. Dunque, l’interesse all’accoglimento del presente ricorso resta limitato agli effetti del provvedimento di revoca impugnato per il corrente anno scolastico, ma, entro questi limiti, si deve ritenere maturata la cessata materia del contendere. Pertanto, con il presente atto si chiede di voler fare espressamente salvi gli effetti della ordinanza cautelare n. 2240 del 21/11/2024 e, dunque, dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente agli effetti del ricorso per il corrente anno scolastico e la sopravvenuta carenza di interesse agli effetti del ricorso per gli anni scolastici successivi al 2024/2025, stante la sopravvenuta comunicazione di cessazione dell’attività della scuola a decorrere dal 1° settembre 2025 »;
- all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- con il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 31823 del 23 aprile 2025 l’Ufficio scolastico Regionale, preso atto della rinuncia allo status di scuola paritaria dell’Istituto ricorrente “ con decorrenza dall’1/09/2025 , per libera determinazione ”, ha decretato la revoca della parità scolastica ai sensi dell’articolo 5, comma 10, lett. a) del D.M.10 ottobre 2008, n. 83, con decorrenza di effetti dall’anno scolastico 2025/2026;
- il tenore di tale provvedimento – che espressamente richiama, in premessa, l’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 2240/2024, pubblicata in data 21 novembre 2024, implica l’implicito riconoscimento, successivo alla sospensione degli atti impugnati e per tutta la durata dell’ a.s. 2024/2025 sino alla sua conclusione, del regime di parità scolastica, con superamento, per rinnovate valutazioni in fatto ed in diritto, dell’odierno oggetto del contendere, evidentemente circoscritto a tale annualità;
Considerato che:
- secondo giurisprudenza consolidata, « Il provvedimento cautelare è ontologicamente caratterizzato dalla strumentalità e dalla interinalità (o provvisorietà). […] L'interinalità, in particolare, è la naturale provvisorietà della misura cautelare, destinata a perdere ogni effetto con la definizione del giudizio, qualunque sia la tipologia di sentenza adottata e cioè sia che si tratti di una sentenza di merito, sia che si tratti di una sentenza di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità. L'efficacia della pronuncia cautelare, quindi, è destinata inevitabilmente a venire meno al momento della pubblicazione della sentenza, che definisce il merito della controversia. Peraltro, nel caso in cui l'Amministrazione, con un nuovo atto, sia pure a seguito di una pronuncia cautelare, ma non in mera esecuzione di quest'ultima, provvede nuovamente sul rapporto, può determinarsi la cessata materia del contendere, ove l'ulteriore provvedimento sia satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, ovvero, in caso contrario, può determinarsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In sostanza, se è adottato un nuovo provvedimento, espressione di una rinnovata istruttoria e basato su una nuova e diversa motivazione, si ritiene che il rapporto non sia più disciplinato dal provvedimento oggetto di impugnazione, ma dal nuovo atto, che potrà essere ancora una volta lesivo, con conseguente traslazione dell'interesse sull'eventuale impugnazione di quest'ultimo, con motivi aggiunti o con ricorso autonomo, e sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione del primo, ovvero pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. » (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 29 maggio 2025, n. 4707);
Ritenuto che:
- il nuovo provvedimento di revoca della parità scolastica è tale da comportare una sostanziale “sanatoria” dell’attività svolta dall’Istituto ricorrente in questo anno scolastico 2024/2025, ma non è tuttavia di portata tale da ritenersi pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente rispetto al provvedimento di revoca gravato;
- una volta legittimata a continuare ad operare come scuola paritaria, sino alla fine dell’anno scolastico 2024/2025, che, peraltro, ormai, volge al termine, la ricorrente non ha più alcun interesse all’annullamento del provvedimento, che tale attività aveva, sostanzialmente, vietato;
- va, quindi, dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non più sorretto da interesse ex articolo 100 cod. proc. civ.;
- non sussiste, altresì, interesse ad agire avverso il nuovo provvedimento di revoca dello status di parità scolastica con riferimento agli anni scolastici successivi a quello in corso, stante la sopravvenuta comunicazione di cessazione dell’attività della scuola, a decorrere dal 1° settembre 2025;
- stante la peculiarità e complessità della vicenda sottesa, vadano compensate integralmente tra le parti in causa le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT ME, Presidente
NA Saporito, Primo Referendario
SA NA Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA NA Capozzi | AT ME |
IL SEGRETARIO