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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1393/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe SCARDIGNO, unitamente al quale è elet- tivamente domiciliato in , alla via A. Saffi n°2D/2E Pt_1 appellante contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqua CP_1 CodiceFiscale_1
CUOCCI, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Bisceglie, alla Via Semi- nario, n°7, appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1327/2024 emessa dal Tribunale di Trani il 19.9.2024
(Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 21.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa la responsabilità del sinistro verificatosi in data 23.6.2016.
Nella circostanza è accaduto che la sig.ra , nel mentre percorreva CP_1
a piedi il marciapiede di via Immacolata, nel dentro abitato del Comune di , Pt_1 giunta all'angolo con via Nino Bixio, “(…) nello svoltare a sinistra perdeva l'equilibrio a
Pag. 1 a 6 causa di una mattonella sconnessa del marciapiedi e sbatteva violentemente contro un veicolo ivi parcheggiato, finendo poi con il cadere rovinosamente a terra” (cfr. atto di citazione in data 5.10.2018, punto 1., pag. 1).
A seguito della caduta, l'attrice riportava lesioni refertate presso il locale Pronto
Soccorso, che comportavano la necessità di sottoporsi ad un duplice intervento chirur- gico.
Non avendo ottenuto il risarcimento dei danni subiti, la sig.ra conveniva CP_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il , chiedendo il pagamento Parte_1 di € 93.012,58.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la P.A. la quale contestava l'esistenza del nesso di causalità, evidenziando come le mattonelle del marciapiede, nel punto esatto sul quale l'attrice assumeva di essere caduta, non apparivano sconnesse né presentavano anomalie di sorta.
Il eccepiva, altresì, la responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice Pt_1 nella eziologia dell'occorso, dal momento che il sinistro si era verificato in una giornata estiva, in un orario diurno che consentiva la piena visibilità dei luoghi di causa.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico -legale sulla persona del danneggiato, la quale stabiliva che la sig.ra aveva subito lesioni personali permanenti in ra- CP_1 gione del 18% del totale, con I.T.T. di giorni 80, I.T.P. di giorni 90 al 50% ed I.T.P. di ulteriori 120 giorni al 25%.
Il perito d'ufficio riconosceva, altresì, la somma di € 2.113,92 per spese mediche documentate.
Il Tribunale di Trani accoglieva la domanda e, sulla base della prospettazione peritale, liquidava alla sig.ra l'importo di € 87.788,53 a titolo di risarcimento del CP_1 danno.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il , il Parte_1 quale si affida ad un articolato motivo di gravame, con il quale ripropone, sostanzial- mente, le proprie difese di primo grado, contestando al Tribunale la ricostruzione dei fatti e la declaratoria della sua responsabilità.
Chiede accertarsi, in via principale, che la responsabilità dell'occorso sia da attri- buirsi alla responsabilità esclusiva della danneggiata;
in subordine chiede, in ogni caso, accertarsi l'esistenza del concorso colposo della medesima.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , che resiste all'appello e chiede CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Pag. 2 a 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contesta, preliminarmente, l'esistenza del nesso di causa- Parte_1 lità sostenendo che “(…) dalle dichiarazioni testimoniali può ritenersi ragionevolmente provato solo il fatto storico, ovvero la caduta dell'attrice mentre la stessa transitava sulla pubblica Via Immacolata angolo via Nino Bixio, ma non può dirsi altrettanto pro- vato il nesso di causalità tra il verificarsi del fatto, così come decritto, e la presenza della sconnessione sul marciapiedi” (cfr. appello, pag. 5).
Più specificamente, l'appellante contesta che la conformazione del marciapiede potesse rappresentare un'insidia per il viandante ed eccepisce che la sig.ra CP_1 avrebbe dovuto porre attenzione alle condizioni della strada, anche in considerazione del fatto che il sinistro, come esposto in narrativa, si era verificato in pieno giorno ed in condizioni perfette di visibilità.
Il sostiene che il giudice non avrebbe valutato attentamente Parte_1 le risultanze istruttorie (le deposizioni testimoniali), né avrebbe valutato la situazione di tempo e di luogo, in cui si è verificato il sinistro.
L'assunto della P.A. è solo parzialmente condivisibile.
Orbene, il primo giudice, dopo aver esaminato le riproduzioni istantanee dei luo- ghi di causa, ha rilevato che premesso che “In queste fotografie si vede ritratto l'angolo del marciapiede dove la caduta è avvenuta, il quale presenta, per tutta la sua larghezza, una fila di mattonelle sconnesse e leggermente rialzate rispetto al piano di calpestio, il cui stato di dissesto, per la inalterata omogeneità cromatica del rivestimento del mar- ciapiede e per l'imprevedibilità della esistenza in quel punto della non segnalata ano- malia, appare assai difficilmente percepibile, tanto più da chi, come l'attrice, vi soprag- giunga svoltando l'angolo, a prescindere dalle condizioni di luminosità del luogo” (cfr. sentenza, pag. 6) escludendo, per tali ragioni, che potesse ravvisarsi un apporto causale o anche solo concausale della danneggiata nella determinazione dell'occorso.
L'appellante ha contestato la valutazione discrezionale del primo giudice e nega che il punto in cui si è verificato l'occorso sia caratterizzato da una pericolosità insita nella conformazione delle mattonelle presenti sul marciapiede.
La P.A. richiama i principi giurisprudenziali in tema di concorso colposo del dan- neggiato, ex art. 1227 c.c., e sostiene l'erroneità del convincimento personale e sog- gettivo del giudice.
Più specificamente, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato il
“(…) dovere di diligenza e prudenza imposto al pedone soprattutto in prossimità di in- tersezioni stradali e di incroci tra marciapiedi, essendo richiesta massima diligenza ed
Pag. 3 a 6 attenzione nello svoltare l'angolo anche per evitare impatto con pedoni che possano sopraggiungere dalla direzione opposta, oltre alla circostanza non trascurabile che molti marciapiedi presentano una non uniformità del livello proprio in corrispondenza degli angoli e delle rampe di accesso agli stessi previste per legge per facilitare l'utilizzo ai diversamente abili, oltre alla presenza di interruzioni di marciapiede per la presenza di passi carrabili” (cfr. appello, pag. 6)
Il motivo, come detto, è solo parzialmente fondato.
La disamina dei luoghi di causa, come si evince dalle riproduzioni fotografiche, evidenzia, effettivamente, la presenza di “una fila di mattonelle sconnesse e legger- mente rialzate rispetto al piano di calpestio”, come rilevato dal primo giudice.
La Corte ritiene che correttamente il Tribunale abbia ritenuto che l'insidia rappre- sentata dalle mattonelle del marciapiede “(…) per la inalterata omogeneità cromatica del rivestimento del marciapiede e per l'imprevedibilità della esistenza in quel punto della non segnalata anomalia, appare assai difficilmente percepibile, tanto più da chi, come l'attrice, vi sopraggiunga svoltando l'angolo (…)”.
Il primo giudice, tuttavia, ha ritenuto che la luminosità piena non abbia inciso in alcun modo sulla oggettiva pericolosità del marciapiede, in quanto l'insidia non sarebbe percepibile “a prescindere dalle condizioni di luminosità del luogo”.
Questa Corte non ritiene corretta la valutazione del primo giudice.
Ed invero, ancorché il gradino determinato dal rialzo delle mattonelle sia di diffi- cile individuazione, perché ubicato subito dietro l'angolo nella prospettiva del viandante che si trova a svoltare l'angolo alla sua sinistra, sta di fatto che le condizioni di giorno e di piena luminosità del marciapiedi rendevano l'insidia certamente percepibile da parte del pedone, utilizzando le normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
Ciò che si vuol dire è che non è in discussione il fatto che la sig.ra sia CP_1 effettivamente rovinata al suolo dopo aver inciampato nel dislivello causato dalle mat- tonelle del marciapiede;
bensì che le caratteristiche dei luoghi (pieno giorno con visibi- lità ottimale) e quelle delle mattonelle stesse (di caratteristiche tali da poter essere scorte) portino a ritenere che vi sia stato un apporto causale della danneggiata nella determinazione del sinistro, che si ritiene equo stimare nella pari responsabilità concor- suale.
L'appello del va, pertanto, accolto limitatamente all'accerta- Parte_1 mento della concorrente e paritaria responsabilità delle parti in causa nella determina- zione del sinistro, e rigettato nel resto.
Il va, dunque, condannato al pagamento della metà delle Pt_1 Parte_1
Pag. 4 a 6 somme di cui alla sentenza di primo grado, in ragione della responsabilità paritetica della sig.ra , e, dunque, al risarcimento dell'importo di € 42.837,31 per il danno CP_1 non patrimoniale ed € 1.056,96 per danno patrimoniale, con gli accessori così come determinati dal primo giudice (la somma riconosciuta per risarcimento dei danni non patrimoniali è liquidata all'attualità e quindi già comprensiva della rivalutazione mone- taria;
la somma riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale va invece rivalu- tata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza).
Il tutto con l'aggiunta degli interessi legali, sull'intero importo così calcolato, a far data dalla pubblicazione della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo.
Detratte eventuali somme già corrisposte.
Il parziale accoglimento della domanda di primo grado comporta, altresì, la con- danna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_2 giudizio (ivi comprese quelle di C.T.U.) che, compensate tra le parti per la metà, in ragione della pari concorsualità nella determinazione del sinistro, vengono poste a ca- rico del per la restante metà e sono liquidate, come da dispositivo, Parte_1 sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente all'importo della condanna, tenendo conto dell'assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, della ordinarietà delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] di FE nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione di- Pt_2 CP_1 sattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa va attribuita al con- corso colposo di entrambe le parti in causa, nella misura paritaria del 50%;
2. condanna il al pagamento, in favore della parte appellata, all'im- Parte_1 porto di € 42.837,31 per il danno non patrimoniale ed € 1.056,96 per danno patri- moniale, con gli accessori così come indicati in parte motiva;
3. condanna, altresì, il al pagamento delle spese del doppio grado Parte_1 del giudizio in favore della sig.ra che, compensate per la metà in ragione del CP_1 parziale accoglimento della domanda, vengono liquidate in tale ridotta misura per il primo grado, in € 3.808,50 per compensi ed € 400,00 per esborsi e, per il presente
Pag. 5 a 6 grado, in € 4.234,50 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta) come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Pasqua Cuocci, che si è dichiarata antistataria;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti in causa, in misura del 50% cia- scuno, le spese di C.T.U., come liquidate dal primo giudice.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 6 a 6